La Corte di appello, investita dell’impugnazione avverso il decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., non ha il potere di disporre la sospensione dell’esecuzione del provvedimento

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(Ricorsi dichiarati inammissibili)

(Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, c. 2 e c. 3)

Il fatto

La Corte di appello di Roma, sezione misure di prevenzione, rigettava l’istanza proposta dai proposti volta ad ottenere la sospensione, sia del procedimento di prevenzione in corso di celebrazione, sia delle misure di prevenzione personali e patrimoniali applicate a loro carico.

Si rilevava, fondamento della decisione, come, stante il richiamo da parte degli interessati dei principi affermati dalla sentenza della Corte EDU De Tommaso contro Italia a seguito della quale era stata sollevata questione di illegittimità costituzionale, al momento non ancora risolta, sul punto fosse opportuno attendere l’esito del giudizio di costituzionalità mentre, quanto al merito dell’istanza, si riscontrava la deduzione delle medesime questioni sollevate con l’appello proposto avverso il decreto applicativo delle misure prevenzionali ma si negava al contempo di poter intervenire, disponendone la sospensione, per l’assenza di una norma espressa che consentisse di paralizzare gli effetti di una decisione non ancora definitiva in materia.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso tale provvedimento proponevano separati ricorsi a mezzo dei loro rispettivi difensori i proposti.

Uno di questi, per il tramite dei suoi legali, deduceva: 1) violazione di legge conseguente alla carenza assoluta di motivazione ed in relazione all’art. 670 c.p.p., comma 2 giacchè, nelle note presentate alla Corte di appello, la difesa aveva richiamato i vincolanti principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esperibilità dell’incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. per contestare i provvedimenti di reiezione delle istanze di revoca del sequestro, formulate nel corso della procedura di prevenzione e di sottoposizione del procedimento prevenzionale, ai principi ed agli istituti tipici del processo penale sicché proprio l’art. 670 c.p.p., comma 2, era stato individuato quale disposizione processuale, applicabile al caso di specie, per decidere sulle istanze di sospensione delle misure di prevenzione applicate nei confronti dei ricorrenti; la Corte di Appello, a sua volta, non aveva replicato alle argomentazioni difensive ed era incorsa nel difetto di motivazione che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe tradotta nella violazione di legge fermo restando come non fosse stato considerato il fatto che, poiché il Tribunale di Roma, cui era stata rivolta l’opposizione al rigetto dell’istanza di revoca del sequestro, dopo l’annullamento di precedente decisione reiettiva da parte della Corte di cassazione con la sentenza n. 1950/2018 , nel giudizio di rinvio aveva dichiarato “non luogo a provvedere” per l’intervenuta decisione di confisca oggetto di appello da parte del proposto e del terzo intervenuto essendo stata investita della questione in conformità a quanto disposto dall’art. 670 c.p.p., comma 2, laddove si stabilisce che: “quando è proposta impugnazione od opposizione, il giudice dell’esecuzione, dopo avere provveduto sulla richiesta dell’interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione” che, dal canto suo, sempre secondo l’impugnante, per essere norma generale e per prevedere la possibilità di disporre la sospensione del titolo esecutivo, è applicabile in via diretta ed immediata anche alle misure di prevenzione.

Tra l’altro, sempre ad avviso di questa difesa, qualora non si fosse ritenuto di aderire a tale prospettazione, la disparità di condizioni tra accusa e difesa rispetto alla facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del provvedimento di prevenzione disposto dal Tribunale o dalla Corte di appello prima della decisione di merito, avrebbe comportato comunque l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 27, commi 3 e 3-bis, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.; 2) assoluta mancanza di motivazione in relazione alla richiesta difensiva di dichiarare la decadenza della misura di prevenzione reale per violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24, comma 2 in quanto la Corte d’Appello avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi in ordine alla istanza di decadenza del vincolo reale sul presupposto dell’avvenuto decorso di oltre diciotto mesi tra la data di esecuzione del provvedimento di sequestro del 16 marzo 2016 e la confisca, disposta il 18 settembre 2018, posto che, nonostante la proroga di sei mesi, disposta in data 22 maggio 2017 dal Tribunale di Roma, la relativa motivazione era per i legali di questo prevenuto di stile e quindi apparente sulla complessità del procedimento e delle indagini patrimoniali, in violazione degli obblighi giustificativi, affermati dalla Corte di cassazione (sentenza n. 7884/2018), in una fattispecie concreta in cui la motivazione della proroga era stata articolata in termini corrispondenti e ritenuti non realmente significativi della necessità del prolungamento, tanto più che nel caso non era stata svolta nessuna istruttoria o indagine patrimoniale.

A sua volta l’altro proposto, a mezzo del suo, difensore, lamentatava: a) inosservanza dell’art. 670 c.p.p., applicabile in via analogica, e violazione dell’art. 13 Cost., comma 2 in quanto, benché il Tribunale non aveva adottato i provvedimenti richiesti all’esito della sentenza di annullamento con rinvio n. 57096/2018 ed aveva rimesso gli atti al giudice dell’impugnazione, la Corte di appello, limitandosi alla sola lettura del testo del D.Lgs. n. 159 del 2011, aveva ritenuto insussistente la norma che l’abiliti all’emissione di provvedimenti urgenti in materia di libertà personale, violando il giudicato interno, formatosi con la sentenza della Corte di cassazione n. 45561/2017 che aveva dichiarato applicabile l’incidente di esecuzione nell’ambito della procedura di prevenzione e che aveva determinato il primo annullamento dell’ordinanza reiettiva dell’istanza di revoca del sequestro, emessa dal Tribunale di Roma il 19 maggio 2016; oltre a ciò, si segnalava la perfetta coincidenza di argomenti, dai quali si era desunta la pericolosità sociale, enunciati nel decreto di sequestro ed in quello applicativo delle misure di prevenzione personali e patrimoniali del 18 settembre 2018, mentre, in realtà, la sentenza della Suprema Corte, rilevando l’omessa motivazione del decreto di sequestro, aveva determinato il venir meno del titolo esecutivo per cui, in forza del combinato disposto degli artt. 666 e 670 c.p.p., il Giudice della cognizione avrebbe dovuto verificare l’eventuale assenza o non esecutività del titolo; b) inosservanza del D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 20 e 24 nella lettura costituzionalmente orientata offertane dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 4880/14 giacchè, stante il vincolo logico-giuridico esistente tra sequestro e confisca, se il sequestro non è congruamente motivato, come riconosciuto dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 57096/2018, il vizio si ripercuote sulla stessa confisca che deve riguardare beni acquisiti nell’arco temporale di manifestazione della pericolosità sociale indicato nel sequestro mentre, al contrario, il Tribunale di Roma, senza attendere gli esiti del giudizio di legittimità, aveva disposto la confisca in riferimento allo stesso arco temporale compreso tra il 1985 ed il 2016, indicato nel sequestro, nonostante il difetto di motivazione quanto all’individuazione del momento iniziale avesse privato di valenza giuridica l’intero ragionamento sotteso alla decisione; c) illegittimità dell’ordinanza impugnata a ragione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 24/19 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 4, comma 1, lett. c), nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applicano anche ai soggetti indicati nell’art. 1 lett. a) e del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 16, nella parte in cui è previsto che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli artt. 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell’art. 1, comma 1, lett. a): il decreto del Tribunale di Roma, difatti, aveva disposto le misure di prevenzione personali e reali ad entrambi i proposti in applicazione delle norme dichiarate incostituzionali sul presupposto che essi fossero “soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi, associandosi anche con altri soggetti, al fine di commettere una serie di gravissimi delitti contro la P.A.” e da ciò se ne faceva discende la necessità di annullare senza rinvio entrambi i provvedimenti ablatori inflitti perché emessi in forza del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma a), al momento non più vigente; d) inosservanza del D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 20 e 24, artt. 125, 666 e 670 c.p.p. poichè la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla istanza di decadenza del sequestro per tardiva adozione della decisione di confisca, intervenuta dopo una proroga del termine di legge di sei mesi, adottata con motivazione apparente, che, secondo il ricorrente, non teneva conto del reale andamento del procedimento nel quale non era stata espletata consulenza, nè erano state condotte indagini patrimoniali e dopo un periodo di sospensione di soli mesi cinque e giorni ventiquattro dipeso dalla proposizione di istanze di ricusazione da parte dei proposti.

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La posizione assunta dalla Procura generale presso la Suprema Corte di Cassazione

Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione chiedeva che venissero dichiarato inammissibili i ricorsi.

Le argomentazioni sostenute dalle difese in altri scritti difensivi

I difensori di uno dei proposti avevano depositato memoria con la quale costoro avevano replicato alla requisitoria del Procuratore Generale assumendo che le argomentazioni ivi esposte non sarebbero state aderenti ai contenuti del ricorso e nemmeno sarebbero state rispettose dei principi sul giusto processo che vanno osservati anche nel processo di prevenzione atteso che il rinvio alle disposizioni del codice di procedura penale ed al criterio di interpretazione di cui all’art. 12 preleggi consente al giudice dell’impugnazione di eliminare situazioni lesive dei diritti costituzionalmente garantiti della persona anche al di fuori dei momenti procedurali delineati dal D.Lgs. n. 159 del 2011 che rinvia in più parti al procedimento di esecuzione penale tenuto conto altresì del fatto che il P.G. non aveva considerato che il proposto sottoposto a misura di prevenzione in base a provvedimento illegittimo verte nella stessa situazione del condannato in base ad un giudicato penale illegittimo, dovendo in entrambi i casi attendere tempi lunghi per il riconoscimento delle proprie ragioni e il rimedio a tale inconveniente è apprestato dall’art. 670 c.p.p. la cui applicazione avrebbe dovuto condurre alla sospensione soprattutto della misura di prevenzione personale, che risulta molto afflittiva.

Ciò posto, anche il difensore dell’altro proposto aveva depositato una memoria per controdedurre alle conclusioni del P.G. assumendo al riguardo che nella requisitoria non si era tenuto conto delle più recenti pronunce della Suprema Corte, nè della sentenza n. 57096 del 2018, che sino ad oggi era rimasta, a suo dire, ineseguita.

A detta di questo ricorrente, nel caso di specie, avrebbero dovuto trovare applicazione i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 51407/2018 circa l’obbligo di valutazione della pericolosità sociale due volte, al momento di imposizione della misura di prevenzione ed in quella della sua esecuzione, e tale rivalutazione avrebbe dovuto essere condotta anche nei riguardi del ricorrente da un qualunque giudice interessato al procedimento posto che la sua pericolosità sociale era stata riconosciuta in base a norma dichiarata incostituzionale mentre una lettura costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 27, come operata anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 20215 del 2017, avrebbe consentito di sospendere gli effetti di misure di prevenzione illegittime fermo restando che, ad avviso di tale impugnante, nel caso di dissenso da tale impostazione, s’imponeva la necessità di sollevare questione di incostituzionalità del citato art. 27.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

I ricorsi venivano dichiarati inammissibili alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava prima di tutto come il provvedimento impugnato avesse respinto entrambe le richieste difensive con argomentazioni, che, seppur sintetiche, meritavano adesione.

Premesso ciò, si rilevava come i ricorsi non fossero in grado di contrastare la decisione di non sospendere il corso del procedimento di cognizione in grado di appello ma soltanto di differire ad altre date le udienze destinate alle attività processuali in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulle norme che definiscono la pericolosità sociale.

Quanto alla prima tematica affrontata, l’argomentazione cui la Corte distrettuale aveva fatto ricorso ossia l’assenza nel sistema normativo che regola il procedimento di prevenzione di disposizioni che consentano di sospendere in via interinale l’efficacia del decreto applicativo della misura di prevenzione personale, per sua natura immediatamente esecutivo, ad avviso del Supremo Consesso, veniva censurata con osservazioni infondate.

In particolare, si riteneva giuridicamente corretto il rilievo, basato sull’analisi testuale delle norme, che riscontra la tassatività dei casi per i quali il legislatore ha stabilito la possibilità di sospensione degli effetti di una decisione non definitiva: si tratta dell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 27, comma 3, in ordine alla facoltà per il pubblico ministero di chiedere la sospensione degli effetti della revoca del sequestro disposta dal Tribunale e di quella di cui al comma 3-bis della stessa disposizione che attribuisce al procuratore generale presso la corte di appello la possibilità di chiedere la sospensione dei provvedimenti della corte di appello i quali, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro, e ciò perché le previsioni citate costituiscono eccezione alla regola generale, dettata dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, commi 2 e 3, che, nel disciplinare il sistema impugnatorio in materia di misure di prevenzione personale, nega effetto sospensivo all’appello ed al ricorso per cassazione proposti rispettivamente avverso la decisione del Tribunale e della Corte di appello ed al comma 4 prevede “salvo quanto stabilito nel presente decreto, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all’applicazione delle misure di sicurezza”.

Di conseguenza, avendo il legislatore operato in tal modo, ad avviso degli Ermellini, veniva così riprodotta la previsione già contenuta nella L. n. 1423 del 1956, art. 4, commi 8, 9 e 10 deducendosi al contempo come non dovesse poi ignorarsi che, a norma del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 11, comma 3, anche il ricorso proposto avverso provvedimento di revoca o modifica del decreto impositivo della misura personale non produce effetto sospensivo.

Il tenore letterale dell’art. 10, a sua volta, secondo i giudici di piazza Cavour, autorizza a ritenere che in linea generale le impugnazioni dei provvedimenti che riguardano misure di prevenzione non producono effetto sospensivo per quelle personali perché testualmente escluso, per quelle reali perché i relativi provvedimenti non sono immediatamente esecutivi sicché le previsioni del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 27, parzialmente riproduttive del testo della L. n. 575 del 1965, art. 3-ter, comma 3,  – per il quale, in caso di revoca del sequestro, al pubblico ministero è consentito di chiedere alla corte d’appello, entro dieci dalla comunicazione del provvedimento, la sua sospensione, – costituiscono un’eccezione di portata molto limitata perché riguardanti soltanto i casi di revoca del sequestro già disposto e non il suo diniego e non riferibili alle misure personali e, come tali, sono insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica e ciò anche in ragione del fatto che, sempre secondo la Suprema Corte, le disposizioni dell’art. 27 citato si collocano nell’ambito di una regolamentazione diversificata dedicata alle misure reali: il suo comma 2 richiama l’art. 10 quanto al sistema di impugnazione ma poi specifica che “la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione e l’esecuzione sui beni costituiti in garanzia divengono esecutivi con la definitività delle relative pronunce”.

Tal che se ne faceva discendere come la considerazione della natura derogatoria della disciplina dell’art. 27 summenzionato fosse già sufficiente per escluderne la possibilità di un’applicazione analogica alle impugnazioni avverso decisioni dispositive di misure di prevenzione personali sulla scorta del criterio dettato dall’art. 14 preleggi che rende impraticabile la soluzione suggerita da una delle difese dei ricorrente ai sensi dell’art. 12 delle stesse preleggi; anzi, a ben vedere, proseguiva la Corte nel suo ragionamento decisorio, il tema della impossibile inibitoria dell’esecuzione delle misure personali applicate all’esito del giudizio di primo o di secondo grado non rivela un difetto di previsione, una lacuna normativa da colmare a tutela della parte proposta, facendo ricorso a disposizione dettata per un caso analogo dato che, al contrario, il legislatore ha scelto di escludere testualmente la possibilità di sospendere gli effetti della statuizione applicativa sicché l’operazione esegetica sollecitata dalle difese si traduce in una non consentita disapplicazione della norma.

Quanto appena esposto rende, secondo la Corte, inconferente il richiamo alla soluzione interpretativa adottata nella sentenza delle Sezioni Unite n. 20215 del 27/04/2017 che ha individuato la possibilità di sanare il lacunoso testo normativo sull’appellabilità da parte del pubblico ministero della sola revoca del sequestro, non del rigetto della proposta per l’applicazione della confisca, mediante una lettura che vi attribuisce il più esteso significato logico comprendente tutti i casi di diniego della confisca, ma ha provveduto in tal senso solo perché il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 27 non contiene previsione esplicita circa l’impugnabilità mediante appello da parte del pubblico ministero della decisione di rigetto della proposta di confisca, anche non preceduta da sequestro, situazione totalmente differente dall’esigenza di aggirare una chiara disposizione in senso sfavorevole al proposto.

Ciò posto, veniva stimata, come altrettanto infondata, la pretesa di riferire alle impugnazioni delineate per il processo prevenzionale la regolamentazione dettata per il processo penale di cognizione atteso che a questo si oppone l’ostacolo testuale della formulazione dell’art. 10 sopra citato il quale, oltre a contenere l’espressa preferenza per l’applicazione delle specifiche norme introdotte dallo stesso testo di legge, rimanda solo parzialmente a quelle valevoli per le misure di sicurezza, limitando il rinvio a quelle attinenti alla proposizione e decisione mentre, come già osservato da precedente pronuncia di legittimità (sez. 1, n. 26639 del 10/06/2008; vedi altresì sez. 5, n. 10520 del 10/02/2018), in modo del tutto condiviso da questa Sezione nella pronuncia qui in esame, la sospensione del provvedimento impugnato è istituto processuale il quale non rientra nell’ambito della “proposizione” del ricorso e che è definito dall’atto introduttivo e dalle sue modalità, nè in quello della “decisione“, che riguarda l’atto conclusivo e definitorio della fase.

Di conseguenza, in conseguenza del limitato richiamo operato dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, ad avviso degli Ermellini, non può nemmeno ritenersi riferibile alle misure di prevenzione personali il disposto dell’art. 680 c.p.p., comma 3, il quale, pur rinviando alle disposizioni generali sulle impugnazioni, deroga espressamente al disposto dell’art. 588 c.p.p. secondo il quale, durante il termine per impugnare e sino all’esito del giudizio di impugnazione, l’esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa posto che l’art. 680 c.p.p. stabilisce che “l’appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale non disponga diversamente” ma siffatta previsione deve ritenersi non richiamata dall’art. 10 sopra citato perché afferente ad istituti processuali diversi dalla presentazione e decisione del mezzo di gravame e perché delinea la sospensione quale eccezione alla regola generale, cosa che non ne consente l’applicazione in via analogica.

Oltre a tali considerazioni già in sé dirimenti, veniva il rilievo della sentenza di una delle pronunce in precedenza citate secondo la quale l’opposta soluzione comporterebbe esiti contraddittori ed irrazionali poiché, da un lato, la disciplina specifica del processo prevenzionale nega alle impugnazioni effetto sospensivo, dall’altro, in modo soltanto residuale e per rinvio, consentirebbe la sospensione in via di eccezione non testualmente contemplata.

Orbene, ad avviso dei giudici di piazza Cavour, tale opzione, foriera di inconciliabilità logica, per la sua irragionevolezza ed sistematicità, deve essere respinta tenuto conto altresì del fatto che l’impossibilità di inibire l’immediata esecuzione dei provvedimenti trova giustificazione coerente con un diverso ed accelerato regime di termini che sono molto più brevi, sia per la introduzione del ricorso, che per la decisione, rispetto a quelli del processo penale ordinario, il che implica anche una minore protrazione del sacrificio della libertà personale in attesa della pronuncia del giudice di grado superiore sull’impugnazione fermo restando che la parte che non può ottenere l’inibitoria non resta priva di strumenti di tutela dal momento che l’ordinamento le consente di proporre istanza di revoca o modifica del provvedimento applicativo, secondo la previsione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 11, quando sia “cessata o mutata la causa che lo ha determinato” atteso che, operando in tal modo, il legislatore, ricalcando l’abrogata L. n. 1423 del 1956, art. 7, comma 2, ha introdotto un rimedio per far valere elementi sopravvenuti o comunque mutamenti della situazione giustificativa considerata nella decisione iniziale che permette di conseguire anche risultati più ampi e favorevoli rispetto alla non consentita sospensione.

Venendo poi a considerare la natura del processo di prevenzione finalizzato a contenere la pericolosità individuale mediante imposizione di limitazioni della libertà personale ed a colpire l’accumulo di forme di ricchezza illegalmente acquisita mediante la sottrazione ai loro titolari, secondo l’interpretazione ormai consolidata della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale, si stimava come non fosse discutibile che si tratti di procedimento giurisdizionale sottoposto al rispetto di principi fondamentali del processo penale e dunque, da doversi qualificare come tale dall’intervento decisionale di autorità giudicante terza rispetto alle parti, dalla contestazione di una forma specifica di pericolosità e dalla formulazione di precisa “proposta” nel rispetto dei principi di legalità e tassatività della stessa e delle misure da applicarsi, dal contraddittorio in tutte le fasi procedimentali, dall’inviolabilità del diritto di difesa, dal doppio grado di giurisdizione di merito e dalla possibilità di esperire mezzi d’impugnazione per ottenere la revisione della decisione denunciata come ingiusta o illegittima fermo restando che, tuttavia, la pretesa assimilazione di disciplina non è completa e nemmeno generalizzata poiché le peculiarità di determinazioni adottabili e le autonome finalità del sistema prevenzionale danno conto di uno schema procedurale con caratteri propri ed originali rilevandosi al contempo come in tal senso non fossero decisive le osservazioni esposte nella sentenza di questa Corte, sez. 1, n. 28651 del 2017, così come in altre, citate dalla difesa di uno dei ricorrenti, che avevano riconosciuto la soggezione anche del processo di prevenzione ad alcuni circoscritti istituti del processo penale di cognizione ma previa positiva verifica della loro compatibilità mentre requisito non ricorre quanto alla negazione dell’effetto sospensivo dell’impugnazione.

Oltre a ciò, veniva fatto presente che, sulla base di tali constatazioni, la giurisprudenza di legittimità (sez. 1, n. 1034 del 19/02/1998) aveva già esclusa la possibilità per il pubblico ministero di chiedere la sospensione del provvedimento di revoca della confisca adottato dalla corte di appello nelle more della decisione sul ricorso per cassazione e, pertanto, le indicazioni ermeneutiche offerte dalla pronuncia citata, pur riferite ad una diversa tipologia di decisione e ad un diverso quadro legislativo di riferimento, ad avviso della Cassazione, conservano validità anche se considerate nel contesto normativo introdotto dal c.d. codice antimafia.

Difatti, analizzando quanto previsto da questo codice, gli Ermellini denotavano che il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 7, il quale delinea il procedimento applicativo in tema di misure di prevenzione personali, richiama la previgente disposizione della L. n. 1423 del 1956, art. 4 e al comma 9 prevede che “per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’art. 666 c.p.p.” mentre, a sua volta, per le misure patrimoniali, l’art. 23, comma 1, dello stesso decreto rinvia, in quanto compatibili e fatta salva una diversa specifica regolamentazione, alle “disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I” tra le cui norme ivi richiamate è inclusa quella di cui all’art. 666 c.p.p., comma 7, per la quale “il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente” che però riguarda il solo ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione.

Da ciò se ne faceva discendere come il presupposto di operatività dell’intervento sospensivo così previsto differisca nettamente dalla situazione posta dal presente procedimento perché riguarda un intervento successivo alla formazione del giudicato dopo l’esaurimento del processo di cognizione fermo restando che, secondo il Supremo Consesso, sarebbe incoerente e illogico applicare l’art. 666 c.p.p. per ammettere la sospensione degli effetti della decisione di prime grado applicativa della misura di prevenzione personale in contraddizione con la regola generale del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10 che la vieta.

Detto questo, per le medesime ragioni non si reputava condivisibile nemmeno la soluzione auspicata dalle difese che avevano indicato nell’art. 670 c.p.p., comma 2, lo strumento per conferire al giudice dell’impugnazione il potere di sospendere il decreto applicativo posto che se la norma, sotto la rubrica “questioni sul titolo esecutivo“, è collocata nel titolo III del libro X, che nel codice di procedura penale è dedicato all’esecuzione penale, al suo comma 2 è stabilito che, “quando è proposta impugnazione o opposizione, il giudice dell’esecuzione, dopo avere provveduto sulla richiesta dell’interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione competente. La decisione del giudice dell’esecuzione non pregiudica quella del giudice dell’impugnazione o dell’opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l’esecuzione che non sia già stata sospesa”.

Dunque, alla luce di tale normativa, i giudici di piazza Cavour rilevavano come, al fine di evitare possibili contrasti e difficoltà interpretative, si fosse in tal modo inteso stabilire i reciproci effetti delle decisioni adottabili dal giudice dell’esecuzione, chiamato a verificare l’esistenza e l’esecutività del provvedimento di condanna, costituente il titolo esecutivo, e da quello di cognizione, competente a conoscere l’impugnazione tardiva avverso il medesimo provvedimento, questione risolta mediante l’attribuzione a quest’ultimo della competenza per entrambi i procedimenti ed al giudice dell’esecuzione per l’adozione delle determinazioni sulla libertà personale.

Pertanto, non soltanto nessuna previsione normativa estende questo meccanismo ai poteri del giudice dell’impugnazione del processo di prevenzione ma la sollecitata interpretazione analogica non è consentita dal differente contesto procedimentale posto che l’art. 670, comma 2, c.p.p. si colloca nella fase di esecuzione e postula la formale esistenza di un titolo esecutivo ossia di una determinazione giudiziale divenuta irrevocabile per mancato esperimento dei rimedi impugnatori o per il loro esito negativo, decisione presupposta che è ben diversa dal decreto immediatamente, ma provvisoriamente, esecutivo, e dalle sue sorti nelle more della pronuncia del giudice cui è rivolto l’appello o il ricorso per cassazione.

In forza di tale considerazione, per la Corte suprema, non ha fondamento giuridico nemmeno la pretesa che la Corte di appello si pronunci sull’opposizione avverso il rigetto dell’istanza di revoca del sequestro, quale giudice di rinvio, in luogo del Tribunale dopo la declaratoria di non luogo a provvedere atteso che non soltanto la ritenuta erroneità di tale statuizione avrebbe dovuto essere fatta valere mediante ulteriore ricorso per cassazione avverso quel provvedimento ma si trascura che l’opposizione avverso il diniego di dissequestro, proponibile nelle forme dell’incidente di esecuzione, va rivolta allo stesso giudice che ha disposto la misura cautelare con finalità anticipatoria, autorità che resta individuata nel Tribunale, come tale indicato dal giudice di rinvio, anche dalla sentenza di annullamento del giudice di legittimità (sez. 2, n. 4729 del 16/01/2018; sez. 2, n. 20237 del 21/04/2016; sez. 2, n. 4400 del 13/01/2015).

Concludendo sul punto, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, si considerava non praticabile la generalizzata applicabilità al procedimento di prevenzione della disciplina dettata dal sistema codicistico per il processo penale di cognizione e in termini automatici ed indistinti nemmeno quella che regola l’applicazione delle misure di sicurezza.

Si giungeva di conseguenza a formulare il seguente principio di diritto: “la Corte di appello, investita dell’impugnazione avverso il decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. non ha il potere di disporre la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato per il divieto posto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, commi 2 e 3, non superabile in via interpretativa, facendo ricorso all’applicazione analogica dell’art. 670 c.p.p.“.

Ciò posto, veniva stimata inammissibile, per manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalle difese dato che, in primo luogo, per come dedotto dalla difesa di uno dei ricorrenti, il tema non era stato ritualmente formulato perché si sarebbe dovuta investire la “disciplina ex D.Lgs. n. 159 del 2011 per la verifica della sua incostituzionalità nella parte in cui, in contrasto con l’art. 670 c.p.p. e con l’art. 13 Cost., non prevede alcun rimedio nel caso in cui, come nella specie, nel corso del giudizio di prevenzione sia stata annullata una decisione incidentale per carenza di motivazione in tema di accertamento della pericolosità sociale, e ciò malgrado intervenga decreto applicativo della sorveglianza speciale” (pag. 5 ricorso avv.to C.) e, in tale articolazione, ad avviso della Corte, difettava l’indicazione puntuale della disposizione denunciata di violazione dei precetti costituzionali.

Invece, quanto alla medesima deduzione riferita al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 27, commi 3 e 3-bis, come prospettava dalla difesa di uno dei ricorrenti nel ricorrenti e da quella dell’altro nella sua memoria, non si ravvisava la rilevanza dell’asserita disparità di trattamento tra accusa, ammessa a chiedere la sospensione interinale della revoca del sequestro, non già della misura di prevenzione applicata, e difesa, cui analoga facoltà non è riconosciuta, poiché la disposizione di legge che regola la fattispecie non è quella ritenuta incostituzionale ma piuttosto il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, che le difese mostrano di voler ignorare.

Infine, anche la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee della questione pregiudiziale risultava ad avviso degli Ermellini essere inammissibile perché intesa a sottoporre il quesito sulla applicabilità del principio di presunzione di innocenza, come stabilito dalla Direttiva 2016/343/UE, in tema di “rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”. anche al procedimento di prevenzione quando celebrato a carico di soggetto incensurato (pag. 5 memoria difensiva avv.to C.). Così proposto il tema non si correlava e non era pertinente all’oggetto delle istanze, rivolte alla Corte di appello e decise con l’ordinanza impugnata, attinenti all’immediata esecutività delle decisioni dispositive di misure di prevenzione personali ed alla mancata revoca del sequestro autorizzato nel corso del primo grado di giudizio rispetto alle quali il profilo dell’incensuratezza o meno del soggetto che le aveva subite non assumeva un rilievo dirimente ben potendo la sottesa valutazione della pericolosità sociale essere alimentata da elementi indicativi della possibilità di futura commissione di condotte criminose non tradottisi in una pregressa pronuncia di condanna irrevocabile.

Tal che se ne faceva discendere come fosse sussistente l’obbligo di rimettere in via pregiudiziale la questione alla Corte di giustizia perché stimate superflua ed inconferente ai fini dell’adozione della decisione che spetta a questa Corte.

Restando da esaminare l’altro aspetto della variamente dedotta illegittimità delle misure applicate in danno dei ricorrenti, si faceva presente come la Corte di appello, preso atto che le deduzioni difensive attenevano al merito delle questioni devolute con l’atto di gravame, avesse ritenuto opportuno rinviarne la disamina alla decisione finale senza dunque esprimere nessun tipo di valutazione.

Orbene, se tra le tematiche sollevate dalle difese rientra anche il profilo dell’intervenuta decadenza della confisca per la tardiva pronuncia del provvedimento che l’aveva disposta rispetto al momento di esecuzione del sequestro, ad avviso del Supremo Consesso, per quanto effettivamente l’ordinanza in verifica non presentasse nessuna osservazione sul punto, si riteneva come l’argomentazione citata fosse riferibile anche al profilo della decadenza della confisca fermo restando che, in ogni caso, nel rinvio della decisione alla conclusione del procedimento, secondo la Corte, non era dato rinvenire la violazione di norme processuali o sostanziali riguardanti il sistema prevenzionale mentre il legittimo interesse dei ricorrenti ad una rapida definizione del processo doveva trovare riconoscimento da parte dello stesso giudice di appello cui andavano rivolte istanze in tal senso.

Conclusioni

La sentenza in questione è assai interessante nella parte in cui si afferma che la Corte di appello, investita dell’impugnazione avverso il decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., non ha il potere di disporre la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato per il divieto posto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, commi 2 e 3, non superabile in via interpretativa, facendo ricorso all’applicazione analogica dell’art. 670 c.p.p..

Orbene, pur esprimendosi un giudizio sicuramente positivo su questa pronuncia, in quanto in essa si fa chiarezza su tale problematica processuale, sarebbe forse opportuno, essendo tale principio di diritto formulato da una Sezione semplice, che su tale questione intervenissero le Sezioni Unite per una evidente esigenza di certezza del diritto.

Attraverso un arresto giurisprudenziale, difatti, si eviterebbe il rischio che possa formarsi un orientamento nomofilattico di segno contrario da quello elaborato in siffatta decisione che potrebbe comportare la sua volta l’insorgere di un contrasto giurisprudenziale con evidenti ricadute applicative proprio per quanto attiene la certezza del diritto.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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