Relazione al Convegno ANCUPM tenutosi a Massa il 3.10.02
Anche se a non tutti fa piacere, il fatto di esercitare delle pubbliche funzioni, a qualunque livello, espone il nostro operato all’interesse e al giudizio dell’opinione pubblica. In una struttura, quale la polizia municipale, che fornisce alla collettività un servizio essenziale e qualificato, il ruolo di responsabile conferisce a chi lo riveste un prestigio e una visibilità ai quali gli organi di stampa non rimangono indifferenti. Molti giornalisti sono persone corrette, altri tendono a travisare le notizie. E’ spiacevole leggere a volte servizi o commenti che calpestano con disinvoltura la dignità di singoli colleghi o di un intero corpo di polizia municipale; talvolta però capita, al contrario, che ad articoli di stampa non graditi si risponda con denunce prive di fondamento.
Lo scrivente intende allora offrire un modesto contributo, costruito essenzialmente sulla recente giurisprudenza in materia. L’augurio è che tale materiale di riflessione risulti utile a chi svolge il nostro mestiere per un sereno discernimento degli strumenti di reazione da adottare.
Considerazioni generali
Il reato di diffamazione a mezzo stampa si concreta nell’offesa all’altrui reputazione operata a mezzo della stampa (articolo 595, terzo comma. C. P.). L’uso della stampa non costituisce però elemento strutturale del reato, bensì circostanza aggravante dello stesso: è infatti del tutto indifferente il mezzo con il quale la notizia diffamatoria viene divulgata.
La componente oggettiva del reato si compone di diversi elementi, il primo dei quali è l’assenza della persona offesa; infatti, la presenza di quest’ultima rubricherebbe il fatto sotto la fattispecie dell’ingiuria.
Il secondo elemento, invece, concerne le modalità di svolgimento dell’azione: infatti, l’addebito offensivo deve essere comunicato a più persone. Concorrono a formare il numero di tali soggetti sia quelli diversi rispetto all’offeso, sia i prossimi congiunti del diffamato, sia anche le persone che siano già informate del fatto offensivo attribuito (1). Quando poi la diffamazione sia compiuta a mezzo stampa, l’elemento della pluralità si può ritenere in re ipsa, per il fatto stesso della pubblicazione e della diffusione del mezzo usato, che si rivolge ad un numero cospicuo di persone (2).
Terzo e più importante elemento è l’offesa dell’altrui reputazione. La reputazione è la valutazione che il pubblico fa del pregio dell’individuo e quindi la stima che questo gode fra i consociati: offendere la reputazione significa dunque ledere la buona opinione che un soggetto si è creato negli altri. La reputazione comprende tutte le qualità che concorrono a determinare il valore sociale di una persona, ed è pertanto diffamatorio ogni fatto che offende una o più di queste qualità.
La reputazione, in verità, non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale in conformità all’opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. Non costituiscono, pertanto, offesa alla reputazione le sconvenienze e l’infrazione alla suscettibilità o alla gelosa riservatezza (3).
Da quanto detto risulta chiara la relatività della nozione di reputazione, ed è altrettanto chiaro quale sia la discrezionalità rimessa al giudice nel valutare in concreto se un certo addebito debba, o meno, essere considerato diffamatorio. La giurisprudenza è per questo motivo intervenuta, ed ha cercato di fissare alcuni parametri, che possano essere d’aiuto al giudice nella valutazione del carattere diffamatorio delle espressioni contenute in una pubblicazione stampata. Per cui è stato affermato che ricorrono gli estremi dell’offesa ingiusta, integrante il reato di diffamazione, anche quando l’addebito sia espresso in forma tale da suscitare il semplice dubbio sulla condotta disonorevole (4). Per di più, l’intento diffamatorio può essere raggiunto, oltre che con espressioni non vere e non obiettive, pure con mezzi indiretti ovvero con subdole ed insinuanti allusioni, che sono anch’esse idonee a ledere l’altrui reputazione (5).
Ulteriore elemento del reato è l’individuazione del destinatario delle espressioni offensive. In mancanza di un’individuazione specifica, ovvero di riferimenti in equivoci a circostanze e fatti di notoria conoscenza attribuibili ad un determinato individuo, il soggetto passivo del reato deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell’offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita (6). Non è necessario che la persona cui l’offesa è diretta sia nominativamente designata, essendo sufficiente che essa sia indicata in modo tale da poter essere individuata in maniera inequivoca (7). Tale criterio non è surrogabile con intuizioni o con soggettive congetture che possano insorgere in chi, per sua scienza diretta, può essere consapevole, di fronte alla genericità di un’accusa denigratoria, di poter essere uno dei destinatari (8).
Responsabile del reato è non solo l’autore della pubblicazione, ma anche, ai sensi degli articoli 57, 57-bis e 58 del codice penale, in virtù di una rara ipotesi di responsabilità oggettiva (ovvero senza colpa, per il solo fatto di avere omesso di esercitare il necessario controllo cui sono tenuti), il direttore o il vice-direttore del periodico, o l’editore oppure lo stampatore nel caso di stampa non periodica. La querela presentata contro questi personaggi produce effetto anche nei confronti del giornalista firmatario del testo infamante.
Il foro competente
Trattandosi di una fattispecie aggravata del reato di diffamazione semplice, la diffamazione a mezzo stampa, sempre procedibile a querela di parte, proponibile anche per i congiunti dell’offeso in caso di morte di questi, appartiene alla competenza del Tribunale monocratico del luogo in cui il giornale è stato stampato.
In caso di estinzione del reato o della pena, non si estingue però il diritto al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale subito.
Non diversamente, la consolidata ed univoca giurisprudenza della Suprema Corte sostiene che, in tema di risarcimento del danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa periodica, volendo ancorare ad un luogo certo e ben individuato la sede del giudice territorialmente competente a decidere la causa, si deve scegliere, alternativamente, tra il giudice del luogo in cui il quotidiano è stampato, dove la notizia diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l’altrui diritto (forum commissi delicti), e il giudice del luogo ove il danneggiante ha la residenza o il domicilio (forum destinatae solutionis), essendo l’obbligazione da fatto illecito un debito di valore il cui adempimento va effettuato al domicilio del debitore (9). Tra le due soluzioni, il citato orientamento giurisprudenziale ha preferito la prima, che non è suscettibile di variazione. Il luogo della stampa, più precisamente, si identifica, secondo la più risalente giurisprudenza penale, con il luogo di deposito presso gli organi competenti (la prefettura della provincia ove ha sede l’officina grafica) di più copie del giornale in esecuzione della Legge 2.02.1939 n. 374; tale deposito rappresenta una forma di pubblicazione dello stampato idonea a realizzare la diffusione delle notizie (10).
E’ il caso di precisare che la Legge 24 novembre 1999 n. 468, che ha delegato il Governo a stabilire le nuove competenze del giudice di pace in materia penale, aveva modificato l’articolo 593 del codice di procedura penale (11), rendendo inappellabili le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria. Cosicché, chi veniva condannato per diffamazione semplice dal giudice di pace poteva proporre appello, mentre i giornalisti condannati dal tribunale per il reato di diffamazione a mezzo stampa non disponevano di questa facoltà (12). Tuttavia, dopo poco più di un anno, l’articolo 13 del c. d. “pacchetto sicurezza” (Legge 26 marzo 2001 n. 128) ha ristabilito il testo originario, cosicché le condanne per diffamazione a mezzo stampa sono ritornate appellabili.
Le cause di esclusione della responsabilità
La pubblicazione di uno scritto diffamatorio non è punibile quando sia giustificata dall’esercizio di un diritto (articolo 51 codice penale):
il diritto di cronaca
il diritto di critica
il diritto di satira.
Diritto di cronaca
Il diritto di cronaca è espressione del più generale diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, così come sancito e tutelato dall’articolo 21 della Costituzione. Il diritto di cronaca è dunque una specificazione della libertà di manifestazione del pensiero: infatti il cronista non si limita solo a riferire e diffondere le notizie, ma le interpreta e le commenta.
L’attività del giornalista non è perciò mai neutrale e i fatti che vengono riferiti sono sempre influenzati dalle opinioni del cronista: pertanto, la cronaca rappresenta comunque il risultato dell’elaborazione del giornalista.
L’esimente putativa dell’esercizio del diritto di cronaca presuppone che le notizie pubblicate siano vere (oltre che di interesse pubblico ed esposte con correttezza) o che, se non vere, almeno siano state sottoposte a verifiche tali da avere indotto in errore non colpevole l’autore dell’articolo (13). La verità dei fatti esposti può essere oggettiva o anche soltanto putativa, purché sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, ed è esclusa quando vengano riferiti fatti veri, ma incompleti (14).
Nel caso che il fatto narrato risulti obiettivamente falso, non è esclusa la possibilità di applicare la suddetta esimente, purché il cronista abbia assolto l’onere di controllare accuratamente la notizia risalendo alla fonte originaria, senza che l’errore circa la verità sia frutto di negligenza, imperizia o comunque di colpa non scusabile. L’errore, che assume rilevanza ai fini della configurabilità dell’esimente, non deve vertere perciò sull’attendibilità della fonte di informazione, così da poter ritenere sufficiente l’affidamento riposto in buona fede su una fonte non costituente prova della verità, per quanto autorevole possa essere (15).
Ai fini della configurabilità dell’esimente del diritto di cronaca, anche sotto l’aspetto putativo o dell’eccesso colposo, la necessaria correlazione fra quanto è stato narrato e ciò che è realmente accaduto comporta l’inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto riferito, nonché lo stretto obbligo di rappresentare gli avvenimenti quali sono, risultando inaccettabili i valori sostitutivi di esso, quali quello della veridicità o della verosimiglianza dei fatti narrati; né il giornalista può appagarsi di notizie rese pubbliche da altre fonti informative (quali altri giornali, agenzie o simili) senza esplicare alcun controllo, perché in tal modo le diverse fonti propalatrici delle notizie – attribuendosi reciproca credibilità – finirebbero per rinvenire la loro attendibilità in sé stesse (16).
Non è sufficiente l’affidamento riposto in buona fede sulla fonte (17).
Conseguentemente, non può essere condannato a risarcire il danno il cronista che ha vagliato diligentemente le sue fonti. L’attendibilità della fonte è in sé stessa provata se la notizia è riportata su un documento ufficiale, anche se questo riporta sospetti e illazioni ragionevolmente fondati. E’ arduo infatti individuare quali ulteriori adempimenti e verifiche possano pretendersi in tal caso dal giornalista (18).
Il diritto di cronaca inoltre non esime di per sé dal rispetto dell’altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività (19).
La cronaca giudiziaria
La cronaca giudiziaria è lecita quando venga esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé, specie ove adottato nei confronti di persona investita di pubbliche funzioni, ovvero a riferire o commentare l’attività investigativa o giurisdizionale; non lo è invece quando le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario vengano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare, o a sostituire, gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti, ed autonomamente offensive. In tal caso il giornalista deve assumersi direttamente l’onere di verificare le notizie e di dimostrare la pubblica rilevanza, senza poter esibire il provvedimento giudiziario quale sua unica fonte di informazione e legittimazione (20).
In tema di cronaca giudiziaria, la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste, ai fini della scriminante dell’esercizio di un diritto (articolo 51 c. p.), ogni volta che essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti. Il limite della verità deve essere restrittivamente inteso, dovendosi verificare la rigorosa corrispondenza tra quanto narrato e quanto realmente accaduto, perché il sacrificio della presunzione di innocenza non può esorbitare da ciò che sia necessario ai fini informativi (21).
Al giornalista che intenda dar conto di una vicenda, la quale implichi risvolti giudiziari a distanza di tempo dall’epoca di acquisizione della notizia, incombe l’obbligo stringente, in ragione del naturale e niente affatto prevedibile percorso processuale della vicenda, di completare e quindi aggiornare la verifica di fondatezza della notizia nel momento diffusivo, utilizzando le pregresse fonti informative, o qualunque altra fonte idonea disponibile. Sotto tale profilo ogni individuo coinvolto in indagini di natura penale è titolare di un interesse primario a che, caduta ogni ragione di sospetto, la propria immagine non resti offesa da notizie di stampa che riferiscano dell’iniziale coinvolgimento ed ignorino, invece, l’esito positivo delle indagini stesse (22).
Nell’ipotesi in cui una serie di fatti venga attribuita ad un gruppo di persone, occorre, perché possa dirsi soddisfatto il principio della verità, ai fini della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca, che sia specificato a quali di tali persone i singoli episodi vengono attribuiti per intero e a quali in modo parziale, determinandosi altrimenti nel destinatario della notizia la falsa impressione che ad ognuno dei soggetti indicati i fatti sono stati attribuiti nel loro insieme (23).
Qualora la notizia pubblicata sia costituita da una denuncia di reato presentata da un cittadino, il giornalista va esente da pena nel caso in cui, nel rispetto della verità e della continenza, si limiti a riferire tale fatto, ponendosi, rispetto ad esso, quale semplice testimone, animato da dolus bonus e da ius narrandi; non così, in caso di uso strumentale del fatto, ancora sub iudice, se il giornalista, attraverso arbitrarie integrazioni, aggiunte, commenti, insinuazioni, fotografie corredate da didascalie, fa apparire come vera o verosimile la notitia criminis. L’ordinamento, anzi, imponendo l’obbligo del controllo della fonte (che deve essere sempre legittima e legittimamente usata), vuole assicurare che la stampa persegua la finalità costituzionale della corretta e veritiera informazione e non sia usata strumentalmente per diffondere notizie false o non ancora accertate (24).
Non ricorre invece la scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca, e quindi si configura il reato, quando il giornalista pubblica, omettendo di verificarne preventivamente l’attendibilità, una notizia falsa appresa da un rappresentante delle forze di polizia il quale l’abbia riferita non nel corso di una conferenza stampa ufficiale ma, violando l’obbligo istituzionale della riservatezza, subito dopo di essa, in un colloquio informale (25). Per gli organi dello Stato sono infatti previste per legge precise forme di pubblicità del loro operato, fuori delle quali non esiste alcuna ufficialità riconoscibile (26).
Le ricostruzioni dei fatti
Quando le versioni dei protagonisti e dei testimoni di un determinato episodio siano contrastanti, il giornalista può proporre una propria ricostruzione dei fatti, dal momento che la cronaca richiede anche valutazioni. Occorre, tuttavia, che ricorrano due condizioni:
che la ricostruzione proposta non sia palesemente incompatibile con il senso complessivo delle dichiarazioni raccolte, poiché queste non devono costituire meri pretesti di una tesi preconcetta;
che risulti dal testo che la narrazione ricostruttiva è frutto dell’interpretazione delle suddette dichiarazioni e non di un’esperienza diretta del giornalista (27).
Quando il comportamento di una persona, essendo contrassegnato da ambiguità, sia suscettibile di più interpretazioni, tutte connotate in negativo sotto il profilo etico-sociale e giuridico, è giustificato dall’esercizio del diritto di cronaca e di critica il giornalista che, operando la ricostruzione di una determinata vicenda sulla scorta dei dati in suo possesso e di quelli contenuti in un provvedimento giudiziario, riconduce il comportamento ad una causale più infamante di quella, ugualmente riprovevole e penalmente illecita, prospettata nello stesso provvedimento giudiziario (28).
Ogni accostamento di notizie vere è lecito quando non produce un ulteriore significato che le trascenda e che abbia autonoma attitudine lesiva. Quando l’accostamento determina un’espansione dei significati, occorre avere riguardo al risultato: se questo consiste in un mero dato logico, in un corretto corollario, per quanto insinuante, è da escludere l’effetto denigratorio. Se invece, per effetto dell’espansione, si produce una nuova notizia o una specificazione di quelle già date, si dovrà indagare sulla loro verità: solo in caso di risposta negativa si realizza l’effetto diffamatorio (29).
Diritto di critica
Dal principio secondo cui il diritto di critica non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall’ordinamento positivo, non può desumersi che la critica sia sempre vietata quando può offendere la reputazione individuale, dovendosi invece ricercare un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con l’interesse che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero costituzionalmente garantita; bilanciamento da individuarsi nel fatto che la critica, diversamente dalla cronaca, soggiace al limite dell’interesse pubblico o sociale ad essa attribuibile, quando si rivolge a soggetti che tengono comportamenti o svolgono attività che richiamano su di essi l’attenzione dell’opinione pubblica (30).
Il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l’altro, nella narrazione di fatti, bensì nell’espressione di un giudizio o, più genericamente, di un’opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata sull’interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti (31). Cosicché, quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non si pone un problema di veridicità delle proposizioni assertive. Il limite all’esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando l’agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché in tal caso l’esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell’ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell’aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta. A maggior ragione detto limite deve ritenersi superato quando, per qualificare negativamente un personaggio, venga offesa la reputazione di altri soggetti, anche se a lui collegati da vincoli di parentela, essendo costoro totalmente estranei alle vicende che hanno dato spunto alle dichiarazioni diffamatorie (32).
L’esercizio del diritto di critica, per avere efficacia scriminante, postula (33):
L’interesse che i fatti narrati rivestano per l’opinione pubblica, secondo i principi della pertinenza e della rilevanza sociale dell’argomento;
La correttezza dell’esposizione dei fatti, in modo che siano evitati epiteti ingiuriosi e gratuite aggressioni dell’altrui reputazione, secondo il principio della continenza;
La corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della verità, ossia che venga stigmatizzato un fatto obiettivamente vero nei suoi elementi essenziali, o ritenuto tale per errore assolutamente scusabile. Non assume invece valenza esimente la verità putativa, cioè solo supposta del fatto diffamatorio, senza previa acquisizione, attraverso le opportune verifiche e controlli, della certezza dell’effettiva sussistenza dei fatti denunciati, e senza un attento controllo dell’attendibilità della fonte (34).
Ne consegue che sussiste l’obbligo dell’articolista di esercitare la propria critica esclusivamente su fatti del cui nucleo fondamentale (con esclusione, cioè, dei fatti marginali, pur se esatti) ha verificato la corrispondenza al vero (35).
L’attribuzione a taluno, in termini di certezza, di un fatto che è invece rimasto non accertato, non perde il connotato dell’illiceità solo perché sia inserita all’interno di una determinata analisi sociopolitica; ed invero, costituisce causa di giustificazione soltanto la critica che rispetti la verità dei fatti e non anche quella che si sviluppi attraverso l’arbitrario inserimento di circostanze non vere, dato che, in questo caso, la critica diviene un mero pretesto per offendere l’altrui reputazione (36).
Più in particolare: il limite della continenza
L’apprezzamento del limite della continenza nello scritto va operato in relazione non alla singolare valenza di un termine adoperato, ma all’intero contenuto espositivo dell’articolo e al complesso della pubblicazione (37). La valutazione circa il rispetto del limite di continenza nell’esercizio del diritto di critica non può allora prescindere dalla verifica di correlazione con i titoli, la grafica e, particolarmente, il contenuto espositivo, giacché la mera collocazione del riferimento può implicarne un ulteriore significato, connotato da disvalore.
Il limite della continenza, entro il quale deve svolgersi un corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, viene superato quando le informazioni, pur vere, si risolvano – per il lessico impiegato, per l’uso strumentale delle medesime, per la sostanza e la forma dei giudizi che le accompagnano – in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferiscono: quando cioè, al di là della offensività della notizia e della negativa sua valutazione (che sono scriminate se veritiere e di interesse sociale), si realizzi una lesione del bene tutelato, attraverso il modo stesso in cui la cronaca e la critica vengono attuate (38).
La continenza sostanziale dell’esercizio del diritto di cronaca presuppone che i fatti narrati debbano corrispondere a verità, intesa quale riflesso soggettivo della circostanza che non ci sia stata narrazione di fatti immaginari; la continenza formale presuppone invece che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente, ossia debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all’esposizione. Nell’ipotesi che la narrazione di fatti determinati sia esposta insieme alle opinioni di chi le compie, in modo da costituire al tempo stesso esercizio di critica e di cronaca, la valutazione della continenza sostanziale e formale non può essere condotta attraverso i soli criteri summenzionati, ma si attenua per lasciare spazio all’interpretazione soggettiva dei fatti narrati e per svolgere le censure che si vogliono esprimere (39).
Il contesto allusivo
Poiché, qualunque sia la forma grammaticale o sintattica delle frasi o delle locuzioni adoperate, ciò che conta è la loro capacità di ledere o mettere in pericolo l’altrui reputazione, il reato si realizza anche quando il contesto della pubblicazione determini il mutamento del significato apparente di una o più frasi, altrimenti non diffamatorie, dando loro un contenuto allusivo, percepibile dal lettore medio (40).
L’indagine deve essere orientata verso il risultato finale della comunicazione e vertere imprescindibilmente sui seguenti elementi:
accostamento di notizie, quando esso sia dotato di autonoma attitudine diffamatoria;
accorpamento di notizie, che produca un’espansione di significati;
uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale;
tono complessivo della notizia (41).
La valutazione della portata diffamatoria di un articolo deve essere effettuata prendendone in esame l’intero contenuto, sia sotto il profilo letterale, sia sotto il profilo delle modalità complessive con le quali la notizia viene data, potendo assumere un significato decisivo, tra l’altro, anche l’esame del titolo, dei sottotitoli e delle immagini (42).
L’obbligo della verità e della continenza sussiste tanto con riferimento all’articolo quanto con riferimento al solo titolo, in quanto il reato può essere realizzato anche solo mediante quest’ultimo, specie qualora con il medesimo si travisi ed amplifichi un testo veritiero. Infatti spesso i lettori frettolosi, attratti dalla loro vistosità, leggono soltanto i titoli, i quali hanno così un effetto diffusivo più efficace del testo dell’articolo (43).
Il significato delle parole dipende dall’uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono. Pertanto, anche il riferimento a indefinite “sensazioni” o la proposizione di interrogativi più o meno retorici può risultare idonea a diffondere una notizia falsa (44).
La pubblicazione di dichiarazioni di terzi
Con riferimento all’ipotesi della pubblicazione di un’intervista, il limite della verità si atteggia in maniera del tutto peculiare, siccome riferito non al contenuto dell’intervista, cioè alla rispondenza del fatto riferito dall’intervistato alla realtà fenomenica, ma al fatto che l’intervista sia stata realmente operata e concetti o parole riportati dal giornalista siano perfettamente rispondenti a quanto proferito della persona intervistata. Quando poi il fatto-intervista pubblicato consista in valutazioni o giudizi esternati da personaggi pubblici su atteggiamenti di altri personaggi pubblici nell’ambito di un dibattito che – proprio per l’intrinseco contenuto e per la notorietà dei protagonisti – interessa l’opinione pubblica, il giornalista è tenuto al rigoroso rispetto delle opinioni manifestate dall’interessato, anche in termini critici, al fine di far emergere l’obiettività del dibattito e fornire al pubblico il quadro più genuino possibile, atto ad orientare il giudizio anche sul personaggio intervistato. Quest’ultimo, qualora le sue parole integrino una lesione della reputazione del personaggio interessato, non può non assumersene la responsabilità, anche se poi intenda far valere la scriminante del diritto di critica (ove ne sussistano i presupposti) ben distinto da quello di cronaca invocato dal giornalista (45).
Può risultare esente da ogni responsabilità il giornalista che abbia riportato dichiarazioni altrui soltanto quando la punibilità a titolo di diffamazione di tali dichiarazioni dipenda da una loro ben dissimulata falsità, che abbia resistito alle necessarie verifiche di attendibilità, ma non quando le dichiarazioni siano diffamatorie in sé, per le espressioni adoperate o per la palese falsità delle accuse. Peraltro, le pubbliche dichiarazioni di chi ricopra importanti incarichi istituzionali sono di regola riferite quale che ne sia il contenuto, perché la notizia di cronaca consiste proprio nel riferire la dichiarazione in sé, non nel riferire i fatti in essa rappresentati. In tal caso, per distinguere il lecito dall’illecito, occorre accertare se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto del pubblico dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria oppure uno strumento consapevole di diffamazione altrui (46).
Con riferimento alla pubblicazione di un’intervista, inoltre, il giornalista non può limitare il suo intervento a riprodurre esattamente e diligentemente quanto riferito dall’intervistato, soltanto perché le eventuali dichiarazioni possono interessare la pubblica opinione, ma deve anche accertare (a parte la loro falsità o meno) che non difetti il requisito della continenza, e cioè che esse non consistano in insulti ovvero in espressioni gratuite, non necessarie, volgari, umilianti o dileggianti, ovvero siano affermazioni in sé diffamatorie. In tali casi il giornalista è responsabile, se ha formulato, d’accordo o meno con il dichiarante, domande allusive, suggestive o provocatorie, che presuppongono determinate risposte assumendo come propria la prospettiva di quest’ultimo (47).
Non sussiste un “dovere” del giornalista di riportare fedelmente le dichiarazioni rese da un soggetto pubblico, anche se le stesse integrino gli estremi della contumelia; al contrario, all’interesse pubblico alla conoscenza sono estranee quelle notizie distolte dal fine della formazione della pubblica opinione, e volte invece a soddisfare – attraverso la violazione della sfera morale dei singoli – la curiosità del pubblico anche con il riferire fatti costituenti chiaro pettegolezzo ed offesa, in ogni caso inutile, in quanto non pertinente alla notizia (48).
Sempre nel caso della pubblicazione di un’intervista, è configurabile l’esimente putativa dell’esercizio del diritto di cronaca nei confronti del giornalista tutte le volte in cui la notizia è costituita non solo, e non tanto, dal contenuto delle dichiarazioni (di pubblico interesse) rese dall’intervistato, quanto dalla qualità di questi, idonea a creare particolare affidamento sulla veridicità delle sue affermazioni, così che l’eventuale omessa pubblicazione dell’intervista finirebbe per risolversi in una forma di censura (49). Ma la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca non è invocabile quando le affermazioni dell’intervistato siano palesemente false (50).
Non sempre commette reato il giornalista che pubblichi un’intervista dal contenuto diffamatorio. La questione è assai delicata perché si tratta di contemperare due beni di rilevanza costituzionale: l’onore e la reputazione da una parte, il diritto di cronaca dall’altra. La giurisprudenza registrava al suo interno una spaccatura.
Secondo l’indirizzo prevalente, nel caso di dichiarazioni diffamatorie rese nel corso di un’intervista e pubblicate tra virgolette, anche il giornalista si rendeva responsabile, a titolo di concorso, del delitto di diffamazione, aggravata con il mezzo della stampa, perché, con la sua condotta, funge da “cassa di risonanza” delle frasi lesive dell’altrui onore (51).
Secondo un differente orientamento, invece, il limite della verità del fatto, che giustifica l’esercizio del diritto di cronaca, è integrato quando sussiste corrispondenza tra il fatto riferito dall’intervistato (specie se si tratta di un soggetto conosciuto) e quanto pubblicato dal giornalista, il quale, in casi del genere, ha l’obbligo di informare l’opinione pubblica (52). Pur con qualche precisazione, quest’interpretazione è stata seguita dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37140 del 16 ottobre 2001.
La Corte ha posto un’importante distinzione, a seconda che l’intervistato sia o meno un personaggio noto e affidabile. Il giornalista che pubblica un’intervista prescindendo dal controllo della veridicità del suo contenuto deve essere sicuro della posizione di alto rilievo dell’intervistato e dell’interesse della collettività a essere informata del suo pensiero sull’argomento che forma oggetto dell’intervista medesima.
Il giudice di merito dovrà tenere conto, in primo luogo, dell’effettivo grado di rilevanza pubblica dell’evento dichiarazione, considerando poi in quale contesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia la plausibilità e l’occasione di tali dichiarazioni.
Anche nel caso che le frasi diffamatorie provengano da una persona nota nell’ambito della vita politica, sociale, culturale, scientifica, sportiva, ecc., per andare esente da responsabilità il giornalista deve comunque assumere la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto dei suoi lettori, mentre commetterà reato se sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria.
Inoltre la condotta del giornalista non è punibile, quando il fatto in sé dell’intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto dell’intervista presenti profili di pubblico interesse all’informazione, tale da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo (53). E’ il caso, per esempio, in cui per le rilevanti cariche pubbliche ricoperte dai soggetti coinvolti nella vicenda o per l’indiscussa notorietà in un determinato ambiente, l’intervista assuma il carattere di un evento di pubblico interesse, come tale non suscettibile di censura alcuna da parte dell’intervistatore.
Diritto di satira
È configurabile l’esimente del diritto di satira, distinto da quelli di cronaca e di critica, perché mira all’ironia sino al sarcasmo e comunque all’irrisione di chi esercita un pubblico potere, in tal misura esasperando la polemica intorno alle opinioni ed ai comportamenti. La satira è anche espressione artistica, in quanto opera una rappresentazione intuitivamente simbolica che, in particolare la vignetta, propone quale metafora caricaturale. Essa, come tale, non è soggetta agli schemi razionali della verifica critica, purché attraverso la metafora, seppure paradossale, sia comunque riconoscibile, se non un fatto o comportamento storico, l’opinione almeno presunta della persona pubblica, secondo le sue convinzioni altrimenti espresse che di per sé devono essere di interesse sociale. Pertanto la satira può offrirne la rappresentazione surreale, purché rilevante in relazione alla notorietà della persona, assumendone contenuti che sfuggono all’analisi convenzionale ed alla stessa realtà degli accadimenti, ma non astrarsene sino a fare attribuzioni non vere. In via di principio, l’aperta inverosimiglianza dei fatti espressi in forma satirica esclude la loro capacità di offendere la reputazione, e dunque la satira è incompatibile con il metro della verità. Sul piano della continenza, infine, il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira, in particolare grafica, è svincolato da forme convenzionali, onde non si può applicarle il metro consueto di correttezza dell’espressione. Ma,al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, essa non può superare il rispetto dei valori fondamentali, esponendo la persona, oltre al ludibrio della sua immagine pubblica, al disprezzo (54). Perciò non può essere invocata la scriminante dell’esercizio di un diritto per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell’immagine in modo da suscitare denigrazione e dileggio (55).
Ciò che determina l’abuso del diritto è la gratuità delle espressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione; è l’uso dell’argomentum ad hominem inteso a screditare l’avversario politico mediante l’evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne le azioni (56).
Elemento soggettivo: il dolo generico
Ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico del reato di diffamazione è sufficiente il dolo generico, vale a dire la volontà dell’agente di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere l’onore o la reputazione di altro soggetto (57); ne consegue che, quando il carattere diffamatorio delle espressioni rivolte assuma una consistenza diffamatoria intrinseca – che non può sfuggire all’agente, il quale le ha usate proprio per dare maggiore efficacia al suo discorso -, non è necessaria alcuna particolare indagine sulla presenza o meno dell’elemento psicologico (58).
Il dolo nel reato di diffamazione può sussistere anche se sia noto che il fatto è vero, perché il narratore può avere la consapevolezza che la sua divulgazione o maggiore divulgazione possono ulteriormente offendere o pregiudicare la reputazione della persona offesa (59).
Secondo altra tendenza, invece, sebbene nei delitti contro l’onore non sia richiesto un dolo specifico, è pur sempre necessaria la volontà dell’evento, che è quella di recare offesa all’altrui patrimonio morale, ma tale intenzione è normalmente insita nella stessa volontà dell’azione lesiva, per cui non ha bisogno di essere provata (60).
Non hanno rilevanza il movente o la finalità dell’azione diffamatoria (61).
Nel caso di dichiarazioni diffamatorie espresse in un’intervista, perché sia integrato il dolo in capo a chi la ha concessa non è necessario un consenso specifico alla sua pubblicazione, in quanto la stessa concessione dell’intervista presuppone, salvo prova del contrario, il consenso alla diffusione delle notizie fornite al giornalista nel corso dell’incontro (62).
Offesa alla reputazione di un’entità collettiva
L’argomento è interessante per chi si ritenga offeso da un articolo di stampa non perché riferito alla sua persona, ma perché denigratorio dell’ambiente cui appartiene o in cui lavora.
Trattasi di un’ulteriore forma aggravata del reato di diffamazione a mezzo stampa, che pure a sua volta è una versione aggravata del reato di diffamazione semplice.
Soggetti passivi del reato possono essere le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute e gli enti di fatto privi di personalità giuridica, tra i quali vanno inclusi i partiti e le rappresentanze locali di essi, i corpi amministrativi e giudiziari. Infatti è concettualmente ammissibile l’esistenza di un onore sociale, collettivo, quale bene morale di tutti i soci, associati, componenti, membri come un tutto unico, capace di recepire l’offesa. La legittimazione compete allora anche ai singoli componenti quando le offese si riverberino direttamente su di essi, offendendo la loro personale dignità. Tale concorrente responsabilità presuppone però che l’offesa non si esaurisca in valutazioni infamanti che riflettano esclusivamente l’ente in quanto tale, ma investano, o attraverso riferimenti espliciti, o mediante un indiscriminato coinvolgimento nella riferibilità dell’accusa, i singoli componenti, così danneggiati nella loro onorabilità individuale (63).
La capacità di essere titolari dell’onore sociale e di essere soggetti passivi del reato di diffamazione non può essere esclusa nei confronti di entità giuridiche o di fatto – associazioni, partiti, fondazioni, comunità religiose, corpi amministrativi e giudiziari – in quanto rappresentative sia di un interesse collettivo unitario ed indivisibile in relazione alla finalità perseguita, sia degli interessi dei singoli componenti. Ne consegue che l’individuazione del destinatario dell’offesa in una determinata persona fisica, specificamente aggredita nell’onore e nella reputazione con riferimento alle funzioni svolte in un ente collettivo, non preclude la configurabilità del reato per una concorrente aggressione all’onore sociale dell’ente al quale quella persona appartiene, quando – sotto il profilo processuale – la plurioffensività del fatto lesivo sia ritualmente contestata e quando – sotto il profilo sostanziale – l’offesa sia così oggettivamente diffusiva da incidere anche sull’ente per la portata e natura dell’aggressione, le circostanze narrate, le espressioni usate, i riferimenti ed i collegamenti operati dal soggetto attivo all’attività svolta ed alle finalità perseguite dal soggetto passivo (64).
Conclusioni
Personalmente ritengo che sia opportuno, e mi azzardo a dire doveroso, che nelle città medie e grandi il Comandante della Polizia Municipale curi i buoni rapporti con gli organi di informazione. E’ attraverso questi che si può realizzare una corretta immagine del Corpo, basata sulla conoscenza e sulla comprensione del variegato e professionale lavoro che le Polizie Municipali offrono ogni giorno alle loro città. Tale impostazione è vantaggiosa anche per il giornalista, perché la Polizia Municipale costituisce una preziosa ed insostituibile fonte di informazioni su tutto quello che succede nel territorio.
Se il rapporto tra organi di informazione e Polizia Municipale è costruito su questi presupposti, non dovrebbero succedere brutte sorprese. Queste sono invece possibili quando tale rapporto è trascurato, e rimane allora spazio sui giornali per i luoghi comuni e per le lamentele prive di obiettività.
Nel rispetto delle prerogative dei referenti politici, a questi possono essere riservati i commenti e gli annunci di nuove iniziative, mentre la Polizia Municipale può riferire le notizie di cronaca ed i fatti in cui è intervenuta. Al fine di garantire la correttezza e la coerenza delle informazioni fornite, il Comandante può inoltre individuare, in sé stesso e/o in un addetto di sua fiducia, il referente ufficiale cui competa di fornire le notizie e di elaborare bollettini e comunicati stampa.
Note:
(*) Comandante della Polizia Municipale di Massa.
(1) Cass. Sez. V, n. 169472/1985.
(2) Cass. Sez. V, n. 181032/1988.
(3) Cass. Sez. V, n. 3247 del 24.03.1995.
(4) Cass. Sez. VI, n. 144484/1979.
(5) Cass. Sez. V, n. 151080/1981; Cass. Sez. V, n. 187192/1991.
(6) Cass. Sez. V, n. 2135 del 23.02.2000.
(7) Cass. Sez. V, n. 1837 del 18.01.1993.
(8) Cass. Sez. V, n. 184516/1989; Cass. Sez. V, n. 189090/1991.
(9) Cass. Civile, Sez. I, n. 11269 del 23.10.1991, n. 6148 del 22.05.1992, n. 3733 del 29.03.1995, n. 5374 del 16.05.1995, n. 5299 del 1.06.1999, n. 4599 del 11.04.2000.
(10) Cass. Sez. I, n. 185066/1990. Precedentemente la giurisprudenza aveva sostenuto che il momento consumativo del reato consistesse non nell’invio, ma nella stampa dello scritto, cosicché in caso di pubblicazione contemporanea e nello stesso luogo di un medesimo comunicato su due diversi giornali, si sarebbero realizzati due autonomi reati (Cass. Sez. I, n. 142490/1979).
(11) E precisamente il comma terzo, che in precedenza sanciva l’inappellabilità delle sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda.
(12) Risulta allo scrivente che la V Sezione penale della Suprema Corte aveva già fatto proprio questo principio, e di recente aveva respinto la questione di legittimità costituzionale avanzata dalla difesa di un direttore di giornale, sancendo che la citata modifica non violava gli articoli 3 e 24 della Costituzione.
(13) Cass. Sez. V, n. 184518/1990; Cass. Sez. V, n. 187195/1991; Cass. Sez. V, n. 891 del 5.02.1997; Cass. Sez. V, n. 2518 del 25.02.1999.
(14) Cass. Sez. III, n. 2066 del 13.02.2002.
(15) Cass. Sez. V, n. 185523 e 185965 del 1990; Cass. Sez. V, n. 1952 del 21.02.2000.
(16) Cass. Sez. Unite, n. 166252/1984; Cass. Sez. V, n. 169460/1985; Cass. Sez. V, n. 2113 del 6.03.1997; Cass. Sez. V, n. 6018 del 21.06.1997; Cass. Sez. V, n. 8848 del 1.10.1997; Cass. Sez. V, n. 12024 del 21.10.1999.
(17) Cass. Sez. V, n. 211539 del 8.05.1998; Cass. Sez. V, n. 7967 del 7.07.1998.
(18) Cass. Civ. Sez. III, n. 14334/2001.
(19) Cass. Sez. V, n. 1473 del 6.02.1998. Ha precisato la Corte che, anche se le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico, quando possano da esse desumersi elementi di valutazione sulla personalità o sulla moralità di chi debba godere della fiducia dei cittadini, non è certo la semplice curiosità del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perché è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività.
(20) Cass. Sez. V, n. 176303/1987; Cass. Sez. V, n. 8031 del 7.07.1998.
(21) Cass. Sez. V, n. 8036 del 7.07.1998.
(22) Cass. Sez. V, n. 5356 del 27.04.1999.
(23) Cass. Sez. V, n. 43483 del 3.12.2001.
(24) Cass. Sez. V, n. 12028 del 21.10.1999.
(25) Cass. Sez. VI, n. 147136 del 20.06.1980; Cass. Sez. V, n. 206793 del 14.06.1996; Cass. Sez. V, n. 41135 del 15.10.2001.
(26) Cass. Sez. V, n. 206793 del 14.06.1996.
(27) Cass. Sez. V, n. 10332 del 13.10.1995.
(28) Cass. Sez. V, n. 4000 del 12.04.1995.
(29) Cass. Sez. V, n. 3236 del 24.03.1995.
(30) Corte d’Appello Milano, Sez. VI civile, n. 3445 del 13.12.1996.
(31) Cass. Sez. V, n. 935 del 25.01.1999.
(32) Idem come sopra, ed inoltre Cass. Sez. V, n. 2895 del 3.03.1999; Cass. Sez. V, n. 3477 del 17.03.2000.
(33) Cass. Sez. V, n. 5941 del 22.05.2000.
(34) Cass. Sez. V, n. 178531/1987; Cass. Sez. V, n. 11199 del 26.10.1998.
(35) Cass. Sez. V, n. 6548 del 3.06.1998.
(36) Cass. Sez. V, n. 12588 del 28.12.1995.
(37) Cass. Sez. V, n. 8908 del 31.07.1998.
(38) Cass. Sez. V, n. 160381/1983; Cass. Sez. V, n. 171283/1985; Cass. Sez. V, n. 173847/1986; Cass. Sez. V, n. 6925 del 20.02.2001.
(39) Corte d’Appello Milano, Sez. VI civile, n. 3445 del 13.12.1996.
(40) Cass. Sez. V, n. 9839 del 17.09.1998 ; Cass. Sez. V, n. 10372 del 1.09.1999.
(41) Cass. Sez. III, n. 2066 del 13.02.2002.
(42) Cass. Sez. I, n. 2401 del 11.03.1995; Cass. Sez. V, n. 5738 del 18.05.2000.
(43) Cass. Sez. V, n. 169151/1985; Cass. Sez. V, n. 8035 del 7.07.1998.
(44) Cass. Sez. V, n. 6062 del 25.05.1995.
(45) Cass. Sez. V, n. 2144 del 23.02.2000.
(46) Cass. Sez. V, n. 5192 del 22.04.1999.
(47) Cass. Sez. V, n. 7498 del 27.06.2000.
(48) Idem come sopra.
(49); Cass. Sez. VI, n. 773 del 21.01.1999.
(50) Cass. Sez. VI, n. 773 del 21.01.1999.
(51) Cass. Sez. V, n. 5313 del 26.04.1999; Cass. Sez. V, n. 7498 del 27.06.2000.
(52) Cass. Sez. V, n. 1618 del 17.02.1995; Cass. Sez. VI, n. 773 del 21.01.1999.
(53) Sulla stessa linea Cass. Sez. III, n. 2733 del 25.02.2002.
(54) Cass. Sez. V, n. 13563 del 22.12.1998.
(55) Cass. Sez. V, n. 2128 del 23.02.2000.
(56) Cass. Sez. V, n. 7990 del 7.07.1998.
(57) Cass. Sez. V, n. 162214/1983; Cass. Sez. V, n. 185119/1990; Cass. Sez. V, n. 11663 del 16.12.1997.
(58) Cass. Sez. V, n. 11663 del 16.12.1997.
(59) Cass. Sez. Unite, n. 141867/1978.
(60) Cass. Sez. V, n. 157440/1983.
(61) Cass. Sez. V, n. 169461/1985; Cass. Sez. VI, n. 189835/1992.
(62) Cass. Sez. I, n. 32447 del 29.08.2001.
(63) Cass. Sez. V, n. 145338/1980; Cass. Sez. V, n. 177953/1987; Cass. Sez. V, n. 189901/1992.
(64) Cass. Sez. V, n. 4982 del 27.04.1998.
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