Per il reato permanente, deve farsi riferimento al “giorno in cui è cessata la permanenza” (art. 158, co. 1, terzo capoverso, c.p.) vale a dire il “momento in cui ha fine la situazione antigiuridica per fatto volontario del colpevole o per altri eventi che rendano impossibile il protrarsi dello stato di danno o di pericolo, oppure”[1], come vedremo da qui a poco, “la pronunzia della sentenza di primo grado, nel caso in cui la violazione della norma si prolunghi anche nel corso del procedimento penale”[2].
Orbene, per capire quando la permanenza può ritenersi ormai cessata, soccorrono i seguenti principi di diritto:
– “nell’ipotesi in cui il capo d’imputazione si limiti ad indicare soltanto la data iniziale del reato o quella della denunzia, ma non anche la data di cessazione della permanenza (contestazione «aperta»), la stessa idoneità del reato in esame a durare nel tempo comporta che l’originaria contestazione si estenda all’intero sviluppo della fattispecie criminosa e che, pertanto, l’imputato sia chiamato a difendersi, sin dall’origine, non soltanto in ordine alla parte già realizzatasi di tale fattispecie, ma anche con riguardo a quella successiva, perdurante sino alla cessazione della condotta o dell’offesa e comunque non oltre la sentenza di primo grado”[3] e pertanto, in detta evenienza processuale, “il giudice del dibattimento deve valorizzare, ai fini della condanna o comunque ad ogni effetto penale, anche la persistenza della condotta, emersa dall’istruttoria dibattimentale, dopo quelle date, senza che sia necessaria un’ulteriore specifica contestazione”[4];
Ti potrebbe interessare anche il seguente articolo: “Dichiarazione parziale di incostituzionalità della Legge Spazzacorrotti”.
– “nel caso in cui l’atto di accusa indichi, oltre all’eventuale data iniziale, anche quella di interruzione della permanenza, ancorché operando riferimento alla data di accertamento del fatto ed implicita – ma univoca – cessazione della condotta a quella data (…) il giudice può tener conto del successivo protrarsi dell’offesa soltanto qualora questo sia stato oggetto di un’ulteriore contestazione a cura del pubblico ministero”[5] stante il fatto che “la posticipazione della data finale della permanenza incide sull’individuazione del fatto, così come inizialmente contestato, comportandone una diversità, sotto il profilo temporale, certamente non secondaria o accessoria, in quanto essa influisce sulla gravità del reato e sulla misura della pena e può inoltre condizionare l’operatività di eventuali cause estintive”[6];
– qualora l’originario capo d’accusa indichi soltanto la data in cui il reato sia stato accertato, è necessario appurare, attraverso l’interpretazione di detto capo, considerato nel suo complesso, se l’accertamento riguardi una fattispecie concreta, la quale, così come descritta, sia già esaurita prima o contestualmente all’accertamento medesimo, ovvero una condotta ancora in atto o comunque protrattasi anche dopo l’accertamento, si deve procedere nel senso già indicato in precedenza sub lettera a) ossia nel caso in cui il capo d’imputazione si limiti a menzionare la sola data iniziale della permanenza[7];
– qualora “in un reato permanente la condotta venga interrotta e successivamente ripresa, il termine della prescrizione decorre dal momento della cessazione finale”[8];
– allorché, “con riferimento ad un reato permanente, nel capo di imputazione risulti indicata soltanto la data della denuncia e non anche quella di cessazione della condotta illecita, deve ritenersi che la consumazione del reato si sia protratta sino alla data indicata nell’imputazione”[9] “e non dalla data di emissione della sentenza di primo grado, potendo le eventuali condotte successive, incidenti sul mantenimento della situazione antigiuridica, essere contestate in altro procedimento”[10];
– “ove il momento di cessazione della permanenza venga indicato in imputazione con il riferimento al solo mese, e cioè con formule quali «fino al mese di…», per il principio del favor rei la consumazione deve essere individuata nel primo giorno del mese indicato”[11].
Il presente contributo in tema di decorrenza della prescrizione nel reato permanente è tratto da “La prescrizione del reato in vigore dal 1° gennaio 2020” di Antonio Di Tullio D’Elisiis.
LA PRESCRIZIONE DEL REATO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2020 – Ebook
Il presente ebook affronta la nuova normativa in materia di prescrizione del reato, in vigore dal 1° gennaio 2020.Nonostante le incertezze politiche sul tema, il quadro normativo è vigente e, dunque, si intende fornire all’operatore un testo di facile consultazione e di adeguato approfondimento, per affrontare le questioni inerenti la tematica della prescrizione, considerato anche che eventuali modifiche interverranno sicuramente nel lungo periodo.Lo scritto riporta in evidenza le modifiche ed analizza le ripercussioni pratiche della nuova disciplina.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB). Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica http://diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.
Antonio Di Tullio DElisiis | 2020 Maggioli Editore
12.90 € 10.32 €
[1] Cass. pen., sez. I, 29/4/1986, in Cass. pen., 1988, pag. 77.
[2] Ibidem.
[3] Cass. pen., sez. II, 17/11/2015, n. 49177. In senso analogo: Cass. pen., sez. VI, 26/11/2003, n. 2843 (“Il termine di prescrizione, nel caso di reato permanente la cui condotta costitutiva non risulti cessata in precedenza, decorre dalla data della sentenza di condanna in primo grado”). Contra: Cass. pen., sez. III, 18/9/1997, n. 11221 (“Nel caso di reato permanente, quale che sia la formulazione del capo di imputazione, la permanenza non cessa con la sentenza di primo grado. Ne consegue che, qualora l’imputazione indichi soltanto la data in cui il reato addebitato è stato accertato, a tale data occorre far riferimento per individuare il momento di cessazione della permanenza e quindi, a norma dell’art. 158 c.p., l’inizio della decorrenza della prescrizione”).
[4] Cass. pen., sez. II, 17/11/2015, n. 49177.
[5] Cass. pen., sez. II, 17/11/2015, n. 49177. Contra: Cass. pen., Sez. Un., 11/11/1994, in Foro it., 1996, II, pag. 30 (“In tema di reati permanenti, qualora l’originario capo d’accusa indichi soltanto la data in cui il reato è stato accertato, è necessario appurare, ai fini dell’applicazione di una causa di estinzione del reato, se l’accertamento riguardi una fattispecie concreta che si sia già esaurita ovvero una condotta ancora in atto; in quest’ultimo caso deve ritenersi che la contestazione comprenda anche l’ulteriore protrazione della permanenza, la quale pertanto può essere valorizzata dal giudice del dibattimento ad ogni effetto penale, senza che sia richiesta a tal fine un’ulteriore contestazione”).
[6] Cass. pen., sez. II, 17/11/2015, n. 49177.
[7] In questi termini: Cass. pen., sez. II, 17/11/2015, n. 49177.
[8] Cass. pen., sez. III, 12/12/2013, n. 5480. In senso conforme: Cass. pen., sez. III, 23/9/2008, n. 40026 (“Nel caso di reato permanente la cui condotta si sia interrotta e, successivamente, sia ripresa, la prescrizione inizia a decorrere dal momento di cessazione finale della condotta”).
[9] Cass. pen., sez. VI, 8/1/2004, n. 6840.
[10] Cass. pen., sez. II, 18/9/2018, n. 55164.
[11] Cass. pen., sez. III, 15/6/1998, n. 8787.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento