La Corruzione di minorenne

Art.609 quinquies Codice penale

  1. Introduzione

L’articolo 609 quinquies, rubricato ‘’Corruzione di minorenne’’, è stato inserito all’interno del Codice penale  dalla Legge 15 febbraio 1996 n. 66 e sostituito dall’art. 4 comma 1 lettera s) della legge 1 ottobre 2012 n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale , fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonchè norme di adeguamento dell’ordinamento interno).

La disciplina in esame, negli ultimi anni, è stata oggetto di un’accurata analisi, la quale si è concentrata, in particolar modo, sulla natura giuridica e sugli elementi che caratterizzano tale reato.

Di seguito, verrà esaminato l’articolo 609 quinquies, con particolare riferimento alle modifiche apportate dalla Legge n. 172/2012.

Si proseguirà, poi , con la trattazione di una serie di articoli del codice penale e del codice di procedura penale, i quali si riferiscono non solo alla fattispecie di corruzione di minorenne, ma più in generale ai reati sessuali disciplinati dal nostro codice, in relazione ai casi in cui i reati in questione siano commessi a danno di minori.

Analisi del reato e modifiche apportate all’art.609 quinquies (Legge 1 ottobre 2012 n.172)

In seguito all’intervento della Legge 1 ottobre 2012 n.172, il primo comma dell’art. 609 quinquies, dispone che: ‘’chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni‘’.

Precedentemente, era prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

L’articolo in esame tutela ed assicura un ordinato sviluppo psicofisico del minore infraquattordicenne.[1]

La Cassazione[2], a tal proposito, ha puntualizzato che tale sviluppo non deve essere turbato dal trauma che può derivare dall’assistere ad atti sessuali posti in essere, in modo ostinato, da altri soggetti.

Si tratta di un reato comune, potendo essere commesso da “chiunque”.

L’elemento oggettivo (fatto materiale) di tale fattispecie è costituito, come si desume dal succitato comma, dal compimento dell’atto sessuale in presenza del minore di anni 14.[3]

In particolare, quando si legge “in presenza” di minori di anni 14, si fa riferimento al presupposto che il minore sia cosciente ed in grado di percepire gli atti sessuali compiuti da altre persone, non essendo tuttavia necessario che ne capisca il significato.[4]

Nello specifico, si tratta di atti che comportano un rapporto ‘’ corpore corpori ‘’ che non riguardano esclusivamente le zone genitali, ma anche zone erogene tali da dimostrare l’istinto sessuale del soggetto attivo, anche in modo non completo.

A tal proposito, la Cassazione[5] ha specificato come si debba prescindere dal fatto che il soggetto abbia o meno conseguito la soddisfazione erotica.

Con riferimento alla questione relativa al consenso del minore, risulta importante sottolineare che, sia in dottrina ed in giurisprudenza, l’orientamento prevalente escluda come causa di giustificazione la presenza consenziente del minore stesso.[6]

Proseguendo con l’analisi dell’articolo 609 quinquies, il secondo comma dispone che: ”salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anno 14 al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. ‘’

La già citata L. n. 172/2012 ha introdotto due tipologie di condotta :

la prima condotta consiste nel far assistere il minore ad attività sessuali, non essendo necessario che il soggetto attivo del reato (corruttore) le realizzi direttamente o ne sia fisicamente coinvolto, mentre la seconda consiste nel mostrare materiale pornografico ad un minore, con la finalità di indurlo ad attività sessuali.

La Suprema Corte di Cassazione (III Sez. Penale), ha specificato che, ai fini della configurabilità del reato di corruzione di minorenne, è sufficiente l’esibizione, a persona minore degli anni 14, di foto pedopornografiche (nella specie minori con genitali in mostra) in modo tale da coinvolgere emotivamente la persona offesa e compromettere la sua libertà sessuale. [7]

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Ignoranza dell’età della persona offesa, art. 609 sexies

L’art. 609 sexies c.p, con particolare riferimento all’art. 609 quinquies, nonché agli artt. 609 bis, ter, quater, octies, undecies sancisce che ‘’il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.’’

Tale disposizione enuncia la regola della irrilevanza dell’errore sull’età della persona offesa nel caso di minore di età.

In passato, si era posto il problema della compatibilità con il principio di cui all’art. 27,co.1 Cost. (principio di responsabilità penale personale). In seguito all’intervento della Corte Cost.[8] si chiarì che viene meno la presunzione ed il reato sessuale non potrà ritenersi sussistente, in presenza di fatti che rendono scusabile l’error aetatis, laddove non possa muoversi nessun rimprovero, nemmeno di negligenza, a chi ha ignorato o errato sull’età della persona offesa.

La novella del 2012, ha così aggiunto all’art. 609 sexies “salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.”

Elemento soggettivo del reato: Il dolo specifico

L’elemento soggettivo del reato in esame è il dolo specifico.

Si tratta di una forma di dolo che consiste in uno scopo o in una finalità particolare e ulteriore che l’agente prende di mira, ma che non è necessario si realizzi effettivamente perché il reato si configuri.[9]
La norma in esame punisce, infatti, chi compie atti sessuali in presenza di un minore di anni quattordici, con lo scopo di farlo assistere, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La suprema Corte di Cassazione (III sez.penale), in tema di reati sessuali, ha sottolineato come il dolo specifico, richiesto ai fini della configurabilità del delitto di corruzione di minorenni è incompatibile con il dolo eventuale.[10]

In questa sede, risulta importante evidenziare due aspetti : il primo aspetto riguarda il momento della consumazione del reato, che avviene nel momento in cui vengano compiuti atti sessuali davanti al minore; il secondo aspetto, invece, riguarda il tentativo, il quale è stato ritenuto ammissibile.

 Casi in cui è previsto un aumento della pena

Il terzo comma dell’art. 609 quinquies elenca i casi in cui è previsto un aumento della pena.

In particolare, tale aumento si ha nel caso in cui :
a) il reato è commesso da più persone riunite;
b) il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
c) il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

L’art. 1 , comma 3, del d.lgs. 4 marzo 2014 n.39 ha inserito un ulteriore comma, in base al quale è previsto un aumento della pena fino alla metà quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza.

Pene accessorie ed altri effetti penali (art. 609 nonies)

Risulta essenziale, al fine di una più completa disamina del reato in questione, dedicare un, seppur breve, paragrafo all’art. 609 nonies, il quale non si applica esclusivamente ai casi previsti dall’art. 609 quinquies cp, ma prende in considerazione altre disposizioni che verranno citate, ma non approfondite in questa sede.

In particolare, tale articolo, dispone:

‘’ La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies comporta:

1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa;
4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua;
5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.
La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 octies e 609 undecies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609 quater e 609 quinquies, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600 bis, secondo comma, dall’articolo 609 bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609 ter, dagli articoli 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:
1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.
Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni.”

Art.609 decies(comunicazione al tribunale per i minorenni)

Con particolare riferimento al reato di corruzione di minorenne, in quanto fattispecie in esame in questa sede, ed in generale, ai reati di violenza sessuale a danno di minore, l’art.609 decies prevede che il procuratore della Repubblica ne dia notizia al tribunale per i minorenni.

Tale disposizione normativa, detta, inoltre, alcune regole di assistenza affettiva e psicologica atte a salvaguardare l’integrità psicofisica del minore stesso, in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 351 c. p. p (altre sommarie informazioni)

L’esistenza del reato di cui all’art. 609 quinquies fa comprendere come la legge ritenga di fondamentale importanza la tutela dello sviluppo psichico concernente, in particolare, la sfera sessuale dei minori.

La rilevanza ed il valore dati alla questione in esame, possono essere, tra le altre cose, dedotti dal fatto che il reato di corruzione di minorenne, come già sottolineato nei paragrafi precedenti, possa essere integrato anche quando il minore, davanti al quale si compie l’atto sessuale, non capisca il reale significato di tali atti, i quali possono comunque causare un danno alla psiche del minore stesso.

A tal proposito, il codice di procedura penale, all’articolo 351 comma 1 ter, al fine di tutelare soggetti particolarmente vulnerabili , prevede che per i reati di cui al comma in esame , il funzionario si avvalga dell’ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile o comunque di un esperto qualificato, e che sia fatto il possibile per evitargli di rendere più volte sommarie informazioni.

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 Note

[1] Roberto Garofoli, Nel diritto editore, V edizione, 2019, p. 670

[2] Sent. Cass.III sez.penale n. 44681 del 7 dicembre 2005

[3] Roberto Garofoli, Nel diritto editore, V edizione, 2019 p.670

[4] Codice penale e leggi complementari, Tribuna facile,Luigi Tramontano, terza edizione, 2017

[5] Sent. 4 luglio 2000

[6] Codice penale e leggi complementari, tribuna facile, Tramontano , terza edizione, 2017

[7] Sent. n. 31263 del 22 giugno 2017

[8] Sent. n. 322/2007

[9] Fiandaca musco, Diritto penale Parte generale, Ottava edizione, Zanichelli editore, 2019

[10] sent. n.15633 del 15 aprile 2008

Nicoletta Amato

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