Assegno di mantenimento: da quando decorre l’obbligo?
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L’art. 156 c.c. nulla dice in merito al momento dal quale inizia a decorrere l’obbligo di corrispondere l’assegno periodico di mantenimento.
Il problema si pone per l’assegno stabilito nella sentenza e non per quello indicato nei provvedimenti provvisori e urgenti in sede presidenziale, essendo connaturata alla natura sommaria della fase presidenziale soltanto una condanna con decorrenza dalla decisione.
In forza del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio, e per analogia con quanto disposto in materia di alimenti all’art. 445 c.c., si è ritenuto che la decorrenza della somministrazione dell’assegno di mantenimento (così quello alimentare) si abbia dalla data di proposizione della domanda (Bianca, Dogliotti).
Inizialmente la giurisprudenza di legittimità aveva, però, espresso sul punto posizioni diverse.
Solo con la sentenza della Corte cost., 21.1.2000, n. 17, con la quale venne sancito che a prescindere da considerazioni puramente nominalistiche, il credito alimentare e quello di mantenimento assolvono ad una funzione omogenea in senso lato alimentare, si posero le basi per una interpretazione unitaria della materia.
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Attualmente, in giurisprudenza è consolidato il principio per cui “l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda” (Cass. civ., 3.2.2017, n. 2960).
Occorre precisare che il principio in questione riguarda l’an debeatur di tale obbligazione e non il quantum che può essere liquidato tenendo conto dell’evoluzione verificatasi nella situazione economica dei coniugi nel corso del giudizio e quindi mediante fissazione di misure e decorrenze differenziate in relazione proprio alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione.
L’assegno di mantenimento (e alimentare) in favore di uno dei coniugi, in regime di separazione, è dovuto sino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio (momento che segna il venir meno del vincolo matrimoniale e per tanto il presupposto dell’assegno).
8.1.
Cosa accade nei giudizi di modifica delle condizioni di separazione
Il problema della decorrenza delle statuizioni di natura economica si pone anche nei procedimenti di revisione dell’assegno di mantenimento (art. 710 c.p.c.), nell’ambito dei quali è possibile chiedere la modifica di un assegno già attribuito ovvero il riconoscimento di un assegno che in precedenza non era previsto.
In particolare, è stato affrontato il quesito se attraverso il procedimento di revisione sia possibile richiedere un provvedimento con decorrenza anteriore alla domanda, ossia dal verificarsi di un determinato evento modificativo, peggiorativo o migliorativo, delle condizioni economiche di una delle parti.
Sul punto è intervenuta la Cassazione che nell’ambito della materia di revisione dell’assegno di divorzio, ha precisato che il diritto di un coniuge a percepirlo
ed il corrispondente obbligo di versarlo dell’altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, “conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all’autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (rebus sic stantibus), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell’accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione” (Cass. civ., 22.5.2009, n. 11913).
Il detto principio che fa, quindi, leva sulla intangibilità del giudicato, di cui si chiede la revisione, può essere certo applicato anche per la modifica dell’assegno di separazione.
Pertanto, è da ritenere che anche in questi procedimenti, il provvedimento del tribunale debba avere, salva diversa indicazione, decorrenza dalla domanda,
cioè dal deposito del ricorso di modifica.
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