La detenzione carceraria in condizione disumane non può consentire lo slittamento dell’esecuzione della pena

Redazione 10/10/13

Lilla Laperuta

Nella camera di consiglio del 9 ottobre è stata dichiarata dalla Consulta l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Sorveglianza di Venezia e di Milano che le avevano chiesto una sentenza additiva:  annoverare cioè il sovraffollamento carcerario tra le cause che permettono di far slittare l’esecuzione della pena. Alla lente della Consulta è stato sottoposto l’art.  47 del codice penale, nel punto in cui  non prevede, tra le ragioni che consentono di differire l’esecuzione di una condanna in carcere, le condizioni disumane di detenzione, consentendo, di fatto,  che la pena debba essere scontata in penitenziari che non garantiscono al singolo detenuto nemmeno quei tre metri quadrati a testa indicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha ritenuto di non potersi sostituire al legislatore; in caso di inerzia legislativa la medesima si riserva, in un eventuale successivo procedimento, di adottare le necessarie decisioni dirette a far cessare l’esecuzione della pena in condizioni contrarie al senso di umanità.
Allo stato l’art 147 c.p. consente il differimento dell’esecuzione della  pena solo in casi specifici: gravidanza, puerperio, Aids conclamata o altra malattia particolarmente grave.

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