L’ordinanza della CTR di Lecce – Sezione 23 – in pendenza del ricorso per Cassazione, ha sospeso l’esecuzione dell’avviso di accertamento, per cui il cliente non deve pagare nulla sino al definitivo giudizio in Cassazione.
In sostanza, i giudici di Lecce, facendo seguito ad una precedente giurisprudenza, hanno ben applicato l’art. 62 bis, comma primo, secondo periodo, del D.lgs. n. 546/92, modificato dal D.lgs. n. 156/2015, che ha ripreso le proposte legislative dell’Avv. Maurizio Villani sulla riforma del processo tributario. La suddetta ordinanza è importante perché con la riforma del 2016 i giudici tributari possono sospendere l’atto iniziale notificato dagli Uffici.
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