La divulgazione delle denunce di reddito attraverso internet

Premessa
 
La recente pubblicazione dei dati relativi ai redditi del 2005 effettuata dalla Agenzia generale delle Entrate, attraverso la diffusione degli stessi su Internet, ha evidenziato la contrapposizione tra la riservatezza dei dati fiscali e la loro conoscibilità.
Sull’argomento, che tutt’oggi tiene banco sui media, sono intervenuti diversi attori: dall’Authority della privacy alla Agenzia delle Entrate, dalle associazioni a tutela dei consumatori (Codacons ha annunciato la presentazione di denunce a tutte le procure italiane[1], analoga iniziativa è stata intrapresa dall’ ADOC[2]) a quelle di rappresentanza delle categorie economiche, Confindustria in primis; dagli studiosi in materia di privacy agli organi giudiziari, fino ai politici ed ai sindacalisti.
Questo ampio spettro di soggetti intervenuti serve a darci contezza delle dimensioni del problema, del suo impatto[3], delle sue implicazioni e, in ultima analisi, di come la conoscenza, rectius la possibilità di potere conoscere, della dichiarazione dei redditi del nostro vicino rappresenti nella maggioranza dei cittadini uno stimolo da non sottovalutare.
La tematica oggetto del presente contributo, a nostro avviso, deve essere ‘letta’ dotandosi di una serie di strumenti, C. Schmitt le chiamerebbe categorie, in grado di osservare il fenomeno in maniera oggettiva senza farci coinvolgere emotivamente.
Appare, in prima battuta, che il quadro di riferimento[4] veda contrapposti tra loro due istanze: la riservatezza da una parte e la conoscenza, rectius l’accesso ai dati dall’altra; cercheremo nel prosieguo di stabilire se le citate istanze siano tra loro paritarie oppure se, come a noi sembra, ci sia una sproporzione tra i due interessi in campo a favore della riservatezza relativamente ai propri dati fiscali.
 
 
La cronaca
 
Il 30 aprile scorso sul sito[5] dell’Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi riferiti all’anno 2005. La pubblicazione ha avuto luogo per poche ore dopo di chè a seguito di un intervento[6] da parte del Garante della Privacy i dati in questione sono stati cancellati.
            Il giorno successivo alla pubblicazione, in Internet era possibile acquisire notizie relative a tali dati in quanto gli stessi sono stati ‘ospitati’ presso una miriade di altri siti, il che ne ha favorito la diffusione, permettendo anche a chi non aveva avuto la possibilità di L.rli sul sito della Agenzia delle Entrate, di ‘rifarsi’ attraverso i siti di file sharing[7] che ne hanno facilitato l’accesso.
            Il 2 maggio scorso il Garante della Privacy ha chiesto ufficialmente alla Agenzia delle Entrate una relazione onde potere stabilire se la dinamica dei fatti evidenziasse la presenza di fattispecie perseguibili ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il giorno 3 maggio interviene anche la Magistratura – Procura di Roma – che avvia una indagine tesa ad accertare se ci siano state violazioni di tipo penale alla L. sul trattamento dei dati personali. Il reato ipotizzato attiene alla violazione dell’art. di L. del Codice della Privacy che punisce il trattamento illecito dei dati personali.
La Agenzia delle Entrate ha fatto sapere, per bocca dello stesso Vice Ministro Visco, che il via libero alla diffusione di tali dati era stato disposto sin dallo scorso mese di gennaio “per ragioni di trasparenza”. Tale scelta sarebbe stata dettata dalla necessità di “adeguare i comportamenti dell’Agenzia a quanto stabilito dal Codice dell’amministrazione digitale varato nel 2005 che impone alla pubblica amministrazione di utilizzare come strumento ordinario di fruibilità delle informazioni la modalità digitale”.
Sempre a detta dei vertici della Agenzia la pubblicazione dei dati è, quindi, prevista dal legislatore e va nella direzione di consentire ai cittadini di conoscere le denunce dei redditi degli altri contribuenti al fine di favorire “una forma di controllo diffuso da parte dei cittadini rispetto all’adempimento degli obblighi tributari.”
Ciò che il Garante ha obiettato, in prima battuta, alla Agenzia è che quest’ultima avrebbe dovuto consultarlo prima di provvedere alla diffusione dei dati; mentre nel merito il Garante ha ritenuto che non esista un fondamento giuridico alla pubblicazione on line del reddito di quasi 40 milioni di contribuenti.
 
 
Cosa dice il Legislatore.
 
La fattispecie di cui ci stiamo occupando attiene ad un caso di diffusione[8] dei dati personali relativi ai contribuenti italiani; la diffusione ha avuto luogo tramite Internet.
Per potere diffondere dati personali è necessario che il titolare del trattamento dei dati rispetti, in primis, i principi di necessità[9] e di finalità[10] del trattamento.
Poiché tali dati non rientrano nel novero di quelli sensibili o giudiziari ma sono, comunque, dati che, ai sensi dell’art. 17 del Codice in materia di protezione dei dati personali presentano, rectius, possono presentare, “rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati ove prescritto.”
A tale proposito il Legislatore ha previsto che verificandosi la fattispecie sopra esposta il titolare del trattamento possa, rectius debba, rivolgersi al Garante che individuerà “Le misure e gli accorgimenti…in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell’ambito di una verifica preliminare all’inizio del trattamento…”.
Trattandosi di una fattispecie, ci si riferisce alla diffusione dei dati contenenti la dichiarazione dei redditi tramite Internet, in grado di produrre i rischi nei confronti dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini che attraverso la pubblicazione di tali dati si vedono esposti a confronti ma anche a possibili rischi relativi alla tutela e incolumità propria oltre che dei familiari chi scrive reputa che sarebbe stato opportuno, rectius doveroso perché imposto dalla L., interpellare il Garante.
La diffusione delle dichiarazioni dei redditi tramite Internet ha costituito, inoltre, una palese violazione degli artt. che il Codice in materia di protezione dei dati personali dedica alla tutela dei diritti del soggetto – definito interessato – che costituisce il c.d. ‘anello debole’ della catena della Privacy.
Tali diritti attengono all’esercizio del diritto di accesso[11] da parte dell’interessato, all’obbligo del rilascio della Informativa[12] all’interessato ad opera del titolare o del responsabile e, infine, all’obbligo in capo al Titolare del trattamento di potere comunicare e diffondere dati diversi da quelli sensibili e giudiziari “a privati o a enti pubblici economici[13]solo in presenza di una norma di L. o di regolamento che disciplini ciò.
E, comunque, il trattamento del dato che nel caso specifico riguarda la sua diffusione può essere svolto da un ente pubblico “soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali[14]”.
Come rilevato dalla Agenzia delle Entrate, è vero che il Dpr  n. 600 del 1973   in materia fiscale prevede che le dichiarazioni dei redditi siano rese pubbliche ma la pubblicità, in questo caso, non può essere sinonimo di diffusione del dato, anche perché se così fosse entrerebbe in rotta di collisione con la normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Di conseguenza, al fine di consentire la corretta applicazione degli artt. 7, 13, 19 e 18 del Codice in materia di protezione dei dati personali non era lecito procedere alla diffusione di tali dati tramite Internet.
 
  
La posizione del Garante per la Privacy
 
La prima presa di posizione del Garante della Privacy in materia di pubblicità dei dati relativi ai redditi degli italiani risale all’anno 2000[15]. In quella occasione l’Autorithy fu chiamata ad esprimersi in merito alla istanza avanzata relativamente alla acquisizione delle dichiarazioni dei redditi ed alla conoscenza delle fatture relative a incarichi di consulenza dei giudici tributari.
A fronte del no espresso dai magistrati tributari il Garante ha accertato che il trattamento dei dati in questione non incontrava ostacoli nella L. sulla privacy poiché rientrante “nell’ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.”
Nella decisione adottata dal Garante si affermò che il trattamento deve, comunque, avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla L. sulla privacy, avendo cura di estrapolare dal contesto eventuali dati “relativi a persone estranee alla procedura di controllo, nei confronti delle quali il giudice tributario abbia prestato la propria attività di assistenza o di consulenza.”.
Per finire, si affermava che “la pubblicità delle loro dichiarazioni dei redditi discende dalle disposizioni sulla trasparenza amministrativa previste nei confronti di varie categorie di dipendenti pubblici dalla L. “Bassanini-bis” (l.n. 127/1997)”.
In tale occasione, il Garante è andato ‘oltre’ ammettendo “sia la pubblicazione dell’elenco dei giudici sottoposti ai controlli sia la diffusione dei dati raccolti dall’amministrazione nei limiti previsti dalle disposizioni normative di settore e per le sole informazioni necessarie a soddisfare le finalità di trasparenza”.
In una successiva occasione[16], sempre relativa all’anno 2000, il Garante ribadisce la pubblicità dei nomi dei contribuenti affermando che la divulgazione di informazioni di natura non sensibile è ammessa “solo quando la diffusione sia prevista da una norma di L. o di regolamento.” Poiché esiste un tale riferimento normativo[17] la pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi rientra nelle ipotesi di L., quindi nella normale prassi.
L’art. 69 del d.P.R., recante “Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti” prevede la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti, a cura del Ministero delle Finanze, a cadenza annuale. Dispone, inoltre, il loro deposito sia presso l’Ufficio delle imposte sia presso i Comuni interessati al fine di facilitarne la consultazione.
Nell’anno 2001 il Garante è tornato a pronunciarsi sull’argomento [18] in occasione di una richiesta di parere espresso al Ministero degli Affari Esteri relativamente ad una pronuncia di congruità “che la Corte di giustizia delle Comunità europee è stata chiamata a rendere sulla compatibilità di una analoga norma dell’ordinamento austriaco alla direttiva n. 95/46/CE.”.  
Per la parte che interessa la nostra esposizione, l’Autorithy ha fatto riferimento ai presupposti legittimanti il trattamento dei dati personali, id est: un obbligo di L. o regolamentare oppure la esecuzione “di un compito di interesse pubblico”. Il tutto, poi, deve avvenire nel rispetto dei principi di “pertinenza e non eccedenza riguardo alle finalità per le quali essi sono trattati”. Verificandosi, quindi, una tale situazione “l’Autorità ha riaffermato la compatibilità, più volte espressa, di tale disciplina con la normativa in materia di tutela della riservatezza”.
Nel corso dell’anno 2003 il Garante si è pronunciato[19] in merito al ricorso prodotto da un contribuente nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze ed ha ribadito come ci sia una espressa norma a tutela della pubblicità degli elenchi dei contribuenti, così come detta pubblicità non contrasti con la normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Di recente il Garante ha espresso parere[20] positivo circa il regolamento adottato dall’Agenzia delle Entrate per lo svolgimento di indagini finanziarie, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali. In tale occasione è stata sottolineata la necessità di adottare misure di sicurezza più stringenti nella trasmissione dei dati personali, da realizzarsi attraverso l’utilizzo della “posta elettronica certificata ritenuta più sicura rispetto al sistema attuale che prevede l’invio di materiale cartaceo”.
Circa il rischio di un possibile accesso abusivo ai data base in oggetto si è stabilito che “le richieste di informazioni riguardanti i singoli contribuenti dovranno essere autorizzate, caso per caso, esclusivamente dal Direttore centrale dell’accertamento” o da altre figure prestabilite[21].
In merito a questa vicenda il Garante dopo avere ricevuto le ‘spiegazioni’ dell’Agenzia delle Entrate si è pronunciato[22] evidenziando una serie di criticità in capo all’operato della Agenzia delle Entrate, quali: contrasto con la normativa di settore[23]; utilizzo, rectius trattamento, dei dati non  conforme al principio di finalità; mancata adozione di garanzie[24], id est: misure di sicurezza, a tutela dei cittadini; mancata richiesta di parere preventivo al Garante; illiceità della eventuale ulteriore diffusione dei dati dei contribuenti operata da altri soggetti; una insufficiente Informativa da parte della Agenzia nei confronti dei contribuenti, in quanto gli stessi non sono stati avvertiti della possibilità di una diffusione dei loro dati su Internet. La decisione adottata dal Garante ha confermato la sospensione della pubblicazione degli elenchi nominativi per l’anno 2005 dei contribuenti[25].
E’ stato, inoltre, rilevato come la normativa di settore, il Dpr n. 600/1973, dispone che i contribuenti abbiano diritto a conoscere i dati relativi ai redditi ma possono farlo solo seguendo procedure apposite rispetto alle quali non è possibile dedurre la liceità del provvedimento adottato dalla Agenzia. Circa, poi, la diffusione delle denunce dei redditi tramite i media tale pratica può essere esperita solo nei confronti dei personaggi c.d. pubblici; si pone però il problema di stabilire quale sia la soglia di esposizione mediatica di un personaggio se il tutto viene rapportato alle dimensioni di una cittadina medio – piccola (è personaggio pubblico anche il farmacista, il notaio, il calciatore?).
 
 
Conclusione.
 
A nostro avviso la normativa richiamata dalla Agenzia delle entrate per giustificare la legittimità del proprio operato non consente una interpretazione[26] tale da potere ricomprendervi anche la pubblicazione degli elenchi identificativi dei contribuenti su Internet ma, al contrario, circoscrive le ipotesi di consultazione degli stessi al rispetto di determinate procedure e controlli che si evincono dalla lettura dell’art. 66 – bis del D.p.r. n. 633 del 1972 e dell’art. 69 del D.p.r. n. 600 del 1973.
A tale proposito, quindi, nulla osta alla possibilità da parte di un soggetto di recarsi presso gli uffici territoriali della Agenzia delle entrate oppure presso i comuni interessati e chiedere la consultazione di tali elenchi, dopo avere, però, firmato una richiesta scritta comprensiva delle proprie generalità.
Continuando nel nostro ragionamento viene da dire che la pubblicazione, rectius: la diffusione, dei dati relativi ai redditi effettuata a mezzo Internet non rientra nel novero delle possibilità normate dalla disciplina sopra richiamata e, certamente, il provvedimento adottato dall’Agenzia delle entrate, nella figura del suo Direttore Generale, con il quale è stata disposta la pubblicazione dei dati, non è equiparabile né ad un regolamento né, tanto meno, ad una L..
Ragion per cui, era necessario che la Agenzia delle entrate si facesse carico di chiedere al Garante un parere preventivo in merito alla legittimità di tale procedura.
Probabilmente tutta la questione deve essere affrontata si ricorrendo all’applicazione della normativa esistente che, riteniamo, copra in maniera non sufficiente le fattispecie dibattute – soprattutto dal punto di vista sanzionatorio che resta il principale vulnus di tutto l’impianto normativo – ma al contempo è necessario avere una visione non ‘italocentrica’, atteso che il fenomeno – grazie o a causa della specificità della Rete – ha una valenza non circoscrivibile al nostro Paese.
In questa ottica[27] si suggerisce un intervento del legislatore comunitario, peraltro già impegnato da anni su questa strada, affinchè – attraverso il coinvolgimento sia degli Stati nazionali sia degli ordini dei dottori commercialisti – venga finalmente redatto “uno Statuto europeo dei diritti del contribuente” mutuando alcune felici intuizioni già contenute nelle legislazioni di Stati membri che su tale materia sono impegnati da più anni di noi.
 
 
Maggio 2008
 
Dott. Giovanni Modesti[28]
 


[1] Secondo il Codacons si sarebbe verificata anche la violazione del diritto di accesso, di cui alla L. n. 241/90 modificata con L. n. 15 del 2000. A detta della Associazione dei consumatori tale L. vieterebbe l’accesso ai pubblici archivi in caso di documenti relativi alla vita privata o alla riservatezza delle persone. Sull’argomento sia consentito rimandare a Modesti G., L’esercizio del diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione alla luce della L. 15/2005; su www.diritto.it ;   su www.Jusreporter.it; su www.dirittosuweb.com (gennaio 2006); Gli atti della P.A. e l’esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 15/2005, in formato power point, su www.crc-cesi.org; (marzo 2006).
[2] L’associazione dei consumatori Adoc ha reso disponibile per tutti coloro che si sentono danneggiati dalla pubblicazione dei redditi on line, il modulo per richiedere il risarcimento danni. Sembra che oltre 90 mila utenti abbiano già scaricato dal sito il modulo per chiedere il risarcimento.
[3] Monti A., La decisione è ineccepibile, ma la L. è insufficiente, www.Interlex.com , il quale rileva come non siano ad oggi stati registrati fenomeni analoghi negli al Paesi, in termini di quantità di dati trafugati; mentre in merito alle implicazioni, significativamente rileva come tale condotta criminosa non sia stata condotta da terroristi bensì “da uno Stato sovrano a danno dei propri cittadini.”
[4] Interessanti spunti, anche se in una forma appena accennata, sono stati evidenziati da Cammarata M., Quella che manca è la cultura della privacy, www.Interlex.com
[5] Il sito in questione è visitabile al seguente indirizzo: http//www.agenziaentrate.gov.it
[6] Garante per la protezione dei dati personali, Pubblicazione Internet degli elenchi dei contribuenti da parte dell’Agenzia delle entrate – 30 aprile 2008, il quale ha disposto: “ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, chiede ulteriori chiarimenti e invita l’Agenzia delle entrate a sospendere nel frattempo la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti tramite il sito web http://agenziaentrate.gov.it.”
[7] La esistenza in Rete di programmi peer to peer (da pari a pari) consente di condividere tra i cybernauti file di tutti i tipi. Basta pensare a programmi ormai notissimi quali e Mule che permettono di scaricare, anche in maniera illegale, file che contengono opere protette dal diritto di autore. Un aspetto non secondario di tale procedimento di acquisizione è che esso non garantisce la correttezza del dato. Infatti, chi lo condivide può averlo in precedenza modificato in quanto i file originali allocati sul sito della Agenzia delle Entrate hanno un formato ‘solo testo’ e, quindi, possono essere facilmente modificati.
[8] D.Lgs. vo n. 196/2003, art. 4, comma 1°, lett. m) “diffusione, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”. Per una illustrazione del testo normativo richiamato sia consentito rimandare a Modesti G., Commento breve al D.Lgs.vo n. 196/2003. Codice in materia di protezione dei dati personali, su www.dirittosuweb.com; ottobre 2005 e su www.diritto.it/artt./dir_privacy/diritto_privacy.html; (2005); Introduzione al Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) con particolare riferimento alle misure di sicurezza, su www.filodiritto.com/diritto/privato/informaticagiuridica/introduzioneprivacymisuresicurezzamodesti.htm; (2005)
[9] D.Lgs. vo n. 196/2003 Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei dati1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
[10] D.Lgs. vo n. 196/2003 Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati1. I dati personali oggetto di trattamento sono:a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;c) esatti e, se necessario, aggiornati;d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
[11] Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
[12] Art. 13. Informativa
[13] Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
[14] Art. 18. Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici, comma 2
[15] Newsletter 13 – 19 marzo 2000
[16] Newsletter 6 – 12 novembre 2000, il caso in questione atteneva alla pubblicità dei nomi dei contribuenti che hanno dichiarato redditi superiori ad una certa soglia.
[17]Ci si riferisce all’art 69 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. GU n. 268 del 16-10-1973 – Suppl. Ordinario
[18] Newsletter 4 – 10 giugno 2001, il caso in oggetto riguardava i livelli stipendiali e le situazioni patrimoniali di parlamentari, consiglieri di enti locali e dirigenti ai vertici amministrativi.
[19] Provvedimento del 2 luglio 2003. “La pubblicità degli elenchi dei contribuenti è prevista dall’art. 69, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973…tale art. reca ‘una precisa scelta normativa di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti…, demandando ad un d.m. la previsione solo di alcuni aspetti integrativi della fattispecie attinenti ai termini e alle modalità per la formazione degli elenchi’,…”
[20] Newsletter n. 269 del 23 gennaio 2006.
[21] Analoghe preoccupazioni, relative alla garanzia della sicurezza nella trasmissione dei dati per via telematica, sono state manifestate dal Garante attraverso la Newsletter n. 294 del 30 agosto 2007, relativamente alla collaborazione tra Fisco ed enti locali per la lotta all’evasione fiscale.
[22] Comunicato stampa del 06 maggio 2008: Redditi on line: illegittima la diffusione dei dati sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate.
[23] “…perché il Dpr n. 600/1973 stabilisce che al direttore dell’Agenzia delle entrate spetta solo il compito di fissare annualmente le modalità di formazione degli elenchi delle dichiarazioni dei redditi, non le modalità della loro pubblicazione, che rimangono prerogativa del legislatore. Attualmente, per le dichiarazioni ai fini dell’imposta sui redditi, la L. prevede unicamente la distribuzione degli elenchi ai soli uffici territoriali dell’Agenzia e la loro trasmissione ai soli comuni interessati e sempre con riferimento ai contribuenti residenti nei singoli ambiti territoriali.”
[24] “L’immissione in rete generalizzata e non protetta dei dati di tutti i contribuenti italiani (non sono previsti “filtri” per la consultazione on line) da parte dell’Agenzia delle entrate ha comportato una serie di conseguenze: la centralizzazione della consultazione a livello nazionale ha consentito…a numerosissimi utenti…di accedere a innumerevoli dati, di estrarne copia, di formare archivi, modificare ed elaborare i dati stessi, di creare liste di profilazione e immettere ulteriormente dati in circolazione, ponendo a rischio la loro stessa esattezza.”
[25]Il Garante…inibisce all’Agenzia di a) diffondere ulteriormente in Internet detti elenchi con le modalità che il presente provvedimento ha stabilito essere in contrasto con la disciplina di settore attualmente vigente;”.
[26] Guerra G., La pubblicazione on line dei redditi degli italiani da parte dell’Agenzia delle Entrate è illegale. Ecco perché, Il Sole 24 Ore.com, al quale si rimanda per la consueta chiarezza espositiva nel declinare le criticità collegate a tale procedura. Monti A., Vuoto normativo? La L. che vieta è già in vigore, Il Sole 24 Ore del 3 maggio 2008 il quale in maniera lucida evidenzia, tra le altre cose, come in assenza di una normativa di L. o regolamentare, per la diffusione dei dati è necessario ricorrere alla autorizzazione del Garante. Rapetto U., Dalla rete buone prassi per frenare i voyeur, Il Sole 24 Ore del 6 maggio 2008 che analizza brillantemente la tematica sotto l’aspetto della sicurezza informatica relativa alla diffusione dei dati su Internet
[27] Rizzardi R., Uno Statuto Ue per tutelare la riservatezza, Il Sole 24 Ore del 4 maggio 2008, ritiene che come base di partenza per la realizzazione di tale Statuto si possa prendere ad esempio il Codice tributario tedesco attesa la sua sensibilità alle tematiche della riservatezza.
[28] L’Autore, funzionario AUSL, è Docente Incaricato di: Diritto Privato al Corso di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, e di: Elementi di Diritto Pubblico al Corso di Laurea in Tecnico di Laboratorio Biomedico; presso la Università “G.D’Annunzio” – Facoltà di Medicina e Chirurgia di Chieti-Pescara; a.a. 2007/2008.

Modesti Giovanni

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