Quando può essere disposta la confisca a norma dell’art. 240-bis cod. pen.?
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Indice
1. La questione
Il Tribunale di Firenze accoglieva un appello del Pubblico ministero avverso un provvedimento dal Giudice per le indagini preliminari, applicando all’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, disponendo anche il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen., dell’immobile di proprietà esclusiva di questi.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’indagato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge, in relazione agli artt. 321, 322 e 323 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in quanto, a suo avviso, il provvedimento impugnato aveva erroneamente affermato come l’indagato fosse sprovvisto di fonti di reddito lecito e che si mantenesse attraverso la commissione dei delitti per cui si procedeva alla luce degli accertamenti della Guardia di finanza che ritenevano l’appartamento del ricorrente sproporzionato rispetto ai guadagni percepiti.
Al contrario, sempre per il legale, era stato dimostrato come l’indagato, privo di precedenti, avesse acquistato l’immobile sequestrato pagandolo con due assegni emessi dal padre prima della morte mentre, per la restante cifra, avesse contratto un mutuo ipotecario e ricevuto una somma di denaro dal fratello a seguito della rinuncia all’eredità
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione: le applicazioni della confisca
La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato inammissibile per genericità.
In particolare, gli Ermellini, a fronte di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la condanna per uno dei reati indicati dall’art. 240-bis cod. pen., tra cui rientra l’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, comporta la confisca dei beni nella disponibilità dell’imputato allorché sia provata, da un lato, l’esistenza della sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore di detti beni, dall’altro lato non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003), alla luce del criterio di ragionevolezza temporale che deve esistere tra il periodo di commissione del reato e il momento di acquisizione dei beni oggetto dell’iniziativa ablatoria (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021), ritenevano come, dinnanzi al Tribunale del riesame, non solo la questione della legittima provenienza dell’immobile non fosse stata posta ma, diversamente da quanto scritto nel ricorso, non vi fosse stato alcun deposito dei documenti volti a giustificare l’avvenuto pagamento ovverosia due assegni emessi dal padre dell’indagato prima della morte; la stipulazione di un mutuo ipotecario; la ricezione di una non precisata somma di denaro dal fratello a seguito della rinuncia all’eredità.
Di conseguenza, alla luce della (reputata) totale assenza di richieste difensive e dell’allegazione di documenti di segno contrario, per la Corte di legittimità, il provvedimento impugnato aveva correttamente motivato circa i presupposti della misura ablatoria dando atto che i redditi dichiarati a fini fiscali dal ricorrente, non contestati, fossero appena sufficienti al suo sostentamento e, dunque, tali da integrare la sproporzione rispetto all’acquisto dell’immobile.
3. Conclusioni
Fermo restando che, come è noto, l’art. 240-bis, co. 1, primo periodo, cod. pen. dispone che, nei “casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter, 517-quater, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, nonché dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 640, secondo comma, numero 1, con l’esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall’articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica”, la decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando è applicabile siffatta disposizione codicistica.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo ermeneutico, che la condanna per uno dei reati indicati dall’art. 240-bis cod. pen. comporta la confisca dei beni nella disponibilità dell’imputato allorché sia provata, da un lato, l’esistenza della sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore di detti beni, dall’altro lato non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, alla luce del criterio di ragionevolezza temporale che deve esistere tra il periodo di commissione del reato e il momento di acquisizione dei beni oggetto dell’iniziativa ablatoria.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se questo precetto normativo sia stato correttamente applicato o meno.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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