La conservazione degli estratti conto bancari

La conservazione degli estratti conto

L’argomento in esame tratta una problematica ormai consueta: la conservazione degli estratti conto bancari, in ordine alla richiesta compiuta, in via stragiudiziale, da parte del cliente con riferimento alle copie del contratto originario nonché degli estratti conto dall’inizio del rapporto contrattuale. Giova premettere ancora come, a seguito della richiesta di cui sopra, è uso degli istituti bancari, all’atto della consegna del contratto originario, negare la consegna degli estratti conto precedenti al decennio, in quanto l’art. 119, comma 4, Tub impone alla banca il dovere di conservazione degli estratti non oltre il decennio.

Il cliente può essere portatore di un concreto interesse a formulare apposita richiesta volta alla consegna di copiosa documentazione rinvenibile nelle seguenti tre categorie i contratti, i documenti  riguardanti le singole operazioni (fotocopia di un assegno incassato) e gli estratti conto.

Con riferimento agli estratti conto, in quanto le prime due categorie non sono oggetto del presente lavoro, si chiarisce che le disposizioni utili alla comprensione della disciplina relativa alla loro conservazione sono l’articolo 119, comma 2, Tub secondo cui,  in ordine ai rapporti regolati in conto corrente, l’estratto conto è comunicato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile, e l’articolo 2220 del Codice civile, rubricato “Conservazione delle scritture contabili”  a norma del quale le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.

Il termine decennale di conservazione dei documenti

Dalle lettura dei dispositivi di cui all’art. 2220 c.c. e all’art. 119 Tub, si deduce che entrambe le norme dispongono il termine decennale per la conservazione dei documenti. La tesi secondo cui vi sia una stretta correlazione tra la disciplina delle scritture contabili e quella che regola gli estratti conto risulta, almeno in parte, accolta implicitamente anche dall’Arbitro Bancario Finanziario di Milano che con provvedimento del 28 febbraio 2013, n. 1175, rileva che, avendosi riguardo a rapporti estinti da più di dieci anni, ai sensi dell’arti. 2220 c.c. è giustificato che la banca non conservi più copia degli estratti conto.

Di senso opposto è la giurisprudenza di legittimità, la quale sostiene che gli estratti conto non fanno parte della species delle scritture contabili in quanto queste ultime risultano essere quelle indicate nel comma 1 dell’articolo 2214 del Codice civile e segnatamente il libro giornale e il libro inventari. Non sono nemmeno da considerarsi quali “altre” scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa ai sensi dell’art. 2214 comma 2 c.c. in quanto non è estendibile alle stesse la disciplina processuale dell’efficacia probatoria delle scritture contabili atteso che, ai sensi dell’art. 1832 in comb. Disp. con l’art. 1857, l’estratto conto comunicato e non opposto è efficace per entrambe le parti del rapporto sia in forza della sua tacita approvazione sancita dalla legge nonché in ragione della sua stessa comunicazione. Ne consegue che tale disciplina non è regolata dal particolare regime cui sono soggette le scritture contabili, fondamento della speciale disposizione dell’art. 2709 c.c. e motivazione della sussistenza del limite costituito dall’inscindibilità del contenuto. Alla luce di ciò l’efficacia probatoria degli estratti conto si deve alla storicità ed al contenuto delle operazioni annotate sugli stessi che non possiedono valore di prova diretta dei contratti (Cassazione  21 luglio 2009, n. 16971).

Alla luce di quanto innanzi la corretta qualificazione giuridica relativa al rapporto che intercorre tra la banca e il cliente si sussume, ai sensi dell’art. 1856 c.c., quale rapporto di mandato. Infatti, la banca assume il ruolo di mandataria del cliente e pertanto, ai sensi dell’art. 1713 c.c., è tenuta a rendicontare al cliente le operazione compiute per suo conto (Cass., 31 ottobre 2008, n. 26314, Cass., 7 agosto 2009, n. 18107).

È opportuno a quest’uopo individuare la natura giuridica degli estratti conto per comprendere da quale momento inizi a decorrere il termine decennale di cui all’art. 119 TUB in quanto, nel caso in cui venisse preferita la qualificazione ai sensi dell’art. 2220 c.c., tale termine risulterebbe decorrere dalla data dell’ultima registrazione degli estratti.

Con riferimento al dies a quo relativo alla conservazione degli estratti conto, fermo restando il termine decennale previsto ex lege, la giurisprudenza di legittimità stabilisce che è da prendere in considerazione quale termine iniziale la conclusione del mandato o la chiusura del conto corrente (Cass., 22 agosto 1985, n. 4480), tenendo presente che il mandato è un rapporto giuridico unitario quantunque articolato in più atti esecutivi (Cass. 9 aprile 1984, n. 2262; Cass., 14 maggio 2005, n. 1590).

 

 

 

Francesco Castaldi

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