La disciplina sulla riproduzione fonografica o audiovisiva nel processo penale

1. Premessa normativa

Come sancito dall’art. 141-bis c.p.p., introdotto con l’art. 2, legge n. 332/1995: “Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell’interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti“.

Tale norma è collegata con l’art. 139 c.p.p., disciplinante la riproduzione fonografica o audiovisiva: “La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all’amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell’ausiliario che assiste il giudice. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione. Nella parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intellegibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all’amministrazione dello Stato. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del procedimento“.

Dall’analisi superficiale di tali citate norme si evince come:

a) la suddetta riproduzione dev’essere effettuata da personale tecnico giudiziario e sotto la direzione del giudice, che può affidarla ad una persona estranea all’amministrazione o non farla effettuare se le parti vi consentono;

b) si redige verbale nel momento in cui si effettua la riproduzione fonografica;

c) le registrazioni e le trascrizioni sono unite agli atti del procedimento;

d) nel caso in cui si debba svolgere interrogatorio di persona detenuta fuori dall’udienza, esso dev’essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità con i mezzi di riproduzione fonografica ed audiovisiva e se indisponibili tali mezzi, si procederà a perizia o consulenza tecnica (inoltre, in tal caso, la trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti).

 

2. La posizione della Suprema Corte nella Sent., ss.uu., n. 39061/2009

2.1. La massima della Suprema Corte

In tema di documentazione degli atti mediante riproduzione audiovisiva o fonografica, interrogatorio di persona in stato di detenzione ed inutilizzazione nei confronti dei terzi, la Sent. Cass. pen., ss.uu., n. 39061/2009 sancisce che:

a) la riproduzione fonografica o audiovisiva dell’interrogatorio della persona detenuta, svolto fuori dall’udienza, è prescritta dall’art. 141-bis c.p.p. anche con riferimento alla documentazione delle dichiarazioni rese erga alios, a pena di inutilizzabilità delle stesse sia nei confronti del dichiarante, sia nei confronti dei terzi;

b) la mancanza della trascrizione della riproduzione fonografica e audiovisiva dell’atto non importa alcun vizio processuale, né in termini di inutilizzabilità né di nullità;

c) non compete alla Suprema Corte, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistono cause di inutilizzabilità o invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implicano la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente;

d) nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale, al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l’eccezione, si accompagna l’ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale.

 

2.2. Il fatto storico nella sentenza de quo

Con sentenza in data 12/12/2003, il G.U.P. del Tribunale di Velletri dichiarava colpevole di tre episodi di reati di rapina aggravata commessi in concorso e detenzione illegittima di arma bianca, in continuazione di reato, e lo condannava a 40 mesi di reclusione e 1.000,00 € di multa.

Con impugnazione, la pena veniva ridotta a 20 mesi e 800,00 € di multa.

In Cassazione, si adducevano 2 motivi:

a) la nullità della notificazione dell’avviso dell’udienza del giudizio abbreviato, nei due gradi di giudizio precedenti, determinando la violazione degli artt. 161, 162 comma 1 e 179 c.p.p. e dell’art. 6 CEDU;

b) l’interrogatorio dell’imputato detenuto sul quale si basava l’affermazione di responsabilità penale, si era svolto senza l’osservanza delle formalità di cui all’art. 141-bis c.p.p., poichè mancavano sia la trascrizione delle operazioni svolte sia l’indicazione dell’ausiliario tecnico addetto alla registrazione e trascrizione (pertanto, erano inutilizzabili).

La Sez. Pen. II, con ordinanza del 17/3/2009, precisava che:

1) il punto a) della presente appariva infondato, in quanto le notificazioni erano state ritualmente tentate presso il domicilio indicato dall’imputata all’atto di scarcerazione e che, nom essendo stata ivi reperita, legittimamente gli atti erano stati notificati mediante consegna al difensore, a norma dell’art. 161, comma 4 c.p.p.;

2) il punto b) della presente appariva fondato nella misura di un contrasto di giurisprudenza, richiamando la Sent. Cass. pen., ss.uu., 25/03/1998 (D’Abramo), con la quale s’affermava che “qualunque dichiarazione resa in sede d’interrogatorio (…) da persona detenuta (…) dev’essere documentata con le formalità dell’art. 141-bis c.p.p.” e la Sent. Cass. IV, Di Domenico, affermante che l’art. 141-bis c.p.p. è posta a tutela della persona interrogata e non di terzi e al di là dello sviluppo della prova consistente nella chiamata di correità e comunque sottoposta alla verifica di riscontri, se effettuata da un collaboratore di giustizia e quindi di per sé non autosufficiente, (…) l’interrogatorio non è prevalentemente un mezzo di prova, ma costituisce l’atto processuale tramite il quale la persona indagata o imputata è posta a conoscenza dell’imputazione a suo carico e degli elementi probatori o indiziari a base dell’addebito, in modo da garantirgli una diesa ampia a tutela del principio dell’art. 24, comma 2 Cost..

Pertanto, con decreto del 29/5/2009, il Presidente aggiunto assegnava il ricorso alle Sezioni Unite.

 

2.3. La presa di posizione della Suprema Corte nella sentenza de quo

La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite implicata dal secondo motivo (il punto 2 della presente) è il seguente: “se l’interrogatorio di persona detenuta, non svolto in udienza, sia inutilizzabile, qualora non documentato con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, non solo contra se ma anche erga alios“.

Sostanzialmente la posizione della Suprema Corte è che la ricorrente si limita a dedurre che il verbale dell’interrogatorio di garanzia non era corredato dalla trascrizione delle operazioni svolte né dall’indicazione dell’ausiliario tecnico addetto, ma non assume espressamente che in tal occasione non si sia proceduto alla documentazione integrale delle dichiarazioni con mezzi di riproduzione fonogragica o audiovisiva, che è la sola formalità in mancanza del quale l’art. 141-bis c.p.p. fa derivare l’effetto dell’inutilizzabilità.

Pertanto, la censura è inammissibile:

a) quanto alla deduzione di violazione della legge processuale perchè essa denuncia un fatto processuale non produttivo di vizi e fa solo ipotizzare un vizio basato su un fatto non provato dalla parte ricorrente, su cui cadeva il relativo onere;

b) quanto al merito delle dichiarazioni accusatorie del chiamante (perchè manifestamente infondate).

 

3. De iure condendo

Appare scontato avanzare una proposta di riforma della disciplina sulle riproduzioni fonografiche e audiovisive, a partire dalla struttura stessa dell’impostazione codicistica, all’introduzione di un regime sanzionatorio e patologico più dettagliato.

Appare, pertanto più organico, le modificazioni normatiche (sottolineate col grassetto) che condurrebbero il testo legislativo alla seguente impostazione:

 

Articolo 134 c.p.p.. Modalità di documentazione

1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale in forma integrale.

2. Il verbale è redatto in forma riassuntiva nei casi tassativamente previsti dall’articolo 134, comma 3 c.p.p. ed è accompagnato sempre dalla riproduzione fonografica.

3. Il verbale può avere forma riassuntiva, quando:

a) … ;

b) … ;

c) ….

4. Il verbale, sia esso in forma integrale che in forma riassuntiva, è redatto con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale a stampatello.

5. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi precedenti sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva, se ritenuta necessaria.

 

Articolo 135 c.p.p.. Redazione del verbale

1. Il verbale è redatto dal soggetto preposto ad ausiliare il giudice, che viene scelto dallo stesso tra il personale tecnico dell’amministrazione dello Stato. In assenza di loro reperibilità o disponibilità, questi possono essere sostituiti con soggetti esterni all’amministrazione purchè abbiamo conseguito un diploma in stenografia e siano iscritti nell’albo degli stenografi tenuto in Tribunale.

 

Articolo 136 c.p.p.. Contenuto del verbale

1. Il verbale deve contenere, a pena di nullità: a) la menzione del luogo, dell’anno, del mese, del giorno e dell’ora in cui è cominciato e chiuso l’incontro; b) le generalità delle persone intervenute; c) l’indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire; d) la descrizione di quanto l’ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza, nonchè le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.

2. Per ogni dichiarazione, è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell’autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione.

 

Articolo 137 c.p.p.. Sottoscrizione del verbale

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 483 comma 1 c.p.p., il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dall’ausiliario che lo ha redatto, che assume per questo la carica di pubblico ufficiale, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.

2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l’indicazione del motivo.

 

Articolo 138 c.p.p.. Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia

1. Salvo quanto previsto dall’art. 483 comma 2 c.p.p., i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la trascrizione.

2. Se la persona che ha impresso i nastri è impedita, il giudice dispone che la trascrizione sia affidata a persona idonea, purchè iscritta nell’albo degli stenografi tenuto in Tribunale.

 

Articolo 139 c.p.p.. Riproduzione fonografica o audiovisiva

1. La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all’amministrazione dello Stato, purchè iscritta nell’albo degli stenografi tenuto in Tribunale e sotto la direzione dell’ausiliario che assiste il giudice.

2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.

3. Nella parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intellegibile, fa prova il verbale redatto in forma integrale.

4. E’ causa di nullità, la mancata effettuazione della trascrizione.

5. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, sono unite agli atti del procedimento.

 

Articolo 140 c.p.p.. Modalità di documentazione in casi particolari

1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici.

2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il giudice vigila affinchè sia riprodotta nell’originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilità.

 

Articolo 141 c.p.p.. Dichiarazioni orali delle parti

1. E’ imposta la forma scritta, a pena di nullità, per le dichiarazioni orali delle parti e l’ausiliario del giudice redige il verbale di esse e ne cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti.

2. Al verbale è unita la procura speciale.

3. Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese.

 

Articolo 141-bis c.p.p.. Modalità di documentazione dell’interrogatorio di persona in stato di

detenzione

1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica e audiovisiva.

2. Quando si verifica un’indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico o soggetti iscritti nell’albo degli stenografi tenuto in Tribunale, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica.

3. Dell’interrogatorio è redatto verbale in forma integrale.

 

Articolo 142. Nullità ed inutilizzabilità dei verbali

1. Il verbale è nullo se:

a) vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute;

b) manca la sottoscrizione dell’ausiliario facenti funzione di pubblico ufficiale che lo ha redatto;

c) negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

2. Il verbale è inutilizzabile nei casi espressamente previsti dalla legge.

Perrotta Giulio

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