Fatto
Il garante per la protezione dei dati personali aveva ricevuto un reclamo da parte di una persona, la quale lamentava che la società editrice della testata giornalistica on line “lastampa.it” non aveva dato alcun riscontro alla sua richiesta di cancellazione o di anonimizzazione dei suoi dati personali contenuti in un articolo pubblicato in estratto su di un sito web e quindi chiedeva al Garante di ordinare alla società reclamata di provvedere a tali misure (cioè di cancellare o di anonimizzare i suoi dati personali).
In particolare, all’interno di detto articolo pubblicato on line veniva riportata la notizia relativa ad una vicenda giudiziaria in cui era stato coinvolto il reclamante nel 1998, imputato per appropriazione indebita aggravata, senza che la stessa fosse stata aggiornata con l’indicazione dei successivi sviluppi che avevano visto l’assoluzione in Cassazione del reclamante stante la intervenuta prescrizione dell’imputazione. Il reclamante sosteneva altresì che l’URL dal quale si poteva accedere all’articolo in questione era stato indicizzato dai motori di ricerca sul web (che quindi non poteva essere fornito dai medesimi come risultato, allorquando vengono inserite parole chiavi relative al reclamante), tuttavia il medesimo era liberamente consultabile nell’archivio del quotidiano on line in forma di estratto e in formato integrale per gli abbonati al quotidiano on line stesso. Pertanto, dai medesimi (articolo in estratto per tutti gli utenti del web e in forma integrale per gli abbonati del quotidiano) era possibile prendere conoscenza delle generalità del reclamante e ciò continuava dunque a produrre effetti lesivi nei suoi confronti. Infine, il reclamante evidenziava come l’URL in questione fosse stato condiviso in termini denigratori da un utente anonimo su di un altro sito internet e pertanto aveva già chiesto – senza ottenere alcun riscontro – all’editore, oltre di adottare le misure tecniche necessarie per anonimizzare le sue generalità, di collocare l’articolo su di un diverso URL in modo da interrompere la sua condivisione su altro sito ad opera dell’utente anonimo.
Secondo il reclamante, la pubblicazione di tale notizia era da ritenersi non più attuale e pregiudizievole nei suoi confronti e quindi configurava un trattamento di dati giudiziari dell’interessato in violazione dei principi di limitazione delle finalità, di minimizzazione dei dati trattati e di limitazione della conservazione dei dati sanciti dal Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) nonché in violazione del diritto all’oblio riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Il Garante formulava, quindi, all’editore una richiesta di far pervenire le proprie osservazioni in merito all’addebito mosso dal reclamante e la società rilevava che l’estratto dell’articolo cui si riferiva il reclamante riguardava una notizia rilevante sotto il profilo dell’esercizio della libertà di espressione, in quanto avente ancora un valore di informazione e di utilità sociale, cioè quella di consentire ai soggetti che entrano in relazione professionale con il reclamante di avere conoscenza dell’episodio ivi narrato, e quindi trasformandosi da informazione di attualità a informazione di rilievo storico. In ragione di tale carattere storico della notizia, l’editore evidenziava come avesse limitato la reperibilità dell’articolo stesso, da un lato deindicizzandolo dai motori di ricerca e dall’altro limitando la libera fruibilità agli utenti del web soltanto di un estratto e permettendo la consultazione integrale soltanto agli abbonati del quotidiano. In secondo luogo, evidenziava l’editore che il reclamante non avesse mai fornito informazioni e documenti sugli sviluppi ulteriori della vicenda che permettessero all’editore di aggiornare la notizia on line e che era comunque disponibile a integrare l’articolo pubblicato con il riferimento alla sentenza della Cassazione che aveva dichiarato la intervenuta prescrizione dell’addebito qualora il reclamante ne avesse fornito copia.
La decisione del Garante
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto di accogliere parzialmente il reclamo, respingendo la richiesta di cancellazione o di anonimizzazione dei dati personali contenuti nell’articolo in questione e condannando l’editore al pagamento di una sanzione pecuniaria per non aver fornito riscontro alle richieste di esercizio dei propri diritti da parte dell’interessato.
Con riferimento alla richiesta di cancellazione delle generalità del reclamante contenute nell’articolo o della loro anonimizzazione, il Garante, in primo luogo, ha rilevato come il trattamento dei dati personali dell’interessato, nel momento in cui era stata pubblicata la notizia, era stato effettuato nel legittimo esercizio del diritto di cronaca giornalistica (poiché rispondeva all’interesse del pubblico di conoscere la vicenda) e pertanto era da ritenersi lecito.
In secondo luogo, ha evidenziato come il trattamento dei suddetti dati che ancora viene perpetrato dall’editore (tramite la conservazione dell’articolo nell’archivio on-line del giornale) risponde a una legittima finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico e pertanto è da ritenersi anch’esso lecito.
Secondo il Garante, il diritto alla cancellazione dei dati personali dell’interessato deve essere bilanciato con i due suddetti interessi e finalità e trova pertanto un limite con riferimento alle finalità di informazione. Pertanto, nel caso di specie, la misura adottata dall’editore, già precedentemente al reclamo di cui è causa, di deindicizzare l’articolo dai motori di ricerca in modo da non renderlo accessibile da siti internet esterni a quello del quotidiano medesimo è idoneo a bilanciare il diritto all’oblio dell’interessato con le finalità di informazione di cui si è detto.
In considerazione delle suddette ragioni, il Garante ha quindi ritenuto infondata la richiesta del reclamante di cancellare o quanto meno anonimizzare le sue generalità contenute all’interno dell’articolo giornalistico pubblicato all’interno dell’archivio on line del quotidiano.
Il Garante ha evidenziato altresì che il reclamante ha diritto all’aggiornamento e/o all’integrazione della notizia contenuta in detto articolo e cioè ha diritto che vengano collegate alla notizia le altre informazioni relative agli sviluppi della vicenda.
Tuttavia, in considerazione del fatto che il reclamante non ha documentato all’editore, né allo stesso Garante, detti ulteriori sviluppi della vicenda giudiziaria (nelle specie, la riferita estinzione dell’addebito per prescrizione), ciò nonostante la disponibilità dell’editore a integrare l’articolo, secondo il Garante non si può imputare all’editore alcun inadempimento o violazione del sopra richiamato diritto dell’interessato e pertanto il primo non può essere sanzionato.
In conclusione, il Garante ha sanzionato con una sanzione pecuniaria di euro 20.000 l’editore per la violazione del dovere di fornire riscontro all’esercizio dei diritti da parte dell’interessato. Infatti, il reclamante – prima di azionare il reclamo dinanzi al Garante – aveva formulato un’istanza di cancellazione dei propri dati all’editore e quest’ultimo non aveva dato alcun riscontro alla suddetta istanza, in quanto (ha sostenuto l’editore) l’ufficio interno preposto a rispondere era stato “involontariamente disattento” rispetto alla richiesta. Tale comportamento configura una violazione dei doveri gravanti sul titolare del trattamento nonché la violazione dei principi di accountability e di privacy by design per non aver adottato misure tecniche e organizzative idonee a garantire e tutelare i diritti degli interessati.
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