Il principio cardine dell’organizzazione della famiglia è contenuta nella disposizione dell’art.29 della Costituzione, ai sensi del quale: “ Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge, a garanzia dell’unità familiare.”.
L’uguaglianza tra i coniugi, sul piano patrimoniale (che è l’aspetto che qui interessa), viene assicurato dalla comunione legale. E’ fatta salva ogni altra loro diversa convenzione matrimoniale.
Indice
1. Il regime della comunione legale
L’art.159 del cc stabilisce che : “ Il regime patrimoniale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, stipulata a norma dell’art.162 cc, è costituito dalla comunione dei beni.”.
Gli aspetti rilevanti dell’istituto in commento sono la contitolarità degli acquisti successivi al matrimonio, nella cogestione del patrimonio, e nell’assenza di quote di cui poter disporre, salvo che nei rapporti con i creditori e in caso di scioglimento della comunione.
Tale regime può essere sempre modificato per effetto di una specifica convenzione matrimoniale (anche atipica) in mancanza della quale il regime della comunione legale ha un assetto vincolato: ad esempio in caso di rifiuto ad un coacquisto manifestato da uno dei due coniugi, la Cassazione ha ripetutamente affermato l’inidoneità di tale rifiuto, essendo egli vincolato al regime legale della comunione immediata.
La dottrina maggioritaria, in contrasto con tale orientamento, attribuisce rilevanza alla volontà manifestata dal coniuge in applicazione della sua autonomia negoziale.
Infine non è un regime a carattere universale o integrale perché non coinvolge tutti i beni dei coniugi: accanto ai beni che cadono immediatamente in comunione, sussistono beni che si considerano oggetto della stessa solo in caso di scioglimento (c.d comunione de residuo, oggetto di separato argomento) e beni che rimangono in proprietà esclusiva di ciascun coniuge (beni personali).
Ratio di tale ultima previsione nasce dall’esigenza di tutelare una sfera di autonomia individuale, a sua volta idonea a salvaguardare i principi di rango costituzionale di libertà di iniziativa economica (art 41 Cost.) e di dignità umana (art.2 Cost.).
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2. Differenze con la comunione ordinaria
Rispetto alla comunione legale quella ordinaria presenta una diversa struttura e una diversa funzione.
Sotto il profilo strutturale nella comunione ordinaria la quota – che può variare da comunista a comunista – presenta la misura di partecipazione del singolo alla contitolarità ed esplica la sua rilevanza sia in sede di godimento che di libera disposizione di essa (comunione di tipo romanistico – individuale).
Nella comunione legale, invece i coniugi, sono contitolari dei suoi beni e non di una quota ( comunione a mani riunite), non essendo possibile alcuna cessione.
Sotto il profilo funzionale nella comunione ordinaria vige il principio della staticità essendo essa preordinata al solo godimento della quota, mentre quella legale ha una funzione dinamica acquisitiva tesa ad accumulare ricchezza in vista del soddisfacimento dei bisogni suoi e della famiglia.
Sotto il profilo dell’amministrazione in quella ordinaria vige il principio della maggioranza, in quella legale l’amministrazione ordinaria è disgiunta e quella straordinaria richiede il consenso di entrambe i coniugi.
3. L’oggetto della comunione
Costituiscono oggetto di comunione immediata:
a) Gli acquisti compiuti dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, ad eccezione di quelli personali (art 177 cc. c.1);
b) Le aziende, costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambe i coniugi (art.177 c.c, co.1, lett.d.);
c) Gli incrementi e gli utili delle aziende, che pur essendo state costituite antecedentemente da uno dei coniugi, sono gestite da entrambi (art.177, co.2, c.c).
In relazione agli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio, si discute se essi riguardino solo i diritti reali o anche i diritti di credito.
Parte della dottrina e l’unanime giurisprudenza della cassazione escludono che i diritti di credito cadano in comunione.
Discussa è altresì’ la questione afferente gli acquisti a titolo originario o solo derivativo in comunione con riferimento in particolare all’usucapione di beni immobili.
L’opinione maggioritaria propende per una caduta in comunione anche degli acquisti a titolo originario e in riferimento all’usucapione ha precisato che la maturazione del periodo utile ad usucapire debba avvenire in costanza di matrimonio.
Particolarmente controversa è la questione relativa all’immobile costruito durante il matrimonio sul terreno in proprietà esclusiva di un coniuge, ovvero ci si è chiesti se la costruzione cadesse in comunione immediata oppure appartenesse al proprietario del suolo ex art.934 cc per il principio dell’accessione.
Di recente la suprema Corte ha affermato che il principio dell’accessione, salvo diversa pattuizione dei coniugi, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, ciò in quanto l’acquisto per accessione avviene a titolo originario, diversamente che nei casi ex art. 177 c.c, lett. A, ove gli acquisti in comunione avvengono con negozi aventi carattere derivativo.
Al coniuge non proprietario, in tal caso, gli è riconosciuto un diritto di credito pari alla metà del valore della manodopera e dei materiali impiegati.
4. Amministrazione dei beni in comunione legale
La disciplina dettata dal codice in relazione alla gestione dei beni in comunione è ispirata al principio dell’uguaglianza avendo i coniugi gli stessi poteri di amministrazione che potrà essere disgiunta in caso di amministrazione ordinaria e congiunta per quelli di straordinaria amministrazione.
Nel caso in cui uno dei coniugi si rifiuti di prestare il consenso per un atto di straordinaria amministrazione, l’altro può rivolgersi al giudice al fine di ottenere l’autorizzazione e semprechè l’atto sia necessario per gli scopi tipici della comunione.
Per quelli compiuti senza il necessario consenso del coniuge, l’art.184 cc. prevede l’annullabilità dell’atto la cui azione deve essere esercitata entro l’anno dalla conoscenza e in ogni caso entro l’anno dalla trascrizione.
5. Destinazione dei beni della comunione
Sui beni della comunione legale grava un vincolo di destinazione dettato dall’esigenza di mantenimento della famiglia ed istruzione dei figli. Tale vincolo è opponibile ai creditori i quali non potranno aggredire i beni della comunione, salvo il disposto dell’art.189 cc., per scopi diversi da quelli vincolati.
Ai sensi dell’art.186 cc. gravano sulla comunione:
1) i pesi e gli oneri dei beni caduti a regime;
2) tutti i carichi dell’amministrazione ordinaria;
3) spese della famiglia;
4) ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.
Se i beni della comunione non sono sufficienti a garantire il soddisfacimento dei suoi creditori, questi possono in via sussidiaria, aggredire il patrimonio personale di ciascun coniuge nella misura della metà del credito.
I creditori personali del coniuge – soccombenti nel conflitto con i creditori della comunione – possono soddisfarsi sui beni personali del loro debitore ed in via sussidiaria sui beni della comunione nella misura della metà del credito e salve le cause legittime di prelazione.
6. Scioglimento della comunione
Cause di scioglimento della comunione sono:
la separazione dei coniugi;
cause di scioglimento giudiziale;
mutamento della convenzione matrimoniale.
Tra lo scioglimento e la fase di liquidazione dei beni trova applicazione la comunione de residuo oggetto di separato approfondimento.
7. Conclusioni
In sintesi va evidenziato che la comunione legale rappresenta il regime intermedio tra la comunione ordinaria e la comunione de residuo, la cui disciplina, fondata sull’eguaglianza dei coniugi, trova applicazione solo in costanza di matrimonio.
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