La Concussione –definizione (concussione per costrizione)

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La concussione è un reato contro la P.A. definito dall’art.317 cp: “Il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

     Indice

  1. Inquadramento generale
  2. Bene Tutelato
  3. La condotta criminosa
  4. Differenza con l’induzione a dare e/o promettere concussione per induzione ex art 319 quater cp)
  5. Conclusioni 

1. Inquadramento generale

Si tratta di una delle fattispecie punite più gravemente tra i reati contro la Pubblica Amministrazione, volta a sanzionare fenomeni di prevaricazione da parte dei pubblici funzionari nei confronti dei cittadini, ravvisabili in tutti quei comportamenti che si risolvono in una strumentalizzazione dell’ufficio pubblico al fine di coartare l’autonomia e la libertà del privato.

Il reato di concussione, in forza di una critica europea ha subito nel 2012 una modifica per aggiunta ovvero accanto alla concussione per costrizione è stata prevista un’altra fattispecie penale, meno intensa, ma pur sempre espressiva di un disvalore giuridico, denominata concussione per induzione di cui all’art.319 quater cp.

In sintesi, l’Europa, ha evidenziato l’irragionevolezza di una scelta normativa che, assimilando l’induzione alla costrizione, garantiva l’impunità a chi si era dimostrato disponibile al pagamento di quella che, di fatto, poteva considerarsi una vera e propria tangente, con la conseguenza che si è proceduto allo spacchettamento nel senso sopra indicato.

2. Bene Tutelato

La ratio di tale previsione normativa è quella di garantire l’imparzialità e il buon andamento della p.a. da un lato, e tutelare la libertà di autodeterminazione del privato dall’altro, che venuto a contatto con il pubblico ufficiale subisce la strumentalizzazione della sua qualifica e/o l’abuso dei suoi poteri per conseguire vantaggi indebiti: non a caso si ritiene che il reato in parola sia plurioffensivo.

Il soggetto attivo è il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che abusando del suo potere e/o della qualifica costringe il privato ad un atto indebito.


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3. La condotta criminosa

La costrizione cui è sottoposto il privato si concretizza in una sorta di violenza morale utile per annullarne il suo processo volitivo, al fine di evitare un danno ingiusto accompagnata dalla consapevolezza dell’illegittima pretesa, che dal punto di vista del p.u. rappresenta il fine illecito.

L’elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo generico, avendo ritenuto la dottrina maggioritaria incompatibile la concussione con il dolo eventuale, occorrendo una condotta consapevole e volontaria da parte del funzionario pubblico-

4. Differenza con l’induzione a dare e/o promettere concussione per induzione ex art 319 quater cp)

La concussione per costrizione differisce dalla concussione per induzione per il minor disvalore giuridico che suscita questa seconda figura di reato mono offensivo, tutelando la norma solo il buon andamento e l’imparzialità della p.a.

Invero, come sopra accennato, con la legge n.190/2012 è stato scorporato il reato di concussione al fine di elevare a fatto illecito anche le condotte, meno gravi, di concussione per induzione, prevedendo in pari tempo una estensione della punibilità anche in capo al privato venuto a contatto con il p.u..

L’induzione a dare e/o promettere utilità indebite, si concretizza ogni qualvolta il privato venga convinto, ovvero indotto alla prestazione senza subire alcuna compressione nel suo processo volitivo, comunque inciso dall’agire illecito del pubblico ufficiale.

In sintesi vi è una minore incidenza sul processo volitivo del privato, tuttavia quest’ultimo, ai sensi dell’art.321 cp, è ritenuto punibile se aderisce all’agire illecito del p.u. poiché -si è ritenuto all’esito di una disputa dottrinaria risolta dalla Cassazione a SS. UU nel 2014 n. 12228- ne approfitta, divenendo complice del p.u., al fine di conseguirne un ingiusto vantaggio.

Infatti, come può notarsi, in questo caso il privato è in grado di operare una scelta a suo vantaggio, mentre nella concussione per costrizione il processo volitivo del privato è praticamente annullato con la conseguenza che questi soggiace all’agire illecito del p.u.  onde evitare un danno ingiusto.

5. Conclusioni 

Con i reati in commento, sollecitati dalla CEDU, il legislatore ha mostrato di non tollerare in nessun caso l’agire illecito dei soggetti coinvolti nei rapporti con la p.a.

Infatti da un lato, ha mostrato maggiore severità nei confronti del funzionario pubblico che opera illecitamente e dall’altro ha abbassato il disvalore giuridico del fatto ma ne ha esteso la punibilità al privato che aderisce all’azione illecita del p.u. . Insomma l’azione della p.a. deve essere improntata alla massima trasparenza e alla massima imparzialità evitando le strumentalizzazioni, gli abusi, che attraverso l’ente pubblico possono verificarsi ogni giorno.

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