Secondo l’(abrogato) art. 165 del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, il Procuratore della Repubblica poteva “in ogni tempo promuovere d’ufficio le rettificazioni richieste dall’interesse pubblico e quelle che riguardano errori materiali di scrittura, avvertite però sempre le parti interessate e senza pregiudizio dei loro diritti”. Peraltro, nel ‘vecchio’ Ordinamento dello Stato Civile erano presenti altre norme riguardanti il procedimento di rettificazione: così, l’art. 166, per effetto del quale erano corretti d’ufficio gli atti di nascita – formati successivamente all’entrata in vigore del regio decreto – contenenti o nomi imposti in violazione dell’art. 72, oppure, in relazione alla filiazione non riconosciuta, “nomi o cognomi che possono farne sospettare l’origine, ovvero cognomi d’importanza storica o appartenenti a famiglie illustri o comunque note nel luogo in cui l’atto di nascita e’ formato, o cognomi iscritti nell’elenco ufficiale della nobiltà italiana, predicati appellativi o cognomi preceduti da particelle nobiliari”, o, ancora – (questa volta) indipendentemente dalla data di formazione dell’atto – “nomi, e per i figli di genitori non conosciuti anche cognomi, ridicoli o vergognosi o che recano offesa all’ordine pubblico, al buon costume o al sentimento nazionale o religioso”, di persone viventi; così, pure, l’art. 168, da cui emergeva la possibilità di utilizzare l’istituto de quo per “supplire un atto omesso o … rinnovare un atto distrutto o smarrito”; previsione, quest’ultima, esplicitata anche nell’(abrogato) art. 454 c.c., ove si legge(va) che la “rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato, con la quale si ordina all’ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso o di rinnovare un atto smarrito o distrutto”.
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Vigente il r.d. 1238/1939, il procedimento di rettificazione (dell’atto di stato civile) propone(va) una questione sostanziale (3): l’ (ampiezza dell’) ambito di intervento dell’istituto. Sul punto, giova ricordare come, dopo un’iniziale (prevalenza dell’) interpretazione restrittiva, in cui si sosteneva che l’azione di rettificazione poteva attivarsi solo allorché la discordanza tra stato di fatto e situazione documentale derivasse da mero errore materiale, dovendosi, negli altri casi, esperire azione di stato (4), la giurisprudenza di legittimità abbia sposato l’indirizzo estensivo; si sostiene, infatti, che, salve le questioni di status (5), il procedimento di rettificazione non è limitato alla correzione degli errori materiali, ma comprende tutti i casi di difformità tra la situazione di fatto, quale è nella realtà o quale dovrebbe essere secondo la previsione di legge, e quella riprodotta nell’atto dello stato civile (6).
Con l’avvento dell’OSC, se, da un lato, si conferma – innovandolo – il procedimento di rettificazione (giudiziale) (7), dall’altro, si introduce un nuovo istituto, tappa di quel processo di degiurisdizionalizzazione che in quegli anni iniziava ad affermarsi nel panorama giuridico italiano (8): la correzione (amministrativa) dell’atto di stato civile. Stabilisce, infatti, l’art. 98, c. 1, che “l’ufficiale dello stato civile, d’ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l’atto nonché agli interessati”, con l’avvertenza – enunciata al c. 3 – che “avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata” (9).
Se si avesse riguardo alla lettera della norma, il campo di applicazione dell’istituto, ex art. 98, c. 1, risulterebbe palesemente limitato (10). Si parla, infatti, di “errori materiali di scrittura” (e il sostantivo scrittura dovrebbe pure avere un significato, altrimenti il legislatore si sarebbe limitato alla nozione di ‘errore materiale’ tout court), in cui l’ufficiale dello stato civile (e lui solo) sia incorso nella redazione dell’atto. Né varrebbe invocare la legge-delega, nel punto in cui prevede(va) la revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile; sotto questo profilo, pare che un significativo passo avanti sia espresso dalla semplificazione del procedimento di rettificazione, anche con riferimento alla fase decisoria, ora attratta dalla forma del decreto (11).
L’occasione, tuttavia, era troppo ghiotta per (non) tentare di ampliare i – pur angusti – margini interpretativi offerti dalla norma (12), evitando il riproporsi dell’ “anacronistico spreco di giurisdizione”, stigmatizzato dalla dottrina coeva al r.d. 1238/1939 (13).
Non a caso, si sostiene, in dottrina:
-la possibilità di correggere “tutti i dati la cui esattezza può essere rilevata da un estratto, da un certificato di nascita, di cittadinanza, di residenza della persona cui l’inesattezza si riferisce” (14);
-che “anche gli errori materiali non meramente di scrittura, ma ogni errore materiale tout-court che compaia in un atto di stato civile possa essere corretto ad opera dell’ufficiale dello stato civile”, perché, se “è pacifico riconoscere a tale locuzione il significato di erronea scritturazione, manuale o meccanica, di una o più lettere alfabetiche o di una o più cifre numeriche, non è chi non veda come, fattualmente, anche gli altri casi di errore materiale si traducano in una scritturazione materialmente erronea di una o più lettere o numeri” (15);
-che “…si può parlare di errore materiale tutte le volte che la discrepanza tra la situazione di fatto e ciò che risulta dall’atto è dimostrabile attraverso una documentazione d’appoggio cioè una documentazione ufficiale, (che sia un atto di stato civile, un atto pubblico di altro tipo oppure un certificato anagrafico). Tale affermazione necessita di due precisazioni. La prima è che dall’analisi della documentazione di supporto deve essere chiaro che l’errore, cioè la divergenza tra la situazione di fatto e ciò che emerge dall’atto sussisteva al momento della redazione dell’atto … La seconda è che «la correzione non deve portare ad un cambiamento dei diritti di status derivanti dall’atto o da esso evidenziati ». Si tratta infatti di correzione di errore materiale che non può mai modificare il contenuto sostanziale dell’atto il quale … una volta chiuso non può subire variazioni.” (16);
-che “la competenza dell’ufficiale dello stato civile è generale, a condizione che ci sia un atto pubblico propedeutico di riferimento che rappresenti la prova dell’esistenza dell’errore materiale, ovunque questo sia stato commesso, nel corpo, nell’annotazione, nell’atto iscritto, in quello trascritto” (17).
L’autorità amministrativa è ripetutamente intervenuta sull’ambito di applicazione dell’art. 98, c. 1, OSC.
Basilare è la circolare 4 giugno 2008, n. 5999 (18), in cui il Ministero dell’Interno, dopo aver premesso, da un lato, che la norma de qua, è applicabile quando l’atto sia già stato chiuso con la firma dell’ufficiale dello stato civile (altrimenti egli “potrà sempre correggere la scritturazione prima del suo completamento, interlineando la parte errata e sottoscrivendola, senza ulteriori adempimenti”), dall’altro, che “si ritiene che sussiste un errore materiale in tutti i casi in cui vi sia una discrepanza chiaramente percepibile tra l’atto registrato dall’ufficiale dello stato civile e la documentazione di supporto a tale atto, discrepanza che sia rilevabile ictu oculi e che sia correggibile da parte dell’ufficiale dello stato civile utilizzando gli elementi contenuti nell’atto stesso o nella documentazione di appoggio e senza che la correzione porti ad un cambiamento dei diritti di status derivanti dall’atto o da esso evidenziati”, precisa “i principi guida che individuano tutte le circostanze che devono esistere al fine di attivare il procedimento di correzione:
1)“esistenza di un errore inteso come divergenza tra atto e realtà”; sotto questo profilo, la divergenza deve “esistere al momento della redazione dell’atto da correggere”;
2)“carattere meramente materiale dell’errore, che riguarda una discrepanza rilevabile ictu oculi tra la documentazione presentata o acquisita e l’atto redatto”;
3)“addebitabilità dell’errore in capo all’ufficiale dello stato civile, restando inteso che tale errore può essere stato commesso per una svista dell’ufficiale ovvero a causa di inesattezze contenute nella documentazione di appoggio”; sotto questo profilo, “va evidenziato che la procedura di correzione non è limitata ai soli casi in cui l’errore sia stato causato da svista o disattenzione dell’ufficiale dello stato civile, ma ricomprende anche le ipotesi in cui l’errore sia stato indotto da un errore nella documentazione sulla base della quale l’atto di stato civile viene registrato”; così “l’errore riconducibile ad una svista commessa da chi ha redatto un atto che deve poi essere trascritto (es. l’avviso di morte riporta in modo erroneo il nome o il cognome del defunto, il suo luogo o data di nascita o il luogo del decesso; l’attestazione di nascita riporta in modo errato il nome o cognome della puerpera o il luogo di nascita del bambino, l’atto di matrimonio redatto dal parroco riporta in modo erroneo il nome degli sposi, la loro data o luogo di nascita o il luogo di celebrazione del matrimonio)”; così pure “qualsiasi errore relativo alle generalità degli interessati rilevatore ictu oculi dai registi stessi dello stato civile (es: nome o cognome dello sposo riportato in modo errato nell’atto di matrimonio rivenibile dall’esame dell’atto di nascita dello sposo stesso)” (19);
4)“la documentazione non deve attribuire, modificare o disconoscere i diritti delle parti interessate come emergono dall’atto da assoggettare a correzione”; sotto questo profilo, la correzione non potrà mai modificare il contenuto sostanziale dell’atto” [“ad esempio, se il minore è stato erroneamente dichiarato come naturale, anche se figlio di persone tra di loro coniugate, non sarà possibile effettuare una correzione a fronte della presentazione del certificato di matrimonio …”]”.
Gli indirizzi contenuti nella circolare del 2008 sono stati, per un verso, anticipati, per l’altro, ripresi, con evidenti – ed ovvii – affinamenti, nelle varie edizioni del Massimario.
Già nel 2005 (20), si caldeggia “l’estensione dell’istituto della correzione ad ogni ipotesi di errore od omissione la cui rimozione, non conducendo ad un mutamento dello status della persona cui l’atto si riferisce e non incidendo sul contenuto sostanziale dell’atto, ripristini la giusta corrispondenza tra atto e realtà”.
Nel 2008 (21) si sottolinea che la correzione de qua “comprende anche le ipotesi in cui l’errore sia stato indotto da un errore materiale nella documentazione sulla base della quale l’atto é stato formato, purché tale errore sussista al momento della redazione dell’atto e purché la correzione non vada ad incidere sui diritti di status come emergenti dall’atto (seppur errato)”: Qui, inoltre, si precisa che l’istituto della correzione ex art. 98, c. 1, riguarda gli atti dello stato civile chiusi (con la firma dell’ufficiale dello stato civile); viceversa, “le correzioni apportate dall’ufficiale dello stato civile nel caso di “di errore di scrittura commesso nel corso della redazione dell’atto non integrano i presupposti per la procedura di cui all’art. 98, comma 1 e tali correzioni vengono effettuare mediante la interlineazione della, o delle parole da sostituire e, di seguito, o in calce all’atto con richiamo numerico, prima della sottoscrizione, mediante la scrittura di quelle dovute, preceduta dalla dizione “si legga, invece””.
L’anno successivo (22), dopo aver premesso “che l’ufficiale dello stato civile non può in alcun modo intervenire correggendo errori materiali riscontrati in atti formati in comuni diversi da quello suo proprio o in atti notarili”, poiché “in tali casi non può quindi che essere fatto ricorso alla menzionata procedura di rettificazione, salva la possibilità che la correzione dell’errore rinvenuto sul documento venga effettuata da parte del soggetto che lo ha redatto”, l’autorità amministrativa evidenzia:
a) che “sussiste un errore materiale in tutti i casi invece in cui vi sia una discrepanza chiaramente percepibile tra l’atto registrato dall’ufficiale di stato civile e la documentazione di supporto a tale atto, discrepanza che sia rilevabile ictu oculi, e che sia correggibile da parte dell’ufficiale dello stato civile utilizzando gli elementi contenuti nell’atto stesso o nella documentazione di appoggio e senza che la correzione porti ad un cambiamento dei diritti di status derivanti dall’atto o da esso evidenziati”;
b) che pure “nel caso di errori di scritturazione in annotazioni, la procedura da seguire è quella dell’art. 98, primo comma citato”: “l’ufficiale di stato civile correggerà l’errore con annotazione marginale dalla quale dovrà risultare l’annotazione inesatta e la dicitura corretta” e “subito dopo, dovrà darne comunicazione all’interessato, al prefetto o al procuratore della Repubblica e procedere a tutte le variazioni ed aggiornamenti conseguenti”;
c) che “la procedura di correzione si applica anche agli atti formati prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 396/2000 e non è limitata ai soli casi in cui l’errore sia stato causato da una svista dell’ufficiale dello stato civile, ma comprende anche le ipotesi in cui l’errore sia stato indotto da un errore materiale nella documentazione sulla base della quale l’atto è stato formato, purché tale errore sussista al momento della redazione dell’atto e purché la correzione non vada ad incidere sui diritti di status come emergenti dall’atto”.
Pur premettendo l’impossibilità di “formulare una casistica esaustiva”, il Ministero dell’Interno fornisce “alcuni esempi che possono dar luogo a correzione ex art. 98, comma 1 …:
a) errori commessi in sede di redazione dell’atto di stato civile in ragione di una svista direttamente riconducibile ad un errore dell’ufficiale di stato civile (es. l’ufficiale scrive erroneamente il cognome dei genitori al momento di redigere l’atto di nascita di un minore);
b) errore riconducibile ad una svista commessa da chi ha redatto un atto che deve poi essere trascritto (es. l’avviso di morte riporta in modo erroneo il nome o il cognome del defunto, il suo luogo o data di nascita o il luogo del decesso; l’attestazione di nascita riporta in modo errato il nome o cognome della puerpera o il luogo di nascita del bambino, l’atto di matrimonio redatto dal parroco riporta in modo erroneo il nome degli sposi, la loro data o luogo di nascita o il luogo di celebrazione del matrimonio;
c) qualsiasi errore relativo alle generalità degli interessati rilevabile ictu oculi dai registri stessi dello stato civile (es. nome o cognome dello sposo riportato in modo errato nell’atto di matrimonio, verificabile dall’esame dell’atto di nascita dello sposo stesso)”.
Le indicazioni suddette sono state riprodotte – pari pari – nelle successive edizioni del Massimario: (quelle) del 2010, del 2011 e del 2012 (l’ultima, a quanto risulta, pubblicata – e reperibile – nel sito del Ministero). In quest’ultima, peraltro, si aggiungono due precisazioni: “qualora un atto di stato civile sia iscritto o trascritto in una Parte e Serie diversa da quella prevista dall’ordinamento, lo stesso è perfettamente valido e efficace, pur se registrato in Parte e Serie errati, e non si dovrà pertanto procedere a nessuna modifica o correzione o nuova iscrizione dell’atto”, mentre nel caso “ci si accorga dell’errore prima della chiusura dell’atto con la firma dell’ufficiale dello stato civile, tale errore dovrà essere corretto, indicando che l’atto non è stato completato per l’errore verificatosi e si formerà un nuovo atto nella Parte e Serie di competenza”
Sembra, in definitiva, che – quanto meno a livello amministrativo – esigenze di ordine pratico abbiano condotto ad un’interpretazione estensiva della norma.
NOTE
(1)Decreto ‘figlio’ della l. 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. L’art. 2, c. 12, infatti, vincolava il Governo ad emanare misure per la revisione dell’ordinamento dello stato civile, sulla base di specifici criteri di semplificazione; nel dettaglio: riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile, eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici, eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile, revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile, riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti, regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione, infine riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in un’unica fonte regolamentare disposizioni provenienti da fonti di rango diverso o che richiedano particolari procedure, ove ciò non ostacoli la conoscibilità normativa. Quanto allo strumento idoneo a concretare le direttive del Parlamento, la legge-delega individuava il regolamento ex art. 17, 2° comma, della L. 400/1988; quello strumento, cioè, “tipico della cosiddetta delegificazione, mediante la quale il legislatore attribuisce al Governo una potestà normativa secondaria, eccedente rispetto alle sue funzioni tipiche di soggetto dell’amministrazione, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione” [così PERSEGATI, Il nuovo regolamento dello stato civile: prime indicazioni’,in Serv.Dem., 2001, 513; sulla natura di tale strumento cfr. ARCONZO, I regolamenti governativi tra giudici amministrativi e Corte costituzionale: un bilancio del periodo 2001 – 2011, in www.gruppodipisa.it; MELANI, Riflessioni sul controllo “indiretto” di costituzionalità dei regolamenti, in www.forumcostituzionale.it], abilitato ad abrogare disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili. Per ossequiare la previsione della fonte primaria, la novella è stato adottata con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell’art.17, c. 3, della L. 400/1988, sentito il Consiglio di Stato e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e della competente Commissione della Camera dei Deputati.
(2)Acronimo di Ordinamento dello Stato Civile. Non condividiamo la precisazione terminologica sull’utilizzo delle locuzioni ordinamento dello stato civile e/o nuovo ordinamento dello stato civile, prospettata – ad onor del vero in termini assai garbati, rispetto ad altri interventi che abbiamo incrociato, qua e là, nella rete – da REDAZIONE, in Serv.Dem., 2002, 834 [“…va sottolineato come sia improprio parlare ancora di ordinamento dello stato civile, in quanto oggi esso è rappresentato in un regolamento, cioè in una norma secondaria che non ha più natura e forza di legge (come l’ordinamento), anche se la consuetudine può portare a reiterare il termine”]; tralasciando sia l’accezione comune – ovviamente in dottrina – del sostantivo ordinamento, solitamente utilizzato per richiamare l’insieme delle norme – di qualunque grado – che regolano un istituto, un settore o anche l’intera società civile, che le problematiche – fondate od infondate che siano – sulla reale ‘portata’ del d.P.R. 396/2000 (sul punto, si veda, comunque, Cass. 15 marzo 2012, n. 4184, che pone l’accento “sulla natura e sul valore regolamentare” delle relative disposizioni), ci limitiamo ad osservare: a) che il d.P.R. 396/2000 è il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile: un ordinamento, quindi, esiste ancora (ci scusiamo per l’ovvietà); b) che, definendo il d.P.R. predetto ordinamento dello stato civile o anche nuovo ordinamento dello stato civile, non si intende affatto richiamare il valore delle norme che lo compongono; c) da ultimo, per neutralizzare l’eventuale obiezione sull’improprietà delle espressioni predette, alla luce della surrichiamata definizione di ordinamento (poiché il d.P.R. è soltanto una parte, ancorché essenziale, dello stato civile), che le locuzioni in parola designano, da decenni, la parte fondamentale della regolamentazione dei registri e degli atti di stato civile. Per inciso, le locuzioni in parola sono largamente utilizzate sia in dottrina (cfr. CLERICI, La trascrizione nei registri di stato civile delle decisioni matrimoniali in base al regolamento (Ce) n. 2201/2003, in Serv. Dem., 2010, n. 9, 10; MOROZZO DELLA ROCCA, Figli fuori del matrimonio da genitori coniugati, in Serv. dem., 2014, n. 10, 18; ZACCARIA, FACCIOLI, OMODEI SALE’, TESCARO, Commentario all’ordinamento dello stato civile, Rimini, 2013, passim) che in giurisprudenza (cfr. Cass. 7 febbraio 2014, n. 2802; Cass. 18 giugno 2013, n. 15234; Cass. 15 settembre 2014, n. 19319; Cass. 3 maggio 2011, n. 9687; Cass. 23 aprile 2010, n. 9727; Cass. pen. 21 maggio 2014, n. 39089; Cass. pen. 21 maggio 2013, n. 23167; Tar Friuli Venezia Giulia 21 maggio 2015, n. 228).
(3)Si tralasciano, perché estranee alle presenti note, le – pur rilevanti – ulteriori problematiche collegate all’istituto; prima fra tutte quella, di matrice processuale, concernente la natura del giudizio (di rettificazione), in merito alla quale si possono leggere le indicazioni di RICCIO, Sub artt. 95-101, in STANZIONE (cur.), Il nuovo ordinamento dello stato civile. Commento al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, Milano, 2001, 365 ss., nonché, precedentemente, di ADAMI, Funzioni e limiti del procedimento camerale di rettificazione, in Stato civ., 1987, 258 ss. Si accantona – pure, per lo stesso motivo – la (particolare forma di) rettificazione – tuttora – contemplata dalla legge 14 aprile 1982, n. 164, Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, sulla quale cfr. ADAMI, Rettificazione di attribuzione di sesso e stato civile, in Stato civ., 1982, 388 ss.
(4)Cfr. Cass. 16 gennaio 1964 n. 105, in Mass. Giur. It., 1964; Cass. 5 maggio 1967 n. 861, in Foro It. 1967, I, 1814. In dottrina, ANDRINI, Atti dello stato civile, in Trattato diretto da RESCIGNO, Torino 1982, 4, 867; SCIANCALEPORE, Azione di stato, azione di rettificazione degli atti dello stato civile e tutela dei diritti della personalità, in Rass. dir. civ., 1991, 465; FIORE, Il fondamento giuridico e pratico delle rettificazioni degli atti dello stato civile, in Nuova Rass., 1975, 1346 ss.
(5)Cfr., tra le altre, Cass. 27 marzo 1996, n. 2776, in Giust. Civ. Mass., 1996, n. 449. A diversi approdi sembra(va) condurre Cass. 5 maggio 1967, n. 861, in Foro it., 1967, I, 1814, allorché rileva(va) che “la linea di demarcazione tra falso ed errore materiale rettificabile non può coincidere con la distinzione tra elementi essenziali ed elementi secondari dell’atto di stato civile; è la materialità dell’errore il criterio di discriminazione tra la possibilità di rettifica e la necessità di promuovere azione nelle forme del processo ordinario per ottenere la modifica di risultanze dello stato civile”. In dottrina GRASSANO, Sui rapporti tra azione di stato e azione di rettificazione degli atti dello stato civile, in Stato civ., 1992, 889 ss.
(6)Si consideri, soprattutto, Cass. 27 marzo 1996, n. 2776, cit.: “il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile, disciplinato dal Titolo 9^ del r.d. n. 1238 del 1939 (artt. da 165 a 178), è diretto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, qual è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quale invece risulta dall’atto dello stato civile, per un vizio comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell’atto stesso, in quanto la funzione degli atti dello stato civile è proprio quella di attestare la veridicità dei fatti menzionati nei relativi registri, ai sensi dell’art. 451 cod. civ., che costituisce norma di ordine pubblico, e secondo cui detto procedimento non è invece promuovibile allorquando a fondamento della domanda di rettificazione venga, in realtà, prospettata una questione di stato”. Si vedano anche Cass. 26 gennaio 1993, n. 951, in Giur. it., 1995, I, 1, 148, con nota OCCHINO, I limiti dell’azione di rettificazione degli atti dello stato civile; Cass. 30 ottobre 1990, n. 10519, in Nuova giur. civ., 1991, 509, con nota DI NARDO, Status del figlio concepito da donna separata; Cass. 16 dicembre 1986. n. 7530, in Foro It., 1987, I, 1097; Cass. 20 febbraio 1984, n. 1204, in Stato civ., 1985, 262, con osservazioni di ARENA, La sentenza con il procedimento della rettificazione degli atti dello stato civile in un recente giudicato della Corte di Cassazione, ivi, 252 ss.; Cass. 28 ottobre 1978, n. 4922, in Giust. civ., 1979, I, 662, con nota FINOCCHIARO, Disaccordo tra i genitori, imposizione del nome al neonato e rettificazione degli atti di stato civile.. In dottrina, tra gli altri, ARENA, La rettificazione degli atti dello stato civile, in Stato civ., 1970, 387 ss.; GRASSANO, Il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile nei suoi aspetti pratici, in Stato Civ., 1990, 474 ss..; ADAMI, La funzione del procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile, in Stato Civ., 1988, 140 ss..; DI BERNARDO, La rettificazione degli atti di stato civile, , in Stato Civ., 1997, 179 ss..
(7)Si vedano gli artt. 95 e 96, sui quali cfr. QUARTA, Sub artt. 95-96, in QUARTA, OLIVERI, Lo stato civile. Commento al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, Milano, 2001, 395 ss. Da rilevare che, secondo Cass. 2 ottobre 2009, n. 21094, in Dir. fam., 2010, 1544, con nota MOROZZO DELLA ROCCA, La cancellazione dell’atto di elezione della cittadinanza indebitamente registrato in rapporto ad altri titoli di acquisto dello status civitatis, il “costante orientamento” della giurisprudenza di legittimità, “secondo cui il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile, disciplinato dal Titolo 9^ del R.D. n. 1238 del 1939, (artt. da 165 a 178) è diretto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, qual è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quale invece risulta dall’atto dello stato civile, per un vizio comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell’atto stesso, in quanto la funzione degli atti dello stato civile è proprio quella di attestare la veridicità dei fatti menzionati nei relativi registri, ai sensi dell’art. 451 cod. civ., che costituisce norma di ordine pubblico, e secondo cui detto procedimento non è invece promuovibile allorquando a fondamento della domanda di rettificazione venga, in realtà, prospettata una questione di stato”, vale “certamente anche con riferimento alla disciplina dettata dal vigente D.P.R. n. 396 del 2000, come si desume chiaramente, in via generale, dall’art. 5 (…?…95 …) di tale regolamento cosiddetto “di delegificazione”.
(8)Si vedano i principi espressi nella legge-delega 127/1997 (“..revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile …”): cfr. supra, nota (1). Come si ricorderà, di quegli anni la disciplina (della figura) del giudice unico, ex d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, con le – pur limitate – modifiche al r.d. 1238/1939, apportate dall’art. 235, in ossequio a quanto disposto dall’art. 1, c. 1, lett. o), della l. 16 luglio 1997, n. 254, Delega al Governo per l’istituzione del giudice unico di primo grado [“Il Governo e’ delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: … o) trasferire alle amministrazioni interessate le funzioni amministrative attualmente affidate al pretore, se prive di collegamento con l’esercizio della giurisdizione; attribuire al tribunale in composizione monocratica le funzioni amministrative attualmente di competenza del pretore, se collegate con l’esercizio della giurisdizione”].
(9)Il nuovo procedimento è stato variamente commentato in dottrina. Tra i numerosi interventi segnaliamo: ALLASIA, Art. 98 D.P.R. 396/00: le correzioni degli errori materiali…di scrittura…e non solo, in Stato civ., 2002, 326 ss.; ARENA, Qualche chiarimento in materia di rettificazioni e di correzioni degli atti dello stato civile, in Stato civ., 2003, 4 ss.; ARENA, La procedura di correzione di cui all’art. 98, comma 1°, del d.P.R. n. 396/2000 è da ritenersi inammissibile in caso di nullità dell’atto di stato civile, in Stato civ., 2006, 563 s.; ARENA, Correzione da parte dell’ufficiale dello stato civile e rettificazione giudiziale: quando l’una e quando l’altra, in Stato civ., 2007, 404 s.; BERLOCO, Il sistema delle annotazioni sugli atti di stato civile, in Stato civ., 2003, 565 ss.; BERLOCO, Il regime delle rettificazioni e delle correzioni degli atti dello stato civile, in Stato civ., 200, 245 ss.; BUONO, Brevi appunti in tema di rettificazione degli atti dello stato civile, in Stato civ., 2002, 811 ss.; CALVIGIONI, Le correzioni previste dall’art. 98 del d.P.R. 396/2000. Procedure e adempimenti, in Serv. dem., 2006, n. 1, 13 ss.; CALVIGIONI, Nuovi orientamenti ministeriali sull’art. 98 del d.P.R. 396/2000, in Serv. Dem. 2007, n. 6, 6 s.; CALVIGIONI, La procedura di correzione dell’errore: nuovo orientamento del Ministero dell’Interno, in Serv. Dem. 2008, n. 10, 6 ss.; CALVIGIONI, La correzione degli errori nella formazione degli atti di stato civile, in Serv. Dem. 2011, n. 1-2, 6 ss.; NENCINI, Sulla correzione degli atti di stato civile, in Stato civ., 2013, n. 3, 13 ss.; MARICONDA, Differenza tra la correzione per errore materiale di scrittura e la rettificazione secondo il nuovo Ordinamento dello stato civile, in Stato civ., 2001, 505 ss.; PERSEGATI, Rettificazione e correzione degli atti di stato civile, in Serv. dem., 2002, 147 ss.; REDAZIONE, Come si correggono gli atti di stato civile – Pratica applicazione dell’articolo 98, in Semplice, 2008, n. 1; SCOLARO, La correzione degli atti di stato civile, in Serv. dem., 2009, n. 3, 6 ss.; SCOLARO, Il mito della correzione: rettifica o riconoscimento (di efficacia)?, in Serv. dem., 2013, n. 10, 20 ss.; VERCELLI, La “correzione” degli atti di stato civile ex artt. 98 e seg. del d.P.R. 396/2000: aspetti procedurali e rilievi critici, in Stato civ., 2002, 646 ss.; VERCELLI, La procedura di correzione degli atti di stato civile: le norme del d.P.R. 396/2000 e degli artt. 737, ss., del codice di procedura civile a confronto – Osservazioni, in Stato civ., 2005, 727 ss.
(10)Lo rileva(va) anche CALVIGIONI, Le correzioni, cit., 14.
(11)Ancorché l’art. 455 c.c. – che richiama (ancora) la “sentenza di rettificazione” – non sia stato abrogato dall’OSC, come si è, invece, verificato per l’articolo precedente.
(12)Di applicazione della norma “con ragionevole larghezza”, parla ARENA, Qualche chiarimento, cit., 5; orientamento riproposto, successivamente, dallo stesso A. in Correzione, cit., 404 s. In senso contrario, già in sede di primo commento della novella, SCOLARO, Guida al nuovo Regolamento dello stato civile, Rimini, 2001, passim; ripreso da ANGELOZZI, Sub d.P.R. n. 396 del 2000, in SESTA (dir.), Codice della famiglia, Milano, 2009, II, 4077.
(13)Cfr. PELLEGRINO, La sentenza di rettifica. In buona parte dei casi si tratta di un anacronistico spreco di giurisdizione, in Stato civ., 1984, 261 ss.
(14)MARICONDA, Differenza, cit., 507.
(15)ALLASIA, Art. 98 D.P.R. 396/00, cit., 326.
(16)NENCINI, Sulla correzione , cit., 14.
(17)BERLOCO, Il regime , cit., 250 analogamente CALVIGIONI, Le correzioni, cit., 14.
(18)In Stato civ., 2008, 578.
(19)Nel plaudire l’intervento del Ministero, CALVIGIONI, La procedura, cit., 8, precisa: “…quando si ha certezza del dato sbagliato e si ha ugualmente certezza del dato esatto, la correzione deve avvenire direttamente a cura dell’ufficiale dello stato civile, con l’unico limite riguardo al contenuto sostanziale dell’atto, nel quale caso si deve ricorrere all’autorità giudiziaria”; in termini sostanzialmente analoghi nel successivo intervento La correzione, cit., 7 s..
(20)Ministero dell’Interno, Il regolamento dello stato civile: guida all’applicazione, Rimini, 2005, 73.
(21)Ministero dell’Interno, Raccolta di massime di interesse per l’attività dell’ufficiale dello stato civile (direttive e pareri emessi nell’ultimo triennio che saranno inseriti nel nuovo massimario in fase di stesura), 2008 (novembre).
(22)Ministero dell’Interno, Il regolamento dello stato civile: guida all’applicazione, pubblicazione on line (già) nel sito della Dir. Centr. Serv. Dem., 2009.
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