Abstract
In un interessantissimo testo del Sidoti ([1]), ci viene ricordato che l’investigazione è sia un raffinato momento conoscitivo, sia un’indispensabile attività processuale, sia una significativa funzione di controllo democratico: soprattutto, di ciò di cui non si può investigare si deve tacere.
Insomma, con l’investigazione si attua una sorta di difesa nei confronti della nostra umanità, attraverso una drastica delimitazione dell’area dell’ipotizzabile, del dicibile, dell’investigare, appunto.
Non a caso il Beccaria percepisce assai prima di noi (ma ancor oggi, con ingiustificabile ritardo consapevole) che il freno migliore per i delitti è costituito non dalla crudeltà delle pene, ma dalla infallibilità di esse.
Ebbene, sentiamo spesso parlare proprio della fallibilità delle pene, magari scaricando su qualche giudice di pace l’errata interpretazione del fatto oggetto della nostra investigazione; magari, da un’analisi più attenta di quella stessa investigazione oggetto di giudizio, ci rendiamo pur conto che qualcosa è andato storto e forse non c’è stata troppa attenzione nell’investigazione ovvero, nella spogliazione di tutto ciò che falsa la verità di un fatto di rilevanza giuridica…
E già, perché va ricordato che quella verità che è regolata dalle leggi, non è la verità storica, ma è la verità giuridica: dunque, sottoposta alla legge dell’obiettività ma, non da meno, alla legge della regola giuridica, necessaria per stabilire la certezza dell’obiettività del fatto ovvero della raggiungibilità di un fine predeterminato.
IL MOMENTO CONOSCITIVO
Se è vero come è vero che la investigazione è un raffinato momento conoscitivo, è ben evidente l’esigenza di suscitare in noi, operatori del diritto, la pretesa di conoscere ciò che accade attorno. Ebbene, questo è un fatto umano. Talmente umano, che la curiosità è elemento discriminante dell’uomo dal resto delle specie animali.
Il tutto sarebbe positivo, se però non vi fosse una esasperazione della ricerca della conoscenza e dell’ignoto, che corrisponde a quella “malsana” esigenza di darci delle risposte, ad ogni costo: sino al paradosso di doverle inventare.
E’ necessario essere consapevoli della nostra fallibilità conoscitiva: siamo fallibili nella conoscenza, perché non è facile conoscere, se non avendo delle premesse culturali di base; siamo fallibili nel giungere ad una conclusione, perché la forza attrattiva della conclusione è abbastanza forte come quella del bisogno di conoscenza.
Ma siamo fallibili, perché profondamente ignoranti: e quanto più conosciamo, tanto più è vasta la consapevolezza della nostra ignoranza. Ma tale consapevolezza è il valore investigativo più grande, così come per Socrate, quello dell’uomo, che sa di non sapere.
L’ATTIVITA’ PROCESSUALE
Siamo curiosi per natura.
Ma come operatori del diritto la nostra curiosità, il nostro bisogno di conoscenza non è vago ma è finalizzato. Quello che acquisiamo, sarà poi rappresentato in un momento successivo che è quello del processo (in senso assai lato, naturalmente).
Allora, non è importante soltanto conoscere il nostro mondo professionale e quello che ci gira attorno; ma è indispensabile comprendere come nel processo questo mondo sarà rappresentato. L’oggetto di prova, non sarà tutto quello che noi abbiamo osservato ed acquisito per certo, ma il modo con cui abbiamo osservato ed acquisito quanto potrà divenire poi oggetto di prova e dunque, elemento obiettivo, tramite il quale rendere certo il fatto.
IL CONTROLLO DEMOCRATICO
Sempre dal Prof. Sidoti, impariamo che non c’è democrazia senza investigazione e, quanto più c’è democrazia, tanto più c’è investigazione.
Allora è chiaro che la nostra presenza, come operatori del diritto può ottenere due risultati definitivi: possiamo fare la nostra parte, così come la farebbe un manichino che veste un uniforme, ma possiamo anche scegliere di mettere un cervello ed un’anima dentro quella uniforme.
Solo in questo modo possiamo contribuire a garantire la democrazia nel nostro Paese non già e non solo come governo di un popolo ma, piuttosto, come governo delle Regole che questo Popolo si è dato: comprese quelle che fanno di un fatto storico, una prova processuale.
DI CUI NON SI PUÒ INVESTIGARE SI DEVE TACERE
Siamo giunti a conclusione di questa riflessione estiva… ma questo non è frutto di un colpo di calore!
Giunti a conclusione per guardarci in faccia e dirci l’un l’altro che c’è un codice della strada e ci sono tante regole scritte in questo codice.
Senz’altro fallibili e migliorabili… viva Dio!
Ma queste regole ci sono, esistono e vanno applicate.
Sono le regole fatte dal Popolo, per governare la sicurezza della circolazione stradale.
Sono le regole necessarie a garantire ad un cittadino il suo sacrosanto diritto di circolare liberamente ma, senza che dal libero esercizio di questo diritto fondamentale ne venga meno altro, che è il diritto alla salute, che è diritto di tutti e di ciascuno in particolare.
Diritto alla circolazione, vuol dire diritto a spostarsi sulla strade per meglio raggiungere luoghi di villeggiatura o di lavoro ma, certamente, non anche il diritto di scorrazzare anticipando la nostra come l’altrui dipartita da questo mondo e per l’altro mondo.
Non neghiamo l’evidenza.
Ho come l’impressione che l’attività di polizia stradale, sia affidata sempre più spesso ai semafori intelligenti, ai controllori del traffico in automatico, ai rilevatori di infrazioni elettronici: strumenti che producono “prove certe” (quasi mistificando un positivismo ed uno scientismo che ha già dimostrato in secoli scorsi e trascorsi tutta la fallibilità della scienza, se non adeguatamente ponderata dal coraggio della ragione) ma che raccontano una verità che non si può investigare e della quale, dunque, si dovrebbe solo tacere.
Certamente, dietro quell’apparente rilievo fotografico, non c’è il conducente indisciplinato che buca il rosso o scorrazza nella ZTL o, ancora, che “vola” ai 150 km/h in una strada urbana: c’è solo il misterioso pilota di formula uno fuor di pista… e di cervello! Formalmente identificato a posteriori nel nonno scavezzacollo, nel de cuius autocertificato o chissà quale altro prestanome di turno.
Qui non vince il coraggio della ragione, ma solo l’affermazione di un principio che minaccia il valore delle regole democratiche: il farla da furbo.
Un’affermazione di biasimevole coraggio, spesso esportata, quasi a richiamare l’attenzione di proseliti piloti che possono farla facilmente franca: quindi ci provano.
Troppi la fanno da furbo e magari, un po’ di responsabilità è proprio di quegli odierni amministratori “positivisti” che fanno della ragione di cassa, la loro ragione di vita; ma probabilmente è colpa anche di chi, con troppa disinvoltura, accetta questa regola economica per cui vale la pena di monetizzare una o più vite umane, per avere meno problemi in strada ed in ufficio.
Anche per noi vale questa regola dell’investigazione affinché taciamo, tutto ciò che non è investigabile, in quanto non conoscibile, in quanto costruito fuori dalle regole di governo della prova, in quanto costruito non come garanzia del sistema democratico.
Allora quella che mi faccio, a me, prima che ad altri, è una raccomandazione: non accontentiamoci della nostra esperienza professionale, del nostro fiuto, della nostra certezza di aver capito tutto.
Oh, come è difficile capire, soprattutto quando in conseguenza delle nostre certezze qualcuno perde una porzione di libertà.
Impegniamoci a capire, a conoscere, ad investigare, perché i furbi non la facciano franca e chi sbaglia – ma sbaglia davvero – paghi e paghi in modo esemplare.
Impegniamoci a far ragionare di più i nostri governanti ed amministratori; a convincerli che si può far cassa, ma che quell’arricchimento di giustizia – anche economica – deve essere certo e colpire chi procura danno allo Stato ed alle regole democratiche.
Allora, lasciamo fare il lavoro sporco al semaforo (che per natura, non è intelligente), ma il cervello mettiamolo noi: mettiamo quello che la natura, con molta gratuità e umiltà ci ha donato.
Per essere usato, direttamente, senza che una macchina sostituisca l’uomo come neppure Dio ha fatto nella storia del genere umano.
[1] F. Sidoti, Criminologia e investigazione, GIUFFRE’ EDITORE MILANO, 2006
[2] Funzionario di Polizia Municipale ed attestato tecnico del segnalamento al Politecnico di Milano; iscritto all’albo dei docenti della Scuola di Polizia Locale dell’Emilia Romagna e dell’Istituto Superiore Operatori di Polizia Locale. Consigliere Regionale ANCUPM per la provincia di Lucca e Referente Locale A.S.A.P.S. nel Comune di Forte dei Marmi.
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