Quando si può procedere alla confisca per lo spaccio di lieve entità
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Indice
1. La questione
Il Tribunale di Torino, su conforme accordo delle parti, applicava all’imputato la pena concordata, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, a proposito della detenzione illecita di gr. 57,618 di cocaina, disponendo, inoltre, la confisca del denaro in sequestro, ritenuto provento del reato.
Ciò posto, avverso questa sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’imputato che, a mezzo del suo difensore, deduceva, con unico motivo, la violazione degli artt. 240 cod. pen. e 73, comma 7-bis, d.R.R. n. 309/90, in relazione alla disposta confisca del denaro in assenza di una specifica contestazione di cessioni di stupefacente, e correlativa prova cui ricollegare la somma rinvenuta di cui era stata disposta la confisca.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione: la confisca per lo spaccio di lieve entità
Il ricorso era reputato fondato limitatamente alla disposta confisca della somma dì denaro alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l’attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come “strumento”, né quale “prodotto”, “profitto” o “prezzo” del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017) [ancora, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, chiarendosi in motivazione che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell’art. 240 cod. pen., né ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022)].
Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, gli Ermellini ritenevano come, versandosi nel reato di sola detenzione illecita di stupefacente – qualificata ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 -, non sussistevano a loro avviso i presupposti per ritenere la somma correlata al delitto per il quale si era proceduto, né per far valere la presunzione prevista dall’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/90.
Tal che se ne faceva conseguire l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro con dissequestro della stessa somma e restituzione di essa all’avente diritto.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando si può procedere alla confisca per lo spaccio di lieve entità.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l’attività illecita di cessione contestata.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se la confisca sia stata correttamente disposta ove si proceda per siffatto illecito penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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