espressa in senso negativo sul progetto di creare un Tribunale dei brevetti europeo
e comunitario, dichiarandolo non compatibile con il diritto dell’Unione europea
dal momento che esso snaturerebbe le competenze attribuite alle istituzioni europee
e agli Stati membri, le quali sono essenziali alla salvaguardia della natura stessa
del diritto dell’Unione.
La Corte, in primo luogo, ha ricordato che l’istituendo Tribunale sarebbe un’istituzione
che si situa al di fuori della cornice istituzionale e giurisdizionale dell’Unione.
Esso sarebbe un organo dotato di personalità giuridica propria in forza
del diritto internazionale. Il progetto di accordo, inoltre, gli attribuisce competenze
esclusive in relazione a un numero rilevante di azioni promosse da privati in
materia di brevetti, segnatamente azioni per violazioni effettive o rischio di
violazioni di brevetti, azioni di nullità e determinate azioni per risarcimento
danni o per indennizzo. In tale contesto, gli organi giurisdizionali degli Stati
membri sarebbero privati di tali competenze e conserverebbero solo compiti che
non rientrano nelle competenze esclusive del Tribunale dei brevetti europeo e
comunitario.
Sulla base di tali considerazioni la Corte giunge alla conclusione che esso sarebbe
non compatibile con il diritto dell’Unione in quanto:
a) si attribuirebbe ad un’istituzione fuori dal quadro istituzionale dell’Unione
il compito di interpretare e di applicare non solo l’accordo internazionale delineato,
ma anche disposizioni del diritto dell’Unione, intaccando in parte le competenze
proprie degli organi che fanno parte del sistema giurisdizionale europeo;
b) quest’organo giurisdizionale priverebbe i giudici nazionali della facoltà
o dell’obbligo di adire la Corte in via pregiudiziale in materia di brevetti,
dato che il progetto di accordo prevede una procedura pregiudiziale che riserva
la facoltà di rinvio pregiudiziale al Tribunale dei brevetti europeo e
comunitario, privando della medesima i giudici nazionali;
c) non sarebbe possibile garantire il rispetto del principio secondo il quale
uno Stato membro è obbligato a risarcire i danni arrecati ai soggetti dell’ordinamento
per violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili, qualunque sia l’organo,
anche giurisdizionale, di tale Stato all’origine della trasgressione. Il
Tribunale dei brevetti europeo e comunitario, infatti, non potrebbe essere oggetto
di un giudizio di violazione, né comportare una qualsivoglia responsabilità
patrimoniale in capo a uno o più Stati membri.
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