La complicanza prevedibile, ma inevitabile, esclude l’errore medico

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di Pier Paolo Muià e Sara Brazzini

Oggetto: risarcimento danni da responsabilità medica

Esito del giudizio: rigetto

Normativa rilevante: artt. 1218 e 1228 c.c.

Giurisprudenza rilevante: Cass. civ., S.U., 11.01.2008, n. 577; Cass. civ, S.U., 01.07.2002, n.9556; Cass. civ., Sez. III, 22.12.1999, n. 589.

 

Il fatto

La Sentenza del Tribunale palermitano è intervenuta all’esito del giudizio instaurato da un ragazzo di vent’anni nei confronti di una struttura sanitaria, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa dell’errata esecuzione di un intervento chirurgico.

I genitori del ragazzo agivano in giudizio assieme al medesimo lamentando i danni subiti in proprio in conseguenza dell’errato intervento che aveva sconvolto la vita dell’intera famiglia, avendo dovuto gli stessi da quel momento accudire costantemente il figlio ventenne.

Segnatamente, tutti gli attori evidenziavano che il ragazzo a seguito di un incidente stradale era stato ricoverato presso la struttura ospedaliera convenuta, ove era stato sottoposto ad un intervento all’anca ed aveva poi seguito un percorso di riabilitazione assai doloroso. Ciononostante, il ragazzo aveva continuato ad accusare anche successivamente forti dolori che compromettevano la deambulazione del medesimo.

Secondo la parte attrice, tali dolori erano la conseguenza di un errore nell’intervento chirurgico che aveva causato un accorciamento dell’arto ed aveva poi costretto il ragazzo a sottoporsi ad altro intervento chirurgico presso un altro ospedale.

La struttura sanitaria si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree.

La causa veniva istruita a mezzo di CTU medico-legale.

 

La decisione

All’esito, il giudice palermitano ha rigettato le domande attoree, alla luce di quanto accertato dal Consulente Tecnico d’Ufficio.

La pronuncia è interessante in quanto il giudicante prima di giungere a tale conclusione, ha colto l’occasione per illustrare sommariamente, ma in modo molto chiaro, il lungo excursus giurisprudenziale che ha portato all’attuale configurazione della responsabilità medica in termini contrattuali, ribadendo così i principi fondamentali della materia.

In particolare, il giudice ha in primo luogo richiamato l’orientamento pacifico della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in virtù del quale, l’accettazione del paziente in ospedale, al fine di essere ivi ricoverato, operato o visitato, comporta la conclusione di un contratto tra il paziente stesso e la struttura sanitaria, da cui deriva l’inquadramento della responsabilità di quest’ultima nell’ambito della responsabilità di natura contrattuale.

In secondo luogo, il giudicante ha evidenziato, richiamandosi ai numerosi precedenti conformi della Corte di legittimità, che anche il medico dipendente della struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale, in quanto l’obbligazione che esso assume nei confronti del paziente ha natura contrattuale, anche se fondata sul contatto sociale, anziché sul contratto. La riflessione del giudicante sul punto sembra, però, non tenere in considerazione il nuovo art. 7, comma 3, della Legge Gelli-Bianco (che, in effetti, non è stato neanche menzionato dal Giudice palermitano).

In terzo luogo, il giudice, citando i passaggi della nota sentenza resa a Sezioni Unite n. 577 del 2008 dalla Corte di Cassazione, ha osservato che, mentre in un primo periodo la giurisprudenza riteneva responsabile la struttura soltanto nel caso in cui fosse accertato la colpa del medico in essa operante, con conseguente appiattimento della responsabilità dell’ente su quella del medico, a partire dal 2002, la Suprema Corte ha iniziato a riconoscere la possibilità di configurare fattispecie di responsabilità autonoma della struttura ospedaliera, come tale svincolata dall’accertamento della responsabilità del medico.

In particolare, come evidenziato dal giudice, la più recente giurisprudenza di legittimità ha configurato tra struttura e paziente un rapporto autonomo rispetto a quello tra medico e paziente, che è stato qualificato in termini di contratto atipico, a prestazioni corrispettive, di spedalità o assistenza sanitaria. Da tale contratto, nascono a carico della struttura ospedaliera una molteplicità articolata di prestazioni accessorie, ulteriori rispetto alla prestazione medica principale, quali quelle alberghiere, ma anche quelle di messa a disposizione dei paramedici, del personale ausiliario, dei medicinali e degli strumenti tecnici necessari anche in caso di urgenze.

Sulla scorta di tali considerazioni, il giudice di Palermo ha dunque ribadito che la responsabilità della struttura sanitaria deve essere ricondotta all’alveo dell’art. 1218 c.c. nei casi di inadempimento delle obbligazioni proprie dell’ente, mentre per quanto riguarda le prestazioni effettuate dai medici che operano al suo interno, la responsabilità della struttura si fonda sulla norma di cui all’art. 1228 c.c., configurandosi come responsabilità dell’ente per fatto dell’ausiliario.

Con riferimento alla quantificazione risarcitoria, il giudice ha altresì precisato che a seguito della Riforma Balduzzi (D.L. 158/2012 convertito con modificazioni dalla L. 189/2012) i criteri di liquidazione previsti dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209/2005) devono trovare applicazione anche con riferimento ai danni derivanti da responsabilità sanitaria.

Dopo aver così ripercorso i principi generali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità medica, il giudice è passato conseguentemente al caso sottoposto al suo esame.

In proposito, il giudice ha preliminarmente osservato che il Consulente Tecnico d’Ufficio aveva escluso qualsivoglia responsabilità dei medici che si erano occupati dell’intervento chirurgico e conseguentemente della struttura sanitaria convenuta, evidenziando in particolare: (i) la condivisibilità della scelta della tipologia dell’operazione chirurgica effettuata, tenuto conto della complessità della lesione e della giovane età del paziente; (ii) la correttezza della tecnica utilizzata durante l’operazione stessa; (iii) la correttezza della gestione del decorso post-operatorio del paziente, sia sotto il profilo dei controlli effettuati che delle prescrizioni mediche.

Il giudice ha quindi aderito alle conclusioni del Consulente Tecnico d’Ufficio, il quale aveva ritenuto che l’accorciamento dell’arto verificatosi nel caso di specie non costituiva la conseguenza di un errore chirurgico, ma una complicanza prevedibile e non evitabile che si verifica comunemente nei casi di fratture di quella tipologia.

In conclusione, pertanto, il giudice ha escluso la responsabilità dei sanitari coinvolti e conseguentemente rigettato la domanda risarcitoria formulata dagli attori nei confronti della struttura ospedaliera.

 

 

 

 

 

 

 

Sentenza collegata

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Avv. Muia’ Pier Paolo

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