La diffusione dei dati clinici a mezzo stampa

 

Il Garante per la protezione dei dati personali è stato investito in merito ad un reclamo2 riguardante la pubblicazione di un servizio giornalistico relativo allo stato di salute di un parlamentare, con annessa pubblicazione di parte della cartella clinica, nella fattispecie si trattava della scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.).

L’interessato, id est il deputato, ha sostenuto che il fine della pubblicazione dei propri dati sanitari sarebbe stato quello di supportare la tesi secondo cui il suo stato di salute non avrebbe legittimato una condizione di incompatibilità con la detenzione carceraria.

La testata giornalistica ha giustificato il proprio agire alla luce di una denuncia alla Procura della Repubblica fatta dal Primario dell’Ospedale che si era rifiutato di certificare all’onorevole una diagnosi su di una patologia da lui non riscontrata.

La problematica in questione si innesta sul più ampio tema del rapporto tra libertà di cronaca e diritto alla riservatezza sul quale l’Autority è più volte intervenuta, trovandosi a dovere contemperare due opposti interessi, entrambi di rango costituzionale: la privacy garantita dall’art. 2 della Costituzione e il diritto di cronaca, tutelato dall’art…21.. della Costituzione.

Mauro Paissan, componente dell’Autority per la protezione dei dati personali, a tale proposito – con una felice sintesi – ha scritto: “Libertà d’informazione da una parte e, dall’altra, rispetto della dignità e degli altri diritti fondamentali di ogni cittadino: il rapporto tra giornalismo e privacy si situa sull’ostico crinale del bilanciamento tra valori e diritti diversi. La normativa europea e nazionale in materia si fonda sulla compatibilità tra libertà di cronaca e diritti del cittadino (del cittadino oggetto della notizia e del cittadino lettore, telespettatore o ascoltatore). Costanti sono però le frizioni.”

Sulla materia ha fatto luce anche il Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica che ha previsto “che la sfera privata delle stesse persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve venire rispettata se le notizie o i dati non sono essenziali (art.6).

Il Codice in materia di trattamento dei dati personali contiene, a sua volta, un principio base che serve a fare luce su quelli che sono i vincoli alla attività di informazione svolta dal giornalista, ci si riferisce al principio di necessità, di cui all’art. 3, che stabilisce: “1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.”

Nel corso degli anni si è assistito, quindi, ad un affinamento della elaborazione sia giurisprudenziale sia dottrinaria per arrivare a stabilire il seguente principio di massima che deve servire all’operatore così come alla magistratura per valutare i casi che vengono, di volta in volta, prospettati: la prevalenza del diritto alla riservatezza su quello di cronaca è previsto nel caso in cui il soggetto interessato sia un privato cittadino, al contrario se l’interessato riveste un ruolo pubblico allora la riservatezza si comprime per fare spazio al diritto di cronaca.

Il Codice deontologico dei giornalisti, a tale proposito, stabilisce infatti che “la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti” (articolo 6, non a caso titolato “Essenzialità dell’informazione”).

Nell’esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali (articolo 9).

Un parallelismo può essere compiuto, a questo punto, tra l’art. 2 del Codice della privacy e l’art. 1 del Codice deontologico dei giornalisti, infatti nel primo si parla di “…rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”, mentre nel secondo si afferma che “Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa”.

Questa opera di affinamento, pertanto, è stata resa possibile anche grazie alla redazione del Codice deontologico che ha fatto proprie sia la finalità di “contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa” e sia la specificità del trattamento dei dati personali in ambito giornalistico rispetto al trattamento operato da banche dati o da altri soggetti. (Questo per motivare il “trattamento di favore”, rispetto alle regole generali, riservato a chi fa informazione.)

In base a quanto stabilito dall’art. 4 del Codice per la Privacy, esiste una differenza sostanziale a seconda che il dato personale venga comunicato o diffuso:

 

COMUNICAZIONE

DIFFUSIONE

l) “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu’ soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

 

La attività de giornalista è stata oggetto di disciplina anche da parte del Codice in materia di protezione dei dati personali – adottato con Decreto Legislativo n. 196/03 – attraverso l’art. 136 – (Finalità’ giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero) in base al quale “la raccolta e la diffusione di dati personali possono avvenire anche senza il consenso dell’interessato, nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, del requisito dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”.

Per tornare al caso in questione, l’apertura di una indagine da parte della Procura ha indotto il Garante a ritenere il fatto di rilievo pubblico e, di conseguenza, la pubblicazione di dati relativi alla salute dell’interessato in sintonia con lo spirito che domina il Codice.

Ragion per cui risulterebbero rispettati sia i principi di pertinenza e di non eccedenza e “la loro diffusione lecita, anche se sarebbe stato opportuno non pubblicare la fotografia della scheda di dimissione ospedaliera, essendo il contenuto di questa riportato, comunque, nella denuncia del primario”.

Da successivi accertamenti condotti dal Garante, peraltro non evidenziati in sede di reclamo, è emersa la pubblicazione del referto di un esame contenente i risultati delle relative analisi cliniche (il testo è tuttora presente sul sito on line del giornale) che l’Autorità ha ritenuto eccedente alla luce della normativa di settore oltre che “non giustificata sul piano dell’essenzialità dell’informazione rispetto al fatto in questione”.

Il Garante ha, pertanto, osservato che se da un lato è lecita la pubblicazione dei dati personali contenuti sul quotidiano dall’altra ha rilevato la eccedenza del trattamento sui dati clinici contenuti nel referto dell’esame eco doppler ed ha disposto che il titolare del trattamento provvedesse alla “rimozione dalle pagine della testata on line dei dati personali di carattere clinico dell’onorevole (omissis)”.

Certamente questa pronuncia da parte del Garante, a fronte del reclamo di un cittadino, non sarà l’ultima in materia ma, comunque, permette di delineare un percorso sufficientemente lineare entro il quale chi svolge l’attività giornalistica è tenuto ad agire.

 

2 Segnalazione / Reclami del 13 gennaio 2011, avente ad oggetto: Giornalismo: essenzialità dell’informazione e diffusione di dati clinici.

Modesti Giovanni

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