La composizione della crisi da sovraindebitamento e soggetti interessati

A cura di Marilena Losito e di Carlo Giordano della Camera Arbitrale di Milano

Sovraindebitamento: in due casi su tre colpisce i consumatori, oltre il 30% dei casi riguarda piccole imprese sotto soglia fallimentare Per l’approfondimento, consigliamo il Corso abilitante e di aggiornamento per Gestore della crisi da sovraindebitamento -Corso on-line ON DEMAND e il volume “Nuovo correttivo alla crisi di impresa -Cosa cambia per professionisti e imprese”

     Indice

  1. Cos’è la composizione delle crisi da sovraindebitamento
  2. Come funziona
  3. Quattro tipi di procedura 

1. Cos’è la composizione delle crisi da sovraindebitamento

La legge n.3 del 2012, che ha introdotto nel nostro ordinamento la composizione delle crisi da sovraindebitamento, successivamente integrata nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza con il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, dà la possibilità ai soggetti eccessivamente indebitati, quali consumatori, imprese agricole, start up innovative, ex imprenditori, studi professionali e a tutte le altre piccole imprese non fallibili (che stanno sotto la cd. “soglia fallimentare”), che si trovino in perdurante stato di squilibrio economico e finanziario, di accedere agli Organismi per la gestione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio (OCC) al fine di trovare una soluzione, definire un piano di risanamento e quindi di comporre la crisi. Questi Organismi (OCC) sono enti terzi, imparziali, indipendenti, iscritti ad un apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La procedura di gestione della crisi che dura circa 10 mesi secondo l’esperienza della camera Arbitrale di Milano, si apre con il deposito della domanda da parte del soggetto indebitato e termina con il deposito formale del piano o dell’accordo in Tribunale, affinché sia omologato dal giudice competente per territorio.

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2. Come funziona

In dettaglio, il debitore presenta una proposta per il rientro del debito o per la liquidazione del patrimonio. Il gestore della crisi (l’esperto) nominato dall’OCC analizza la situazione debitoria e la attesta in una relazione. Il Tribunale, su istanza del debitore, può omologare la proposta oppure rigettare l’istanza.

3. Quattro tipi di procedura

A seconda dei casi verrà scelta una delle quattro procedure previste: il Concordato minore che riguarda il piccolo imprenditore o l’ex imprenditore e la proposta di accordo deve essere accettata dal 50% dei creditori; la Ristrutturazione dei debiti del consumatore che è la proposta del debitore-consumatore (dunque non professionista) e non ha bisogno dell’assenso dei creditori per essere omologata dal giudice; la Liquidazione controllata del sovraindebitato, che si ha quando il giudice nomina un liquidatore per destinare ai creditori le disponibilità e i beni del debitore, al netto di quelli essenziali per vivere. Si assiste, negli anni, a un incremento di questo tipo di procedura; e infine esiste l’Esdebitazione del debitore totalmente incapiente che è riservata alle persone che al momento attuale non hanno a disposizione nulla da offrire ai creditori, la procedura resta aperta per 4 anni durante i quali la sfera economica del soggetto liberato dai debiti viene monitorata.

In Italia tra gli Organismi per la gestione della crisi da sovraindebitamento opera dal 2017 quello della Camera Arbitrale di Milano, che gestisce le istanze per conto delle Camere di commercio di Como-Lecco, Cremona, Milano Monza Brianza Lodi, Pavia, Sondrio, Varese, ed è iscritto al n. 80 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il servizio di gestione delle crisi da eccesso di debito della Camera Arbitrale di Milano ha gestito in 6 anni circa 1000 richieste d’aiuto, con un aumento del 57% delle domande depositate nel 2021, rispetto alle domande del 2020.  Su 988 domande (depositate dal 2017 ad oggi), la procedura maggiormente utilizzata è quella della Liquidazione del sovraindebitato utilizzata nel 50% dei casi, segue la Ristrutturazione dei debiti del consumatore con il 24% dei casi, il Concordato minore scelto nel 23% dei casi e l’Esdebitazione del debitore totalmente incapiente procedura utilizzata nel 3,6% dei casi (quest’ultima procedura è subentrata a fine 2020).

Esiti. Su un totale di 988 domande depositate dall’inizio dell’attività, 668 sono le domande definite e chiuse. Di queste una su due è stata archiviata d’ufficio, le restati, dopo essere state gestite e processate dal gestore della crisi, sono state presentate al Tribunale per l’omologa. Delle 300 procedimenti presentati in Tribunale l’80% si è chiuso positivamente.

Profilo dell’indebitato. Il 67% di chi ha presentato la domanda è un consumatore e nel 32% dei casi si tratta di imprese, ex imprenditori e ditte individuali.

Ultimi dati. Nei primi 8 mesi del 2022 sono state depositate 123 domande, rispetto alle 131 dello stesso periodo di riferimento dell’anno scorso. Si registra quindi un lieve calo del 6% dei depositi delle domande che non deve tratte in inganno: esiste purtroppo ancora un perdurante stato di difficoltà economica, preesistente al Covid e stratificato negli anni. Il calo dei depositi si può ricondurre a diversi motivi quali, da un lato, l’adozione a più riprese delle misure d’emergenza in aiuto di famiglie e imprese in difficoltà economica, che di fatto hanno congelato le situazioni debitorie e, dall’altro, alle incertezze per l’introduzione del nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, entrato in vigore a luglio 2022, che potrebbe aver rallentato il deposito delle domande di gestione del sovraindebitamento.

Il servizio di gestione delle crisi da sovraindebitamento, soprattutto in un periodo complesso come quello attuale, conferma la sua funzione economica e sociale: aiuta il consumatore e il piccolo imprenditore a risollevarsi e a trovare una possibile via d’uscita per far ripartire la propria attività.

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Camera Arbitrale di Milano

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