La disdetta del contratto di locazione si presume conosciuta dal destinatario quando viene recapitata all’indirizzo di quest’ultimo, e non nel diverso momento in cui ne prende effettiva conoscenza

Così ha deciso la Corte di cassazione, Sez. III, con sentenza del 10 dicembre 2013, n. 27526.

 

Il caso.

Il conduttore, Sig. C.B., riceve l’atto di disdetta per finita locazione di un locale ad uso commerciale. Propone dunque opposizione alla convalida dello sfratto sostenendo, per quanto qui interessa, che a causa della sua assenza la disdetta era rimasta in giacenza presso l’ufficio postale per un periodo talmente lungo da rendere tardiva la disdetta stessa.

Il Tribunale condanna il C.B. alla restituzione dell’immobile.

 

Il giudizio in appello.

Il gravame viene rigettato e subisce pure la condanna alle maggiori spese. I giudici dell’Appello precisano che la disdetta era stata ritualmente notificata nei termini perché, essendo un atto recettizio, si presume conosciuto quando perviene all’indirizzo del destinatario. Dato che nel caso di specie il destinatario era assente, ai fini della tempestività della disdetta questa si presume conosciuta quando viene lasciato l’avviso di giacenza del plico.

 

Il giudizio in cassazione.

Ad avviso del ricorrente (condòmino) la presunzione di conoscenza opera nel momento in cui la raccomandata viene ritirata presso l’ufficio postale, e non anteriormente quando è stato recapitato soltanto l’avviso di giacenza. Il motivo di ricorso viene dichiarato infondato. Secondo il giudice di legittimità il dichiarante ha solo l’onere di fornire la prova che l’atto (la disdetta) è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, salva la possibilità per quest’ultimo di dimostrare che non ne ha avuto notizia per impossibilità non dovuta a sua colpa. Se il destinatario è assente, dunque, ciò che conta è il momento in cui viene lasciato l’avviso di giacenza dato che per la Corte il servizio postale costituisce un mezzo adeguato a far presumere la conoscenza. In sostanza, in questo caso la Corte stabilisce che non si ravvisano le stesse esigenze di tutela del destinatario previste in caso di notifica degli atti giudiziari. Più precisamente, nella fattispecie di cui si discute non trova applicazione il principio di scissione tra notificante e notificato perché non opera per gli atti sostanziali (Cass.: n. 9841/2010, 15671/2011, 9303/2012).

Con la pronuncia in esame si tende pertanto a fornire maggiore tutela al notificante, nel senso di non incrementare il rischio a suo carico. Infatti, non riconoscere la presunzione di conoscenza della disdetta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario soltanto l’avviso di giacenza, significherebbe gravare il notificante dell’onere di calcolare eventuali ritardi del servizio postale, dell’assenza del destinatario, ecc… Per altro verso, è anche vero che a carico di quest’ultimo inizia il decorso del tempo per un atto che non sa ancora di che cosa si tratti, o forse nemmeno ha notato l’avviso di giacenza appunto perché ancora assente dalla residenza.

Pugliese Marcello

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