Link e condivisione: differenze
Per “condivisione” dei contenuti in un social network si intende l’azione di un utente che ripropone nel proprio profilo un contenuto individuato presso il profilo di un altro utente.
La condivisione sul social netrwork è differente rispetto al semplice link o al collegamento con “embedding” o incorporamento.
Questi ultimi implicano relazioni tra contenuti di pagine web differenti. Si è quindi sostenuto che, nel contesto della Rete, il concetto di “riproduzione” di un’opera non comprende l’ipotesi del rinvio tramite link, neanche nella circostanza in cui il collegamento ipertestuale incorpora e rende visibile l’opera stessa, se questa non è fisicamente trasferita dalla sua sede originaria. In altre parole, ciò che implica un mero richiamo e non una riedizione dei contenuti non può comportare una violazione di copyright.
Per sapere tutto su questo argomento leggi “Il copyright su internet” di Daniele Marongiu.
Diversamente, la “condivisione” comporta il riutilizzo dei contenuti all’interno di una stessa piattaforma, da parte di utenti diversi.
E’ possibile allora essere in presenza di un atto di “riproduzione” di un’opera?
In particolare, la condivisione su Facebook
Nel cercare di fornire una risposta al quesito, si è scelto di assumere come paradigma Facebook, giacché si tratta di uno dei social network in cui l’attività di condivisione è maggiormente posta in essere. Sul punto, peraltro, è dato scorgere alcune significative pronunce dei giudici.
Rilevanza centrale assume la distinzione tra la condivisione dei contenuti all’interno del social network e il loro riutilizzo al di fuori di esso.
Occorre partire dal seguente assunto: la condivisione dei file all’interno dei social network è permessa (non in ragione di particolari norme di legge, bensì) in forza delle condizioni contrattuali sottoscritte dagli utenti all’atto dell’iscrizione al social. Tali condizioni contrattuali, infatti, prevedono l’accettazione del fatto che i contenuti immessi nel proprio profilo siano condivisi da altri utenti nei rispettivi profili.
Diverso è il caso in cui i file tratti da un social network sono ripubblicati ex novo al di fuori di esso, in un altro sito web. Questa operazione, infatti, configura a tutti gli effetti la “riproduzione” di un’opera nei termini in cui è descritta dall’articolo 12 della legge n. 633 del 1941. In relazione ad essa, dunque, valgono pienamente i vincoli e i limiti previsti dalla normativa in materia di diritto d’autore.
A questo punto, vale considerare che dalle condizioni contrattuali che vengono sottoscritte dall’utente su Facebook emerge chiaramente che
(i) l’utente è titolare dei contenuti che crea e condivide su Facebook e su altri Prodotti Facebook che usa (e nessun elemento delle condizioni disconosce i diritti che l’utente vanta sui propri contenuti);
(ii) l’utente è libero di condividere i propri contenuti con chiunque, in qualsiasi momento.
Sotto il secondo profilo, occorre considerare che quest’ultima libertà consente all’utente di scegliere di graduare il livello di condivisione dei contenuti che pubblica, rendendo un’immagine visibile “a tutti” oppure solo agli “amici” o agli “amici degli amici” o a gruppi specifici di utenti. Ciò implica il consenso dell’utente a che le persone abilitate a visualizzare l’immagine possano condividerla nel proprio profilo, utilizzando l’apposita funzione integrata nella piattaforma del social.
In tal modo, la condivisione all’interno di Facebook risulta sempre lecita, in ragione del permesso implicito insito nelle “impostazioni della privacy” (qualora altro utente sia abilitato a visualizzare l’immagine, significa che può condividerla nel proprio profilo)[1].
Diversamente, qualora la riproduzione avvenga all’esterno del social network (non tramite semplice link), devono ritenersi applicabili le norme sul diritto d’autore.
Ne consegue che un’immagine tratta da un social network non può essere riprodotta al di fuori di esso senza il consenso del titolare del copyright.
Ciò vale tanto nel caso in cui venga riprodotta una vera e propria “opera” (cioè una elaborazione grafica o fotografica di tipo artistico), quanto talvolta nel caso vengano riprodotte mere fotografie.
Con particolare riferimento alle fotografie, occorre rilevare che in base all’articolo 90, secondo comma, legge n. 633 del 1941 esse sono liberamente riproducibili solo se il fotografo non le accompagna con l’indicazione del proprio nome. D’altra parte, i giudici tendono a considerare soddisfacente, come condizione di attribuzione, l’inserimento stesso della fotografia presso il profilo dell’utente che l’ha caricata nel social network.
Ad esempio, il Tribunale di Roma, con sentenza del 1° giugno 2015 n. 12076, ha affrontato il caso del riutilizzo, da parte di un giornalista, di alcune fotografie prelevate dal profilo di un giovane utente Facebook, al fine di illustrare un proprio articolo pubblicato su una testata on line. La pubblicazione era avvenuta senza il consenso dell’autore e senza citare in alcun modo la fonte delle immagini. In quel caso, il giudice ha osservato che: “pur essendo astrattamente condivisibile l’affermazione secondo la quale la pubblicazione di una fotografia nella pagina personale di un social network, in particolare Facebook, non costituisce, di per sé, prova della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale su quel contenuto, tuttavia tale elemento, in mancanza di altre emergenze probatorie di segno contrario […] può assurgere a presunzione grave, precisa e concordante della titolarità dei diritti fotografici in capo al titolare della pagina del social network nella quale sono pubblicate”. In altri termini, l’onere della prova grava su chi reputa che le immagini presenti in un social network non siano di proprietà del titolare del profilo. In mancanza, si presume che tale corrispondenza esista.
Conseguentemente, il giornalista che ha riprodotto sulla testata online le fotografie tratte dal social network senza ottenere il consenso dell’autore e senza citare la fonte è stato condannato al risarcimento del danno.
In conclusione, la condivisione al di fuori di Facebook deve avvenire nel rispetto delle norme generali sul copyright.
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Note
[1] Sempre all’interno della piattaforma ogni materiale può essere usato dalla stessa Facebook, in ragione della clausola per cui: “nello specifico, quando l’utente condivide, pubblica o carica un contenuto co- perto da diritti di proprietà intellettuale (ad es. foto o video) in relazione o in con- nessione con i nostri Prodotti, ci concede una licenza non esclusiva, trasferibile, conferibile in sottolicenza, non soggetta a royalty e globale per la trasmissione, l’uso, la distribuzione, la modifica, l’esecuzione, la copia, la pubblica esecuzione o la visualizzazione, la traduzione e la creazione di opere derivate dei propri con- tenuti” (nel rispetto della privacy e delle impostazioni dell’app dell’utente). Ciò implica, ad esempio, che se l’utente condivide una foto su Facebook, ci autorizza a memorizzarla, copiarla e condividerla con altri soggetti (sempre nel rispetto delle proprie impostazioni), quali fornitori di servizi che supportano il nostro servizio o altri Prodotti Facebook in uso”.
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