Considerazioni introduttive
Con la sentenza n. 236 del 2018, la Corte Costituzionale, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 274 del 2000 (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace) – così come modificato dall’articolo 2, comma 4-bis, del convertito decreto legge n. 93/2013 (disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere) – ha esteso la competenza del Tribunale ordinario al reato di lesioni volontarie lievissime nei confronti dei figli naturali, dei discendenti e ascendenti in generale, nonché del coniuge, anche separato o divorziato, dell’altra parte dell’unione civile, anche cessata, del convivente in modo stabile con cui ha un rapporto affettivo, estendendo così la tutela nei confronti delle vittime di violenza domestica.
Nel 2013, infatti, con il decreto legislativo n. 93, convertito nella L. n. 119 del 2013, il legislatore, nell’ottica di elevare il livello di repressione della violenza domestica, aveva trasferito il reato di lesioni lievissime – considerato un reato c.d. spia di violenze più gravi e abituali – dalla competenza del giudice di pace a quella del Tribunale, rendendo, altresì, possibile l’eventuale adozione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, interdetta, invece, in quanto misura cautelare personale, al giudice di pace.
Tuttavia, inspiegabilmente, il reato di lesioni lievissime contro il figlio naturale era rimasto escluso dalla competenza del giudice ordinario che, irragionevolmente, rimaneva nella competenza del giudice di pace.
Ciò ha determinato, come sostiene la Corte nella pronuncia in commento, un regime differenziato, rispetto al figlio adottivo, discriminatorio in quanto lesivo del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione. La competenza del giudice di pace sul reato di lesioni lievissime contro il figlio naturale, infatti, escludeva di per sé la possibilità dell’allontanamento dalla casa familiare in via cautelare poiché il giudice di pace non può disporre misure cautelari personali neppure nei casi di urgenza.
La Suprema Corte, quindi, ha stabilito che anche per i figli naturali la competenza deve spettare al giudice monocratico con tutte le conseguenze che questo mutamento di competenza comporta sia sul piano del regime sostanziale (pene, riti alternativi ecc.) sia su quello delle misure cautelari adottabili.
Le conseguenze dell’illegittimità della norma impugnata sono state estese, inoltre, anche ai casi di lesioni volontarie lievissime nei confronti degli ascendenti e dei discendenti e, altresì, quando la violenza è rivolta al coniuge, anche se separato o divorziato, all’altra parte dell’unione civile, ancorché cessata, alla persona legata al colpevole da un rapporto affettivo e con lui convivente in modo stabile.
La questione di legittimità costituzionale
Con ordinanza del 7 marzo 2017 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Teramo sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 4, comma 1, lettera a), del d.lgs. 274/2000 come modificato dall’art. 2, comma 4-bis, del d.l. 93/2013 (convertito, con modificazioni, nella l. 119/2013), nella parte in cui per il delitto previsto dall’art. 582 c.p. – e, nello specifico, nelle ipotesi di lesioni lievissime di cui al secondo comma, perseguibili a querela di parte – non escludeva la competenza del giudice di pace anche per i fatti aggravati ai sensi del 577, comma 1, nr. 1 c.p., commessi contro il discendente e segnatamente, come nel caso oggetto di giudizio, nei confronti del figlio naturale (da ritenersi tale quello nato sia in costanza di matrimonio sia al di fuori) così come invece previsto per i fatti commessi contro il discendente adottivo.
Il giudice rimettente lamentava, in particolare, l’irragionevole previsione, per il medesimo reato, di un diverso criterio di attribuzione della competenza per materia tra giudice di pace e Tribunale ordinario a seconda che la parte offesa del reato di lesioni volontarie lievissime sia il figlio naturale o il figlio adottivo.
La disposizione censurata, infatti, non prevedendo l’esclusione della competenza per materia del giudice di pace – in favore del Tribunale ordinario – anche in relazione al reato di lesioni lievissime commesso in danno del figlio naturale, e contemplandola, invece, per lo stesso reato in danno del figlio adottivo, contrasterebbe evidentemente con l’art. 3 Cost. per violazione del principio di eguaglianza e per un’intrinseca irragionevolezza.
Ad avviso del Gip di Teramo, infatti, tale disposizione, senza giustificazione alcuna stabilisce, per il medesimo reato, che soltanto le condotte consumate dal genitore nei confronti del figlio adottivo siano competenza del Tribunale ordinario e non anche quelle consumate in danno del figlio naturale – ipotesi disciplinata dall’art. 577, comma 1, nr. 1 c.p. – pur trattandosi, in realtà, di fattispecie connotate dallo stesso disvalore sociale e ispirate alla stessa ratio punitiva.
Inoltre, la disposizione censurata comporterebbe del tutto irragionevolmente che, se il reato di lesioni personali lievissime ex art. 582, secondo comma, c.p. è commesso in danno del figlio adottivo allora risulta compreso tra le fattispecie di cui all’art. 282-bis, comma 6, del codice di procedura penale, il quale consente l’applicazione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’art. 280 cod. proc. pen.; mentre, laddove la medesima condotta risulti posta in essere in danno di un discendente, qual è il figlio naturale, sussistendo la competenza del giudice di pace, dovrebbe escludersi l’applicabilità della citata misura cautelare personale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 274 del 2000.
Ne deriva, quindi, non solo un’evidente incoerenza intrinseca in considerazione della piena equiparazione della tutela giurisdizionale riservata al figlio adottivo rispetto al figlio naturale vittime di condotte poste in essere in ambito familiare ma anche l’impossibilità di una lettura costituzionalmente orientata.
In conclusione, secondo il giudice rimettente, sussisterebbe, altresì, la violazione dell’art. 24 Cost., perché la disposizione censurata determinerebbe un ulteriore pregiudizio per l’indagato costituito dall’impossibilità per il giudice di adottare un provvedimento di archiviazione ai sensi degli artt. 411, co. 1bis, del codice di procedura penale e 131-bis c.p. per difetto di punibilità in ragione della particolare tenuità del fatto, che secondo la recente giurisprudenza, non è applicabile dal giudice di pace.
La decisione della Corte
La Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità esposta, rileva, preliminarmente che l’art. 577 cod. pen. è stato recentemente modificato dall’art. 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici) che, pertanto, è ius superveniens rispetto all’ordinanza di rimessione.
In particolare, la disposizione sopravvenuta ha previsto che all’art. 577 cod. pen. «sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, numero 1), dopo le parole “il discendente” sono aggiunte le seguenti: “o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente”; b) al secondo comma, dopo le parole: “il coniuge” sono inserite le seguenti: “divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata”».
Di conseguenza risulta ampliato l’elenco dei soggetti o meglio delle persone offese indicate dalla disposizione dell’art. 577 co. 2 c.p. e rimane, invece, invariata, quanto al reato di lesioni lievissime, la censurata regola di competenza in danno rispettivamente del figlio naturale e del figlio adottivo.
Di conseguenza, l’intervento normativo citato, non modifica affatto i termini della questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice rimettente ed anzi la previsione di ulteriori ipotesi di lesioni volontarie lievissime, quali quelle in danno del coniuge, anche legalmente separato o dell’altra parte dell’unione civile in corso, attribuite alla competenza del giudice di pace (al pari delle lesioni lievissime in danno del figlio naturale) è rilevante, secondo la Consulta, ai fini della dichiarazione di illegittimità costituzionale.
I plurimi rinvii e richiami formali che caratterizzano le disposizioni interessate dalla questione di legittimità costituzionale sollevata impongono, preliminarmente, un rapido excursus che dia conto delle diverse modifiche normative che sono nel corso degli anni.
Inizialmente l’art. 4, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 274 del 2000 disponeva, tra il catalogo di reati attribuiti alla competenza per materia del giudice di pace – in deroga a quella del Tribunale ordinario – il reato di lesioni volontarie lievissime (di cui all’art. 582, secondo comma, c.p.) se perseguibili a querela di parte (quindi, in assenza delle aggravanti di cui all’art. 583 c.p., che prevede l’ipotesi di lesioni gravi e gravissime, e di cui all’art. 585 c.p., che oltre a particolari modalità della condotta richiama le circostanze aggravanti dell’omicidio volontario, ai sensi degli artt. 576 e 577 c.p.).
Di conseguenza, la competenza del giudice di pace, quanto al reato di lesioni volontarie, era ancorata a una duplice condizione:
- malattia di durata non superiore a venti giorni;
- perseguibilità a querela in assenza delle aggravanti suddette, ma con esclusione di quelle indicate nel numero 1) e nell’ultima parte dell’art. 577.
Ossia se le lesioni volontarie erano commesse in danno dell’ascendente o del discendente (numero 1 del primo comma dell’art. 577), ovvero se il fatto era commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (secondo comma dell’art. 577), la competenza era comunque del giudice di pace, pur trattandosi di lesioni aggravate, ma in ogni caso perseguibili a querela.
Pertanto, prima della modifica della regola di competenza ad opera della L. 119 del 2013 (di conversione del d.l. 93/2013) la fattispecie di lesioni lievissime in danno del figlio naturale e quelle in danno del figlio adottivo avevano lo stesso trattamento sostanziale (quanto alla ricorrenza della circostanza aggravante) e processuale (quanto alla competenza): se punite a querela, poiché la malattia non era superiore a venti giorni, la competenza era sempre del giudice di pace.
La situazione è completamente mutata nel 2013.
Il legislatore, infatti, è intervenuto con il decreto legislativo n. 93 realizzando un complessivo intervento normativo di repressione del fenomeno della violenza di genere e rafforzando la tutela delle vittime, in particolar modo, nei contesti familiari e affettivi.
Tale decreto si pone in sintonia con la coeva ratifica, ad opera della legge 27 giugno 2013, n. 77, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul l’11 maggio 2011.
Il decreto legge del 2013, infatti, ha come scopo principale quello di contrastare in modo più incisivo la violenza di genere rafforzando la tutela delle vittime considerate più vulnerabili, quali le donne e i bambini.
Tra le novità di maggior rilievo apportate dal d.l. n. 93 del 2013 il legislatore ha modificato la misura dell’allontanamento dalla casa familiare inserendo nel comma 6 dell’art. 282-bis c.p.p. anche il reato previsto dall’art. 582 c.p., limitatamente alle ipotesi procedibili di ufficio o comunque aggravate con l’intento di rendere applicabile la misura dell’allontanamento dalla casa familiare anche a questi ulteriori casi di lesioni volontarie.
E, simmetricamente, ha modificato l’art. 384-bis c.p.p. quanto all’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, reso anch’esso possibile in caso di lesioni volontarie.
Le finalità di un più incisivo contrasto della violenza domestica consistente in lesioni volontarie, con la prevista estensione della suddetta misura cautelare, tuttavia, non sono state pienamente conseguite in quanto per le lesioni volontarie lievissime perseguibili a querela (di cui al secondo comma dell’art. 582) era ancora prevista la competenza del giudice di pace, al quale era – ed è – interdetta l’adozione di misure cautelari personali (art. 2, comma 1, lettera c, del d.lgs. n. 274 del 2000).
Siffatta anomalia veniva immediatamente segnalata sia dal parere del Consiglio superiore della magistratura del 10 ottobre 2013 sul d.l. n. 93 del 2013 che dalle audizioni in Parlamento in occasione della legge di conversione cosicché il legislatore è intervenuto modificando il catalogo dei reati attribuiti alla competenza di quel giudice.
Con l’intervento normativo della legge n. 119 del 2013, infatti, il legislatore ha previsto il trasferimento della competenza per il reato di lesioni volontarie lievissime di cui all’art. 582, comma 2, c.p., al Tribunale ordinario, così consentendo l’applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare ed escludendo, altresì, il complessivo regime di favore relativo alle sanzioni applicabili dal giudice onorario, ai sensi del Titolo II del d.lgs. n. 274/2000.
Come emerge chiaramente dai lavori parlamentari, infatti, la ratio della nuova normativa era quella di attribuire maggiore rilevanza anche a quelle condotte di minor gravità spesso sintomatiche di contesti di prevaricazione e violenza con azioni connotate da abitualità (c.d. comportamenti “spia”).
Tale ratio, tuttavia, risultava frustrata dalla parzialità della modifica normativa realizzata in sede di legge di conversione: il legislatore, infatti, nel modificare il catalogo dei reati attribuiti alla competenza del giudice onorario, è intervenuto sull’art. 4 del d.lgs. n. 274 del 2000, escludendo la competenza in relazione al reato di lesioni lievissime commesso in danno dei soggetti elencati dall’art. 577, secondo comma c.p. in tal modo non includendo nella modifica legislativa, inspiegabilmente, il delitto di lesioni volontarie lievissime commesso in danno dei soggetti di cui al numero 1) dell’art. 577 c.p., tra cui appunto il figlio naturale.
Poste queste premesse di carattere sistematico che ci hanno permesso di ricostruire il quadro normativo entro il quale si iscrive la norma di riferimento possiamo entrare nel merito analizzando il ragionamento che ha portato la Corte a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 4. comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 274 del 2000.
La Corte Costituzionale, infatti, ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale in quanto violativa del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 co. 1 della Costituzione sotto un duplice profilo.
Da una parte, infatti, è violato il principio di eguaglianza non essendo giustificato il diverso trattamento processuale riservato al reato di lesioni volontarie a seconda che il fatto sia commesso rispettivamente in danno del figlio naturale o del figlio adottivo stante lo stesso stato di figlio nell’uno e nell’altro caso.
D’altra parte non si rinviene alcuna ragione per la mancata inclusione anche del reato di lesioni volontarie commesso in danno del figlio naturale tra quelli che, già di competenza del giudice di pace, sono stati trasferiti alla competenza del Tribunale ordinario per innalzare il livello di contrasto a tali episodi di violenza domestica, con conseguente manifesta irragionevolezza della disciplina differenziata.
La Consulta osserva, infatti, che, sotto il profilo civilistico, l’assimilazione di stato tra figlio naturale e figlio adottivo è assolutamente piena [1] e, allo stesso modo, anche nella materia penale si riscontra un’analoga equiparazione.
Innanzitutto, il reato di lesioni volontarie è aggravato nella stessa misura se il fatto è commesso in danno del figlio naturale o in danno del figlio adottivo: l’art. 585 cod. pen. stabilisce, infatti, che la pena è aumentata fino a un terzo se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’art. 577 cod. pen, richiamato nella sua integrità.
Analoga equiparazione ricorre, inoltre, con riferimento ad altri reati.
L’art. 602-ter c.p. prevede che opera nella stessa misura l’aggravante se il fatto è commesso da un ascendente o dal genitore adottivo in relazione ai reati di prostituzione minorile e di pornografia minorile, nonché ai reati previsti dagli artt. 600,601 e 602 c.p.
Così come in materia di violenza sessuale (artt. 609-ter e 609-quater c.p.) e di corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.) costituisce circostanza aggravante il fatto commesso dal genitore “anche adottivo”.
Da queste considerazioni ne deriva il carattere assolutamente discriminatorio della diversa regola processuale di competenza per materia prevista per il figlio naturale rispetto a quella stabilita per il figlio adottivo nel caso di lesioni lievissime.
La Corte evidenzia, altresì, la violazione il principio di ragionevolezza.
Anzitutto i giudici costituzionali premettono che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale,[2] nella disciplina del processo in generale, e segnatamente nel processo penale, la discrezionalità del legislatore è ampia con il solo limite della non manifesta irragionevolezza delle scelte compiute.
Si è più volte affermato[3], infatti, che non è compito della Corte “procedere ad aggiustamenti delle norme processuali per mere esigenze di coerenza sistematica e simmetria, in ossequio ad un astratto principio di razionalità del sistema normativo” senza che nel caso di specie siano però rilevabili “lesioni di principi o regole contenuti nella Costituzione o di diritti costituzionalmente tutelati”.
Anche in relazione alla disciplina della competenza per materia del giudice di pace, poi, la Corte ha più volte affermato che essa appartiene, nei limiti della ragionevolezza, alla discrezionalità del legislatore, e che il discrimine posto in relazione alla competenza del giudice superiore rinviene la propria ratio giustificatrice nelle peculiarità proprie del rito innanzi al giudice di pace, caratterizzato da tratti di semplificazione e snellezza che ne esaltano la funzione conciliativa, nonché nella natura delle fattispecie criminose di ridotta gravità, devolute alla competenza del giudice di pace.[4]
Tuttavia, anche in riferimento a scelte delle regole di rito – come è, in particolare, la regola di competenza per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, in deroga a quella del Tribunale ordinario – può sussistere un vizio di irragionevolezza, quale intrinseco difetto di coerenza.
Lo scrutinio di non manifesta irragionevolezza, in questi ambiti, impone, infatti, alla Corte costituzionale di verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale.
Tale giudizio deve svolgersi “attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti”.[5]
Il rispetto del canone di ragionevolezza richiede, infatti, di valutare “se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi”.[6]
Sotto questo profilo, quindi, la Corte evidenzia che un trattamento differenziato tra figlio naturale e figlio adottivo è irragionevole.
La disposizione censurata, infatti, attribuisce minor disvalore alla condotta di lesioni lievissime in danno del figlio naturale rispetto a quella in danno del figlio adottivo, così rivelando una marcata connotazione di irragionevolezza.
Tanto più ove si consideri che nei lavori parlamentari e nella complessiva lettura della L. n. 119/2013, unitamente al convertito decreto legge, non si rinviene alcuna ragione di siffatto trattamento differenziato.
Quindi, il trattamento differenziato riservato al figlio naturale rispetto a quello del figlio adottivo secondo la Corte viola anche il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).
In conclusione accertata la violazione del principio di eguaglianza e la manifesta irragionevolezza della differenziazione della regola di competenza, nonché considerata la ratio dell’intervento riformatore del 2013 – volto ad un efficace contrasto contro la violenza domestica – la Corte riconosce che la violazione dell’art. 3 Cost. si concretizza proprio nella mancata inclusione del delitto (consumato o tentato) di lesioni volontarie lievissime ai danni del figlio naturale tra quelli che eccettuano dalla competenza del giudice onorario, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 274/2000.
La parificazione di disciplina, dunque, non può che realizzarsi estendendo la stessa regola di competenza per materia (da attribuirsi, quindi, al Tribunale ordinario) alle condotte di lesioni volontarie lievissime a prescindere dallo status (naturale o adottivo) del figlio, quale persona offesa dal reato, in linea con il più elevato livello di contrasto della violenza domestica.
In tal modo si estende, conseguentemente, la possibilità di applicare la misura cautelare di cui all’art. 282-bis c.p.p., adottabile anche in via d’urgenza (ai sensi dell’art. 384-bis c.p.p.) alla fattispecie oggetto di giudizio.
In ultima battuta, inoltre, la Corte ha tenuto conto che l’art. 577, secondo comma, cod. pen. si è ampliato con la previsione, ad opera dell’art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 4 del 2018, di altre ipotesi incluse nel numero 1) del primo comma dell’art. 577: il coniuge, anche legalmente separato, l’altra parte dell’unione civile o la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente.
Pertanto, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui non richiama anche i fatti di lesioni volontarie lievissime in danno dei soggetti indicati nel numero 1) dell’art. 577 non può essere limitata soltanto a quelli previsti da tale ultima disposizione nella formulazione vigente al momento dell’ordinanza di rimessione, ma si estende, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, anche a quelli successivamente inclusi, con la tecnica della novellazione della disposizione oggetto di rinvio formale, dall’art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 4 del 2018.
La Corte Costituzionale, per tutte le ragioni sopra esposte, ha quindi accolto il ricorso ritenendo le censure di costituzionalità fondate e ha dichiarato:
“1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall’art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall’art. 582, secondo comma, del codice penale, per fatti commessi contro l’ascendente o il discendente di cui al numero 1) del primo comma dell’art. 577 cod. penale;
2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall’art. 582, secondo comma, cod. pen., per fatti commessi contro gli altri soggetti elencati al numero 1) del primo comma dell’art. 577 cod. pen., come modificato dall’art. 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici).”
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Note
[1] L’art. 27 della legge n. 184 del 1983 prevede che per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Più recentemente, inoltre, a seguito del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), la parificazione si è definitivamente completata. L’art. 74 del c.c., così come novellato dall’art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali), prevede che la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo, salvo nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli artt. 291 e seguenti cod. civ.
In termini ancora più netti l’art. 315 c.c, così come novellato dall’art. 1, comma 7, della medesima legge n. 219 del 2012, ha ridefinito la condizione della filiazione prevedendo in generale che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.
Anche la Corte Costituzionale, inoltre, si è espressa in termini identici nella sentenza n. 286 del 2016 stabilendo che con tale revisione della disciplina della filiazione “il legislatore ha posto le basi per la completa equiparazione della disciplina dello status di figlio legittimo, figlio naturale e figlio adottato, riconoscendo l’unicità dello status di figlio”.
[2] V. ex multis, le sentenze della Corte Cost. n. 65 del 2014 e n. 216 del 2013 e le ordinanze n. 48 del 2014 e n. 190 del 2013.
[3] Cfr. Corte Cost. sentenza n. 182 del 2007.
[4] In particolare Corte Cost. sentenza n. 64 del 2009 e ordinanza n. 56 del 2010.
[5] Così Corte Cost. sentenza n. 1130 del 1988.
[6] Così Corte Cost. sentenza n. 1 del 2014.
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