La disciplina delle cooperative di credito contenuta nel testo unico bancario (decreto legislativo n° 385 del 1993)

In questo articolo analizziamo la disciplina fondamentale delle cooperative di credito, banche di credito cooperativo e banche popolari, contenuta negli articoli da 28 a 37 (con un rinvio anche agli artt. 56 e 57) e da 150 a 150-bis del Decreto Legislativo n° 385 del 1993, il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB).

L’art. 28 del TUB prevede che “l’esercizio dell’attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari ed alle banche di credito cooperativo” disciplinate dagli artt. da 29 a 37 sempre del TUB (1° comma).

A queste particolari tipologie di banche non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all’autorità governativa dal Codice Civile e dal Decreto Legislativo n° 220 del 2002 per cui per la vigilanza su di esse sono competenti il Ministero dell’Economia (già Ministero del Tesoro) e, soprattutto, la Banca d’Italia (2° comma).

Al fine della possibilità di usufruire delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste per le cooperative a mutualità prevalente, sono considerate tali le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall’art. 2514 c.c. ed il requisito dell’operatività prevalente coi soci prevista dall’art. 35 TUB, cioè l’esercizio del credito prevalentemente a favore dei soci (comma 2°-bis). A tale scopo, le banche di credito cooperativo, (ma non le banche popolari) hanno l’obbligo di uniformare l’atto costituivo e lo statuto ai requisiti previsti dall’art. 2514 c.c., come richiesto dal 4° comma dell’art. 150-bis TUB, e di iscriversi all’Albo delle società cooperative, ai sensi dell’art. 223 – terdecies disp. att. c.c. Di conseguenza, mentre le banche di credito cooperativo non possono che essere cooperative a mutualità prevalente (salvo l’eccezione sulla prevalente operatività coi soci che vedremo in seguito in questo paragrafo), le banche popolari possono essere sia cooperative a mutualità prevalente che cooperative a mutualità non prevalente (è il caso più frequente nella pratica), dato che il requisito della prevalente operatività coi soci e l’obbligo di contenere nello statuto i requisiti rischiesti dall’art. 2514 c.c. per le cooperative a mutualità prevalente sono previsti dalla legge solo per le Banche di credito cooperativo.

Cominciamo con l’esaminare la disciplina delle banche popolari.

Esse, ai sensi del 1° comma dell’art. 39 del Dlgs 385/1993, devono essere costituite in forma di società cooperativa per azioni. Ciò comporta che ad esse si applicano, per quanto non espressamente previsto dalle norme specifiche del TUB e da quelle sulle società cooperative (eccetto quelle elencate dall’art. 150-bis del TUB, che esamineremo alla fine di questo articolo, ed escluso il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n° 1577 del 1947 che, ai sensi del 4° comma dell’art. 29 TUB non si applica alle banche popolari), le norme previste, in primo luogo dal Codice Civile, sulla società per azioni. In secondo luogo, da questa disposizione deriva che la responsabilità patrimoniale dei soci di una banca popolare è limitata a quanto da essi conferito nel capitale sociale, che è ripartito, appunto, in azioni. Ricordiamo che, comunque, con la riforma della disciplina della società cooperativa del 2003 è scomparsa la società cooperativa a responsabilità illimitata e che dal 1° Gennaio 2004 tutte le società cooperative sono a responsabilità limitata, come previsto dall’art. 2518 c.c.

Le azioni di una banca popolare devono avere un valore nominale non inferiore a due Euro, la nomina dei membri dei suoi organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali, cioè all’assemblea dei soci od all’organo amministrativo, secondo quanto previsto dalla legge e, soprattutto, dallo statuto o, se unico atto, dall’atto costitutivo (2° e 3° comma dell’art. 28 TUB).

L’art. 30 del TUB stabilisce che ogni socio di una banca popolare ha diritto ad un solo voto in assemblea, qualunque sia il numero delle azioni da lui possedute. Nessun socio può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale. La banca, non appena rileva il superamento di tale limite, contesta la violazione del divieto al socio detentore delle azioni che deve alienare quelle eccedenti entro un anno dalla contestazione. Trascorso tale termine, i diritti patrimoniali relativi a tutte le azioni detenute dal socio (in primo luogo, la percezione dei dividendi o della rivalutazione ad esse attribuiti) maturati fino all’alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca. Questo non vale per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM – fondi comuni) per i quali valgono i limiti relativi al possesso di azioni previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi (1°, 2° e 3° comma).

Il numero minimo dei soci di una banca popolare non può essere inferiore a duecento. Se il numero dei soci diventa inferiore a duecento, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno con nuovi soci, altrimenti la banca è posta in liquidazione (4° comma).

Le delibere del consiglio di amministrazione (o dell’amministratore unico, se non c’è il consiglio di amministrazione, cioè l’organo amministrativo pluripersonale) di una banca popolare che rigettano una domanda di ammissione a socio devono essere motivate in base “all’interesse della società, alle prescrizioni statutarie ed allo spirito della forma cooperativa”, vale a dire al suo scopo mutualistico nell’attività bancaria (che il 1° comma dell’art. 5 TUB definisce come “la raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito” svolta in forma imprenditoriale). Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione dell’aspirante socio su richiesta del collegio dei probiviri (organo che, pertanto, deve essere presente nell’organizzazione di una banca popolare, almeno con la funzione che stiamo descrivendo), costituito ai sensi dello statuto (o dell’atto costitutivo, se unico atto) e integrato da un rappresentante dell’aspirante socio. L’istanza di revisione della delibera del consiglio di amministrazione che rigetta una domanda di ammissione a socio deve essere presentata al collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della deliberazione stessa e questo deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta (5° comma). Da quanto esposto finora si deduce che la delibera del consiglio di amministrazione che ammette un nuovo socio può anche non essere motivata. Questa norma sul rifiuto di amminissione di un nuovo socio si applica anche alle banche di credito cooperativo.

Infine, coloro ai quali l’organo amministrativo della banca popolare abbia rifiutato l’ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale (per esempio, percepire i dividendi) relativi alle azioni possedute, fermo restando il divieto di possederne in misura eccedente lo 0,50% del capitale sociale, che abbiamo visto sopra (6° comma).

La Banca d’Italia, nell’interesse dei creditori oppure per esigenze di rafforzamento patrimoniale o a fini di razionalizzazione del sistema bancario, può autorizzare la trasformazione di una banca popolare (quindi una cooperativa) in una società per azioni normale, cioè che non sia anche una cooperativa, oppure una fusione a cui prende parte anche una banca popolare e da cui risulta una società per azioni normale (art. 31, 1° comma).

Le deliberazioni assembleari per la trasformazione o la fusione di una banca popolare sono assunte con le maggioranze, di solito qualificate, previste dagli statuti per le modifiche delle clausole statutarie. Nel caso in cui, per tali modifiche, lo statuto preveda delle maggioranze differenziate, sia applica quella meno elevata. Nel caso di trasformazione o di fusione di una banca popolare, inoltre, è fatto salvo il diritto di recesso dei soci (2° comma).

In questi casi si applicano, inoltre, gli artt. 56 e 57 del TUB. L’art. 56 prevede che la banca popolare non può iscrivere nel Registro delle Imprese una modifica del suo statuto (o atto costitutivo, se unico atto) se prima la Banca d’Italia non ha accertato che essa non contrasta col principio della sana e prudente gestione della banca stessa fissato dall’art. 5 TUB.

Lo stesso accertamento preventivo deve essere effettuato sempre dalla Banca d’Italia ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese del progetto di fusione o di quello di scissione di una banca popolare (o per il solo progetto di fusione di una banca di credito cooperativo) e delle deliberazioni dell’assemblea dei soci che abbiano apportato modifiche a questi progetti. La Banca d’Italia deve in questo caso autorizzare le fusioni o le scissione alle quali prendono parte delle banche (sia che abbiano forma di società cooperativa sia che abbiano una forma societaria diversa) che non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione delle loro attività (e fatte salve le norme del Decreto Legislativo n° 356 del 1990 sulla disciplina del gruppo creditizio) (art. 57, 2° e 1° comma, TUB).

La fusione può essere attuata dopo quindici giorni dall’iscrizione del progetto di essa nel Registro delle Imprese. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo (ipoteche, pegni, fideiussioni, avalli, ecc.) da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche partecipanti a fusioni o scissioni (da cui risultano la costituzione di una nuova banca o di due o più nuove banche scisse) conservano la loro validità ed il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità od annotazione, a favore, rispettivamente, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento del rapporto giuridico (contratto) garantito a seguito della scissione (3° e 4° comma).

Ribadiamo che l’art. 57 TUB si applica anche alle fusioni a cui partecipano banche di credito cooperativo.

Le banche popolari devono destinare almeno il 10% degli utili netti annuali (cioè dell’importo degli utili prima del pagamento delle imposte) a riserva legale. La quota degli utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci (ed, ovviamente, a quella parte di utili destinata al pagamento dell’IRES – Imposta sui redditi delle società), è destinata a beneficenza o assistenza (art. 32 TUB). E’, quindi, con la destinazione degli utili a riserva che si possono utilizzare questi ultimi per capitalizzare ed autofinanziare le banche popolari.

Sia gli statuti delle banche popolari che quelli delle banche di credito cooperativo possono prevedere, determinandone i criteri, la possibilità della ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto dall’art. 2545-sexies c.c. (6° comma dell’art. 150-bis TUB). I ristorni sono i vantaggi attribuiti dalla società cooperativa ai soci cooperatori in relazione alla loro partecipazione allo scambio mutualistico (o, il che è lo stesso, all’attività della società).

Passiamo ora alla disciplina delle banche di credito cooperativo (BCC).

Anche esse devono essere costituite in forma di società cooperativa per azioni. Da ciò consegue che la responsabilità patrimoniale dei soci di una BCC è limitata a quanto da essi conferito nel capitale sociale, che è ripartito appunto in azioni. La denominazione di queste banche deve contenere l’espressione “credito cooperativo”. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo di una BCC spetta esclusivamente ai competenti organi sociali, cioè all’assemblea dei soci od all’organo amministrativo, secondo quanto previsto dalla legge e, soprattutto, dallo statuto o, se unico atto, dall’atto costitutivo. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a 25 Euro né superiore a 500 Euro (art. 33 TUB). Fanno eccezione a quest’ultima norma le banche di credito cooperativo costituite prima del 22 Febbraio 1992 (art. 150, 3° comma, TUB)

Il numero minimo dei soci di una BCC non può essere inferiore a duecento. Qualora il numero dei soci scenda sotto a questo limite, la compagine sociale deve essere reintegrata con nuovi soci entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione. Per essere soci di una BCC è necessario risiedere (per le persone fisiche), avere sede (per le persone giuridiche o per gli enti privi di personalità giuridica) od operare (cioè lavorare, in forma dipendente od autonoma, per esempio come imprenditore) con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa (sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche o per gli enti privi di personalità giuridica) (art. 34, 1° e 2° comma).

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi 50.000 Euro (3° e 4° comma).

Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. E’, questo. il requisito dell’operatività prevalente coi soci che è obbligatorio per le BCC, ma non per le banche popolari. La Banca d’Italia può però autorizzare, per periodi determinati, le singole BCC ad una operatività prevalente a favore di soggetti che non siano soci, unicamente quando sussistano ragioni di stabilità dell’attività della singola BCC (art. 35, 1° comma).

Gli statuti delle BCC devono contenere le norme relative alle attività, alle operazioni di raccolta e di impiego del risparmio ed alla competenza territoriale (cioè sulla definizione dell’area in cui la BCC può esercitare l’attività bancaria), determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d’Italia (2° comma).

Le BCC devono destinare almeno il 70% degli utili netti annuali a riserva legale. Un’altra quota degli utili netti annuali deve, inoltre, essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge (il 4° comma dell’art. 11 della Legge 59/1992 fissa tale misura al 3% degli utili netti annuali). La quota di utili che resta dopo queste destinazioni e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci come dividendo deve essere assegnata a fini di beneficenza o di mutualità (per esempio, in quest’ultimo caso, per erogare ai soci dei crediti agevolati) (art. 37).

La Banca d’Italia può autorizzare, nell’interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità delle imprese bancarie coinvolte (cioè per sottrarle al rischio di una crisi attuale o potenziale), fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni (che non siano, ovviamente, cooperative) (art. 36, 1° comma).

Le deliberazioni assembleari per la fusione di una BCC con altre banche sono assunte con le maggioranze, di solito qualificate, previste dagli statuti per le modifiche delle loro clausole. Nel caso in cui, per tali modifiche, lo statuto preveda delle maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. Nel caso di fusione di una BCC, inoltre, è fatto salvo il diritto di recesso dei soci (2° comma).

Come abbiamo visto in precedenza, alle fusioni a cui partecipano banche di credito cooperativo si applica l’art. 57 TUB (3° comma). Inoltre, ad esse si applica l’art. 2545-undecies c.c. sulla devoluzione del patrimonio e sul bilancio di trasformazione della BCC (art. 150-bis, 5° comma, TUB)

Inoltre, dobbiamo segnalare che, ai sensi del 4° comma dell’art. 150 TUB che modifica il 3° comma dell’art. 21 della Legge n° 59 del 1992, alle banche di credito cooperativo si applicano gli artt. 2 (relazione degli amministratori e dei sindaci), 7 (rivalutazione delle quote o delle azioni), 9 (rimborso del sovrapprezzo delle azioni), 11 (fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione), 12 (costituzione di questi fondi mutualistici), 14, 4° comma (numero minimo dei soci per i consorzi di società cooperative), 18, 3° e 4° comma, e 21, commi 1° e 2° (recepimento delle norme della Legge 59/1992 negli statuti delle società cooperative), della Legge 59/1992.

Ai sensi poi del 1° comma dell’art. 150-bis TUB, alle banche popolari ed alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del Codice Civile: artt. 2346, 6° comma (strumenti finanziari senza diritto di voto nell’assemblea degli azionisti emessi dalla società a fronte dell’apporto di opere e servizi da parte dei soci), 2349, 2° comma (strumenti finanziari diversi dalle azioni emessi dalla società a favore dei suoi dipendenti), 2513 (criteri per la definizione della mutualità prevalente), 2514, 2° comma (maggioranze assembleari per introdurre negli statuti i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente), 2519, 2° comma (applicabilità alle cooperative delle norme sulla società a responsabilità limitata), 2522 (numero dei soci), 2525 1°, 2°, 3° e 4° comma (disciplina delle quote e delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale delle cooperative), 2526 (soci finanziatori ed altri sottoscrittori di titoli di debito), 2527, 2° e 3° comma (requisiti dei soci), 2528, 3° e 4° comma (procedura di ammissione dei nuovi soci), 2530 2°, 3°, 4° e 5° comma (trasferibilità delle azioni), 2538, 2° comma, secondo periodo, 3° e 4° comma (assemblea dei soci), 2540, 2° comma (assemblee separate per le cooperative con un alto numero di soci), 2541 (assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari, cioè delle obbligazioni emesse dalla cooperativa), 2542, 1° e 4° comma (consiglio di amministrazione), 2543 (organo di controllo), 2544, 2° comma, primo periodo e 3° comma (sistemi di amministrazione della cooperativa), 2545-bis (diritti dei soci), 2545 quater (riserve legali, statutarie e volontarie), 2545-quinquies (diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori), 2545-octies (perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente), 2545-decies (trasformazione della cooperativa), 2545-undecies 3° comma (divieto di procedere alla trasformazione della cooperativa che non sia stata sottoposta a revisione da parte dell’autorità di vigilanza nell’anno precedente), 2545-terdecies (insolvenza della cooperativa), 2545-quinquiesdecies (controllo giudiziario), 2545-sexiesdecies (gestione commissariale), 2545-septiesdecies (scioglimento per atto dell’autorità) e 2545-octiesdecies (sostituzione dei liquidatori).

Infine, alle banche popolari non si applicano gli artt. 2512 (definizione di cooperativa a mutualità prevalente), 2514 (requisiti delle cooperative a mutualità prevalente) e 2530, 1° comma (trasferibilità delle azioni del socio condizionata all’autorizzazione degli amministratori), c.c., mentre alle banche di credito cooperativo si applica sempre l’art. 2514, 1° comma, c.c. per cui gli statuti di queste ultime devono contenere i requisiti richiesti dalla legge per essere una cooperativa a mutualità prevalente (art. 150-bis, 2° e 4° comma, TUB).

 

Visconti Gianfranco

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