A cura di Marilena Losito e Carlo Giordano di Camera Arbitrale di Milano.
La legge n.3/2012 ha introdotto il tema del sovraindebitamento, definendolo come uno squilibrio tra le obbligazioni assunte da un soggetto e il suo patrimonio, qualora questo squilibrio determini una rilevante difficoltà ad adempiere le obbligazioni oppure la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. E’ sovraindebitato chi non riesce più a sostenere i propri impegni economici e a rimborsare i finanziamenti. Il sovraindebitamento può derivare, per esempio, da diversi acquisti rateizzati o da un imprevisto dovuto a questioni di mercato, di lavoro, familiari o di salute. Per l’approfondimento, consigliamo il Corso abilitante e di aggiornamento per Gestore della crisi da sovraindebitamento -Corso on-line ON DEMAND e il volume “Nuovo correttivo alla crisi di impresa -Cosa cambia per professionisti e imprese”
La normativa di riferimento nasce con la Legge 3/2012, che ha introdotto le “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, viene ampliata con il Decreto Ministeriale 202/2014, che ha stabilito il “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”. Poi la Legge 132/2015 “recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” ha meglio definito il quadro. L’obiettivo del legislatore è quello di creare le condizioni perché debitori e creditori possano uscire da situazioni di blocco.
Chi può presentare istanza.
I soggetti sovraindebitati come il consumatore, l’imprenditore agricolo, la start up innovativa, l’ex imprenditore, lo studio professionale o le altre (piccole) imprese non fallibili (che, cioè, stanno sotto la cd. “soglia fallimentare”) possono presentare istanza per la gestione delle crisi da sovraindebitamento.
Soggetti esclusi: non possono accedere l’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali; chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento; chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore; chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica. Solo il debitore che si trova in stato di sovraindebitamento può prendere l’iniziativa di attivare la procedura. Per la maggior parte le domande provengono da debitori civili (consumatori indebitati), piccoli imprenditori o ex imprenditori insolventi.
A chi presentare istanza. L’istanza va presentata all’OCC – l’Organismo di gestione delle crisi da sovraindebitamento e della liquidazione del patrimonio, un’istituzione imparziale e indipendente che valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina i Gestori delle crisi.
Solo gli enti pubblici iscritti all’apposito Registro possono fornire il servizio e possono farlo solo nel proprio territorio di competenza.
L’OCC riceve le domande di avvio del procedimento e nomina il Gestore della crisi che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti. Il Gestore della crisi è un professionista scelto dall’istituzione per trovare, insieme al debitore, delle possibili soluzioni.
Sono quattro le possibili procedure. 1) Accordo di composizione della crisi e ristrutturazione: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.
2) Piano del consumatore: funziona come l’accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale in corso.
3) Liquidazione del patrimonio del debitore: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
All’esito della procedura di gestione della crisi il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell’esdebitazione.
4) Esdebitazione del debitore incapiente: è riservata alle persone che al momento attuale non hanno a disposizione nulla da offrire ai creditori, la procedura resta aperta per 4 anni durante i quali la sfera economica del soggetto liberato dai debiti viene monitorata.
Tempi.
Sono necessari 300 giorni in media per la conclusione della pratica.
Istanze in aumento. Nei primi nove mesi del 2021 sono state depositate in Camera Arbitrale di Milano 149 domande da parte di imprese e cittadini che hanno chiesto di avviare la procedura di gestione della crisi, perché eccessivamente indebitati. Secondo i dati aggiornati al 30 settembre 2021, il numero del deposito delle domande è in aumento del 48%, rispetto al dato dell’anno precedente (ovvero, rispetto alle 101 istanze depositate nei primi 9 mesi del 2020).
Le procedure.
Su 149 istanze la procedura maggiormente utilizzata è quella della Liquidazione del patrimonio utilizzata nel 48% dei casi, segue il Piano del consumatore con il 24% dei casi, l’Accordo di ristrutturazione scelto nel 14% dei casi. Fanno ingresso i debitori totalmente incapienti dall’inizio dell’anno: sono in tutto 20 casi su 149 e rappresentano il 14% del totale delle procedure gestite.
I soggetti delle procedure: il 65,7% è rappresentato da consumatori e il 34% da imprese e ex imprese
Questi sono i dati registrati dall’Organismo per la gestione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio della Camera Arbitrale di Milano che gestisce le istanze di imprese e cittadini delle province di Como-Lecco, Cremona, Milano Monza Brianza Lodi, Pavia, Sondrio, Varese. Questo OCC è iscritto al n. 80 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.
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Definito dalle Linee guida generali elaborate dalla Scuola Superiore della Magistratura ed erogato ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 162/1982, dell’art. 4 co. 5 e 6 del d.m. 202/2014, e dell’art. 356 CCII.
Il corso tiene conto delle novità del Terzo Correttivo al CCII, di cui al D.Lgs. 136/2024.
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