La Corte di Cassazione chiarisce la portata applicativa dell’art. 62, c. 1, n. 6, c.p. con particolar riguardo al caso in cui il ristoro del danno sia stato operato dalla compagnia assicuratrice: vediamo in che modo

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(Ricorso dichiarato inammissibile)

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 62, c. 1, n. 6)

Il fatto

Adita quale giudice di rinvio, dopo che la Corte di cassazione aveva annullato la precedente sentenza emessa dalla medesima Corte territoriale in data 16 aprile 2013 e con la quale tale P. M. era stato ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo in danno di tale S. C., con esclusivo riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno, la Corte di appello di Brescia, con sentenza del l ottobre 2015, aveva ulteriormente negato all’imputato la attenuante in questione, confermando, pertanto, la sentenza del giudice di primo grado, avendo osservato che agli atti non vi erano elementi tali da fare affermare l’intervenuto integrale risarcimento del danno patito dalle parti offese.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questo provvedimento proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, producendo una quietanza sottoscritta in data 23 dicembre 2005 dai congiunti della persona offesa attestante, secondo tale difesa, la intervenuta soddisfazione degli interessi civili sottesi alla commissione del reato per cui è processo.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva ritenuto infondato alla luce delle seguenti considerazioni.

Si osservava a tal proposito – una volta rilevato che a prescindere da ogni rilievo in ordine alla tempestività della produzione della quietanza di cui al ricorso proposto dalla difesa dell’imputato, posto che, secondo quanto appare la stessa, sebbene assai risalente, è stata prodotta esclusivamente in sede di legittimità, elemento questo che di per sé, trattandosi di documento per il quale non è stata indicata alcuna ragione ostativa alla sua produzione in sede di merito, fa decisamente propendere per la irrilevanza probatoria del documento in questione (sulla limitata possibilità di produzioni documentali di fronte a questo organo giudiziario: Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 febbraio 2016, n. 5722; idem Sezione II penale, 11 gennaio 2013, n. 1417) – che in ogni caso la censura formulata dal ricorrente non avesse alcun pregio posto che, ai fini della riconoscibilità della attenuante generale del risarcimento del danno è necessario, secondo la stessa puntuale nozione legislativa data alla fattispecie dall’art. 62, n. 6), cod. pen. che il soggetto a ciò tenuto abbia, prima del giudizio, integralmente provveduto alla riparazione del danno cagionato con il reato da lui commesso ovvero essersi spontaneamente ed efficacemente adoperato per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato stesso trattandosi di una circostanza ancipite, applicabile, quanto alla prima ipotesi, ai reati che abbiano avuto come effetto una lesione del patrimonio dei soggetti danneggiati da essi, ed applicabile, invece, quanto alla seconda ipotesi, ai reati che non abbiano cagionato un danno di carattere patrimoniale (cfr. Corte di cassazione, Sezione V penale, 22; settembre 2009, n. 36595) fermo restando che la suddetta distinzione non è priva di conseguenze in relazione alla possibilità di ricondurre la fattispecie concreta alla previsione astratta, posto che, mentre per ciò che attiene alla seconda ipotesi di attenuante, è necessario che l’attività riparatoria sia frutto di una spontanea volizione del soggetto agente, nel secondo caso tale condizione non è indispensabile, essendo sufficiente, ferma restando la tempestività del risarcimento, che questo sia integrale e volontario (Corte di cassazione, Sezione V penale, 27 dicembre 2017, n. 57573).

Ciò posto, si faceva altresì presente che, sulla base di tali argomentazioni, fosse stata riconosciuta, in linea di principio, l’operatività della predetta attenuante anche nel caso in cui il risarcimento del danno sia stato materialmente opera non dell’imputato ma di una compagnia assicuratrice tenuta contrattualmente a manlevare il danneggiante dalla responsabilità civile verso terzi (in tale senso, infatti, Corte di cassazione, Sezione IV penale, 30 marzo 2009, n. 13870), precisandosi tuttavia che, in siffatte ipotesi, è comunque necessario che il prevenuto dimostri di avere avuto conoscenza del risarcimento, di intendere farlo proprio e che esso copra integralmente il danno in tal modo cagionato (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 18 maggio 2018, n. 22022; idem Sezione IV penale, 8 febbraio 2018, n. 6144).

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, gli ermellini mettevano in risalto il fatto di come non ricorressero gli elementi che – sulla base del riferito indirizzo interpretativo che ora non si intende disattendere – avrebbero potuto giustificare in favore del P. n il riconoscimento della attenuante in questione atteso che, dallo stesso tenore del documento prodotto – costituito da un atto intervenuto fra una compagnia assicuratrice, la H. A., ed i  congiunti della persona offesa – ad avviso della Corte era plausibilmente dato ritenere che il risarcimento liquidato nei confronti dei congiunti della vittima del sinistro stradale cagionato dall’imputato non fosse stato integrale dato che l’atto in discorso era stato testualmente qualificato quale atto attestante un intervenuta transazione fra le parti in quanto nel suo corpo ci si riferiva ulteriormente alla “definizione e comunque transazione di tutti i danni ( … ) conseguenti al sinistro avvenuto in data 18 giugno 2003 che causò il decesso di S. C.”.

Pur tuttavia, ad opinione del Supremo Consesso, tenuto conto del fatto che la transazione, ai sensi dell’art. 1965 cod. civ., è il contratto con il quale, onde prevenire una futura controversia giudiziaria ovvero per definirla, le parti si fanno reciproche concessioni, appariva evidente come il risarcimento del danno il cui ammontare sia stato oggetto di un atto transattivo non potesse definirsi integrale, già per tale motivo, per gli stessi ermellini la presente fattispecie era stata giustamente ritenuta esulante rispetto alla applicabilità ad essa dell’art. 62, n. 6), cod. pen. tenuto conto altresì del fatto che non solo non era stato dal ricorrente rappresentato altro elemento dal quale desumere la circostanza che il ricorrente fosse a conoscenza dell’avvenuto risarcimento ed egli abbia inteso farlo proprio ma vi erano, anzi, elementi, anch’essi ricavabili dalla documentazione che il P. non aveva, peraltro intempestivamente, prodotto in giudizio, in forza dei quali era secondo la Corte corretto escludere la possibilità di applicare al ricorrente la circostanza attenuante in questione visto che, sempre a tenore di tale documento, risultava che il soggetto, che aveva il rapporto assicurativo con la H., non era il P. ma la impresa “…” e dunque si trattava, del tutto verosimilmente, del soggetto titolare del veicolo alla cui guida, nell’interesse della predetta impresa, si trovava il P. al momento del sinistro per cui vi era il processo.

Tanto considerato, si ricordava come il risarcimento del danno effettuato dall’ente assicuratore, anche se eseguito prima del giudizio per il reato di omicidio colposo contestato al dipendente di una azienda, non valeva ad integrare la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6), cod. pen. in quanto l’intervento risarcitorio non era riferibile né, comunque, riconducibile all’imputato, ma alla iniziativa del datore di lavoro di questo che abbia stipulato il contratto assicurativo (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 6 ottobre 2004, n. 39065) a nulla rilevando il fatto che la Corte della legittimità delle leggi, con la sentenza n. 138 del 2008, aveva rilevato che la corretta interpretazione dell’art. 62, n. 6, cod. pen., non contraddetta dalla interpretazione testuale, fosse nel senso che l’attenuante del risarcimento del danno in essa prevista sia operante anche quando l’intervento risarcitorio, comunque riferibile all’imputato, sia compiuto, prima del giudizio dall’ente assicuratore posto che, nel caso di specie, essendo stato concluso il contratto assicurativo per il risarcimento del danno cagionato a terzi dalla circolazione stradale dei veicoli a motore da soggetto diverso dal P., non vì era modo per ricollegare, sia pure con riferimento al solo fattore causale genetico dell’avvenuto indennizzo, il risarcimento del danno liquidato in favore dei soggetti danneggiati dal reato contestato al ricorrente all’operato del medesimo prevenuto.

Il Supremo Consesso, pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, dichiarava il ricorso inammissibile e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Conclusioni

La sentenza in oggetto è assai interessante in quanto, per un verso, chiarisce la portata applicativa dell’art. 62, c. 1, n. 6, c.p., dall’altro, spiega in che modo questa attenuante possa rilevare nel caso in cui il danno venga ristorato dalla compagnia assicuratrice del responsabile civile.

Quanto al primo aspetto, difatti, il Supremo Consesso ha formulato i seguenti criteri ermeneutici: a)

ai fini della riconoscibilità della attenuante generale del risarcimento del danno è necessario, secondo la stessa puntuale nozione legislativa data alla fattispecie dall’art. 62, n. 6), cod. pen. che il soggetto a ciò tenuto abbia, prima del giudizio, integralmente provveduto alla riparazione del danno cagionato con il reato da lui commesso ovvero essersi spontaneamente ed efficacemente adoperato per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato stesso; b) questa circostanza è applicabile, quanto alla prima ipotesi, ai reati che abbiano avuto come effetto una lesione del patrimonio dei soggetti danneggiati da essi, ed applicabile, invece, quanto alla seconda ipotesi, ai reati che non abbiano cagionato un danno di carattere patrimoniale fermo restando che se è necessario che l’attività riparatoria sia frutto di una spontanea volizione del soggetto agente mentre nell’altro caso tale condizione non è indispensabile essendo sufficiente, ferma restando la tempestività del risarcimento, che questo sia integrale e volontario.

Quanto al secondo profilo, è stato postulato sempre in questa pronuncia che: a) l’operatività della predetta attenuante opera anche nel caso in cui il risarcimento del danno sia stato materialmente opera non dell’imputato ma di una compagnia assicuratrice tenuta contrattualmente a manlevare il danneggiante dalla responsabilità civile verso terzi fermo restando che, in siffatte ipotesi, è comunque necessario che il prevenuto dimostri di avere avuto conoscenza del risarcimento, di intendere farlo proprio e che esso copra integralmente il danno in tal modo cagionato; b) il risarcimento del danno effettuato dall’ente assicuratore, anche se eseguito prima del giudizio per il reato di omicidio colposo contestato al dipendente di una azienda, non vale ad integrare la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6), cod. pen. in quanto l’intervento risarcitorio non è riferibile né, comunque, riconducibile all’imputato, ma alla iniziativa del datore di lavoro di questo che abbia stipulato il contratto assicurativo.

Orbene, tali principi di diritto sono sicuramente rilevanti, non solo nel caso trattato in siffatta decisione, ma in tutti i casi in cui si deve valutare l’applicabilità di questo elemento accidentale, con particolar riguardo all’ipotesi in cui il danno venga ristorato dall’assicurazione.

Di conseguenza, per l’utilità pratica che una sentenza di questo genere può avere, il giudizio, in ordine a quanto statuito in tale provvedimento, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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