La democrazia interna ai partiti politici

Greco Massimo 08/05/08
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La tornata elettorale del 13 e 14 aprile 2008 oltre ad evidenti significati politici ci ha consegnato ulteriori spunti di riflessione in ordine ai principi di democrazia interna ai partiti politici, già oggetto di numerosi interventi presenti in dottrina. La scelta dei candidati da posizionare utilmente nelle liste per le elezioni politiche ha rappresentato infatti un vero banco di prova per il sistema democratico interno alle associazioni partitiche e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Un Parlamento formato da Deputati e Senatori non scelti dal popolo sovrano ma dalle oligarchìe interne ai partiti.
Un sistema elettorale discutibilissimo (non a caso definito “porcellum”) che tuttavia, a giudizio del Consiglio di Stato, non configura la violazione di un diritto fondamentale del singolo cittadino, quale diritto di voto o di un interesse legittimo da tutelare davanti al giudice amministrativo. Infatti i cittadini-elettori possono lamentare esclusivamente scelte discrezionali del legislatore intese a configurare un procedimento elettivo con il quale, pur affidandosi ai partiti politici un potere esclusivo in ordine alla designazione dei candidati, non risultano tuttavia limitati né il pluralismo partitico né la scelta sulle opzioni di voto da parte del singolo elettore e, pertanto, il sistema stesso non appare di per sé idoneo ad incidere in modo diretto sulla libera espressione del voto del cittadino elettore (Cons. di Stato, 13 marzo 2008, sent. n. 1053).
Il sistema elettorale siciliano, chiamato nella stessa data, per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana pur contenendo l’indicazione di voto per le liste provinciali (la cosiddetta preferenza) ha manifestato ugualmente una serie di problemi interni ai partiti politici tradizionali. Ciò anche a seguito della tendenza del sistema politico a semplificarsi all’indomani della costituzione del Partito Democratico e del Popolo della Libertà. I due soggetti politici hanno infatti ridotto notevolmente gli spazi per le candidature, costringendo la solita nomenclatura interna a selezionare le numerose aspirazioni ad essere candidati nelle liste provinciali. In diverse province si sono registrate non poche proteste per promesse di candidature non rispettate sia nello schieramento di sinistra che in quello di destra.
I casi più numerosi si sono però registrati in casa di Alleanza Nazionale, in cui la dirigenza regionale risultava delegata per accordi nazionali a concordare e sottoscrivere congiuntamente a quella di Forza Italia, tutte le candidature nelle liste uniche del PDL. Alcuni autorevoli rappresentanti di Alleanza Nazionale esclusi e, a loro dire, estromessi dalle liste del PDL hanno deciso di affidare alla giustizia le sorti delle proprie ragioni promuovendo ricorsi ed azioni di risarcimento avverso le scelte del Segretario regionale pro-tempore.
I fatti fin qui illustrati appaiono idonei ad evidenziare alcuni orientamenti formatisi in materia e per fare alcune considerazioni finali per il caso in specie.
Quali protagonisti indefettibili della vita politica ed istituzionale del Paese, i partiti politici godono di una sfera di attribuzioni costituzionalmente riservata e protetta. Le funzioni da loro svolte, oltrechè pubbliche, sono anche costituzionalmente rilevanti, perché trovano fondamento nell’art. 49 Cost..
Esse non possono quindi essere lese dall’autonomia, cosiddetta interna, riconosciuta ai partiti senza con ciò ledere il ruolo fondamentale che la Costituzione assegna agli stessi. I partiti politici sono infatti il principale, se non unico, strumento attraverso cui si esprime il pluralismo politico dei cittadini, i quali, loro tramite, possono partecipare quotidianamente alla determinazione della politica nazionale.
I partiti, quindi concorrono alla formazione e manifestazione della volontà popolare e sono strumento fondamentale per la partecipazione politica e democratica. Le funzioni attribuite ai partiti nel procedimento elettorale – deposito contrassegni delle candidature individuali e di lista, raccolta firme, selezione delle candidature, presentazione delle liste, campagna elettorale, applicazione della par condicio – costituiscono l’unico modo costituzionalmente possibile e legittimo perché nelle odierne democrazie rappresentative il popolo possa esercitare la propria sovranità, cioè per “raccordare”, come dice la Corte Costituzionale (Ordinanza n. 79/2006) democrazia e rappresentanza politica. Del resto, proprio in relazione a tali funzioni i partiti godono di finanziamento pubblico.
Il ruolo fondamentale svolto dai partiti nel procedimento elettorale assume quindi natura non solo pubblica ma anche costituzionale perché costituisce la principale modalità di esercizio del ruolo attribuito ai partiti dall’art. 49 Cost. (“Non varcate quella soglia”, di Savatore Curreri, 18 aprile 2006 e “I partiti politici davanti alla Corte Costituzionale”, di Armando Mannino, 3 maggio 2006 in Forum di Quaderni Costituzionali).
Nell’attuale sistema politico, la selezione dei candidati (e futuri eletti) alle cariche politiche è affidata esclusivamente agli organi di partito, con notevole alterazione dei principi a fondamento del suffragio universale consacrati nell’art. 48 della Costituzione.
La democrazia interna nei partiti, nei sistemi elettorali a prevalente contenuto maggioritario, è divenuta quindi indispensabile per ristabilire l’effettività della sovranità popolare. In assenza di un’organica disciplina legislativa del problema, attuativa dell’art. 49 Cost. il rimedio comunemente ritenuto esperibile, in caso di violazioni in materia, è quello ordinario dell’art. 700 c.p.c., mediante l’inibitoria, richiesta al giudice dagli interessati (candidati od esponenti del partito ingiustamente pretermessi, oppure semplici elettori), della presentazione delle liste o di candidati, in violazione delle norme statutarie, anche con richiesta di eventuale sospensione e rinvio della consultazione elettorale od esclusione della lista interessata.
Inoltre, tenuto conto che i partiti ricevono prevalentemente finanziamenti statali, svolgono compiti pubblicistici e sono comunque già oggi per lo più tenuti, dalle rispettive norme (per ora solo) interne, a seguire procedimenti di tipo amministrativo, è ipotizzabile l’esperibilità della tutela cautelare dinanzi i Tribunali amministrativi regionali (“La democrazia interna dei partiti”, di Sergio Santoro, in Giustizia-amministrativa.it).
L’organizzazione interna dei partiti non può essere indifferente nelle relazioni giuridiche e la giustiziabilità di talune pretese si profila sullo sfondo dell’attività dei partiti. Non si tratta (tanto) di riproporre le vessate questioni circa il controllo pubblico (id est: amministrativo alla stregua della disciplina legislativa) sui partiti, ma di “leggere” le relazioni tra singolo e associazioni privilegiate valorizzando le logiche proprie del diritto comune dei rapporti interprivati, il quale non a caso si impernia sulla tutela delle posizioni soggettive e – di conseguenza – sui poteri del giudice “L’ammissione del cittadino ai partiti: osservazioni a margine del caso Pannella”, di Donato Messineo, in liberalfondazione.it).
Orbene, si puo’ ritenere che in caso di violazione delle regole interne del partito sulla scelta delle candidature, si possa verificare la lesione del diritto di ogni singolo aspirante alla candidatura, riconosciuto e garantito dall’art. 51 della Costituzione, di poter accedere, quale cittadino della Repubblica Italiana iscritto nelle liste elettorali del rispettivo Comune di residenza, alla carica pubblica parlamentare in condizioni d’eguaglianza.
Infatti il semplice cittadino in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto del partito vanterebbe un diritto perfetto all’ammissione alla candidatura, azionabile in giudizio (“L’ammissione del cittadino ai partiti”, Bardusco, Milano-Varese, 1967, 93 ss). Ciò sarebbe maggiormente da ritenere considerando che il partito politico è per tanti versi un’associazione “privilegiata” dai pubblici poteri, beneficiando tra l’altro del finanziamento pubblico: un’associazione, dunque, il cui “successo…discende in larga parte non dai meriti dell’associazione in sé, bensì dai poteri e dai diritti di cui essa gode, grazie a… provvedimenti della pubblica autorità” (“Problematica delle libertà costituzionali”, Pace, Padova 1992, 354 s. nt. 8 e 378 nt. 20).
Inoltre, l’accertata violazione delle norme statutarie del partito aprirebbe le porte alla pretesa risarcitoria. Infatti, “secondo la più recente elaborazione giurisprudenziale, nei casi in cui ad un soggetto è preclusa in radice la partecipazione ad una gara o concorso, sicchè non è possibile dimostrare, ex post, né la certezza della vittoria, né la certezza della non vittoria, la situazione soggettiva tutelabile è la chance, cioè l’astratta possibilità di un esito favorevole (Tar Lazio, sede di Roma, sez. I°, 24/05/2006)”.
Si tratta non di una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a se stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d’autonoma valutazione, onde la sua perdita, vale a dire la perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale (Cass. Civ. sez. III, 4/03/2004, n. 4400). Chi subisce un danno da perdita di chance può chiederne il ristoro o mediante la ripetizione dell’occasione perduta o per equivalente monetario (Cass. Civ. sez. lav., 19/11/1997, n. 1522, richiamata da Cons. St. VI, 5/12/2005, n. 6960).
Sulla scia di un autorevole dottrina e dell’orientamento dominante della giurisprudenza è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione che la chance, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d’autonoma valutazione.
Ne consegue che la sua perdita, ossia la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile, deve essere provata la sussistenza (Cass. Civ. II° sez. sent. N. 3999/2003). Concorsi e appalti rappresentano le materie in cui si registrano i casi più numerosi di danno da perdita di chance, mentre ridotto è il numero di pronunciamenti in materia elettorale. Significativa è, tuttavia, la sentenza della Terza Sezione Civile del Tribunale di Roma che vede condannato il partito politico UDEUR al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile per il fatto di aver leso l’aspettativa di un signore ad essere candidato nelle elezioni regionali del 2000 e, dunque, per il fatto di aver leso il suo legittimo affidamento, indipendentemente dall’esistenza o meno di un obbligo contrattuale o di un dovere giuridico in capo all’UDEUR.
Poiché l’omessa richiesta della tutela reintegratoria non implica alcuna preclusione nella concessione del risarcimento per equivalente monetario (Cons. St., n. 5500/2004 e Cons. St., 6960/2005), ben potrebbero gli aspiranti alla candidatura, ingiustamente estromessi dalle liste, chiedere il risarcimento del danno da perdita di chance per equivalente monetario, nonché per un’indubbio danno rappresentato dalla perdita d’immagine e di prestigio politico e sociale, in quanto determinata non solo dalla mancata possibilità di partecipare alla competizione elettorale, ma dalla stessa divulgazione presso la rispettiva comunità di riferimento territoriale della notizia che ne ha incrinato e scalfito l’immagine sociale e politica.
 
Enna 22/04/2008                                                                                          Massimo Greco
 

Greco Massimo

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