La domanda riconvenzionale: presentazione alla costituzione dell’ingiunto

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La sentenza della Suprema Corte, n. 9633 del 24.03.2022 offre lo spunto per un’analisi sulle possibilità e facoltà concesse all’Opposto di avanzare domanda riconvenzionale alla costituzione dell’ingiunto.

     Indice 

  1. La domanda riconvenzionale nel giudizio ordinario
  2. Le Parti sostanziali nel giudizio di opposizione al D.I.
  3. La domanda riconvenzionale dell’Opponente
  4. La domanda in reconventio reconventionis dell’Opposto
  5. La sentenza n. 9633 della S.C. ed il nesso eziologico
  6. Conclusioni

1. La domanda riconvenzionale nel giudizio ordinario

Incardinato il giudizio, con l’atto di citazione (o con ricorso, a seconda delle ipotesi in gioco), spetta a colui che ha ricevuto l’atto introduttivo apportare le proprie difese, costituendosi nella relativa causa adverso l’Attore (o il Ricorrente). Egli potrà limitarsi a contestare la pretesa altrui, chiedendo sic et simpliciter il rigetto della domanda adducendo fatti estintivi o modificativi; oppure, come sempre più spesso accade, avanzare una contro-domanda.

Così, complice il proliferarsi di interpretazioni che ampliano il concetto di “domanda nuova”, si assiste ad una incessante crescita di domande riconvenzionali o trasversali (proposte, cioè, nei confronti di altro Convenuto, anziché contro l’Attore) per far valere un contro-credito, un vizio o un inadempimento, oppure la condanna ex art. 96 c.p.c. (Tribunale di Perugia, sent. 26/03/2021, n. 516; Cass., 2013, n. 17704; Cass., 2008, n. 28623); l’accertamento di un diritto opposto o la maturazione dell’usucapione (Tribunale Taranto, sent. 266 del 03 febbraio 2022; Tribunale Latina, Sez. I, Sent., 16/02/2022, n. 336; Cass., 25/03/2022, n. 9789; Cass. 2018, n. 15504).

Onde non incorrere in decadenze, la domanda, al pari delle altre eccezioni non rilevabili d’ufficio e della chiamata di terzo, deve essere formulata nel rispetto dei tempi e modalità previste dagli artt. 166 e 167 c.p.c., e dunque, entro 20 giorni prima dell’udienza fissata, o, nel caso di ricorso o di abbreviazione dei termini, entro 10 giorni dall’udienza.

2. Le Parti sostanziali nel giudizio di opposizione al D.I.

La procedura monitoria, intrapresa attraverso il Decreto ingiuntivo, rappresenta una deroga al quadro sopra delineato. Come noto, costituisce infatti principio ormai consolidato in dottrina e giurisprudenza, quello per cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l’opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l’opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest’ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria” (ex multis, Tribunale Novara, Sent., 07/06/2022, n. 330; Tribunale Napoli, Sez. XI, Sent., 30/05/2022, n. 5401; Tribunale Termini Imerese, Sent., 04/05/2022, n. 362; Tribunale Roma, sez. XVII, 07 agosto 2018, n. 16333; Trib. Napoli, 31/03/2016 n. 4082; Trib. Novara, 11/10/2016; Cass. n. 6421/2003).

Il procedimento di ingiunzione, disciplinato dagli artt. 633 c.p.c.e ss., vede colui che è creditore di una somma liquida di denaro (ovvero di una determinata quantità di cose fungibili, o chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata) agire in giudizio ed ottenere inaudita altera parte, e perciò, in assenza di contraddittorio, una pronuncia di ingiunzione di pagamento o consegna, mediante un provvedimento dotato di immediata efficacia.

Il giudizio di opposizione presenta, quindi, delle peculiarità e caratteristiche che lo contrappongono all’ordinario giudizio di cognizione, poiché chi agisce in opposizione non intende far valere un proprio diritto, ma contestare (e, dunque, paralizzare) la pretesa avversaria (che ha già ottenuto dall’ordinamento pieno riconoscimento, attraverso – appunto – l’emissione del DI).

Ciò comporta un duplice ordine di effetti collaterali:

– da un lato, è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, e pertanto, dovrà essere il creditore (alias, Ricorrente del giudizio monitorio) a dimostrare la sussistenza del proprio diritto;

– dall’altro, l’opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (in quanto “la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un’inversione dell’onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall’art. 2697 c.c. omissis.., mentre colui che eccepisce l’inefficacia di tali fatti o la modifica o l’estinzione del diritto ha, a sua volta, l’onere di provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.”, Trib. Civitavecchia, Sent., 09/03/2022, n. 288; conf. Tribunale Padova, Sez. II, Sent., 08/03/2022, n. 452, per la quale “Incombe, quindi, su parte convenuta opposta l’onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l’attore opponente a dover dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.”).

3. La domanda riconvenzionale dell’Opponente

Ne consegue che “L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l’onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l’esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l’ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del “simultaneus processus”“ (Cass., 6091/2020; conf. Cass., 02/05/2022, n. 13814;  Corte d’Appello Catanzaro, Sez. lavoro, Sent., 12/05/2022, n. 429; Corte d’Appello Milano, Sez. III, Sent., 24/05/2022, n. 1755; Sent., 09/03/2022, n. 797; Tribunale Trani, Sent., 29/11/2021, n. 2040; Corte d’Appello Palermo, Sez. II, Sent., 04/03/2021, n. 334).

Quanto alle sorti della domanda riconvenzionale eventualmente proposta in sede di opposizione, nonostante si registrino tentativi condivisibili per cui l’inammissibilità dell’opposizione travolge anche la domanda riconvenzionale proposta dall’attore opponente (Trib. Lecce, sentenza n. 2143/2020), l’orientamento prevalente tende a dare continuità al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, Sezione III Civile con la sentenza n. 9442/2010, secondo cui “l’inammissibilità o l’improponibilità dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo non osta a che l’opposizione medesima produca gli effetti di un ordinario atto di citazione con riguardo alle domande che essa contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto”. (tra le più recenti, Corte d’Appello Campobasso, Sent., 03/02/2022, n. 42; Trib. Roma n. 13003/2020; Tribunale Crotone, Sent., 15/06/2020, n. 509; cfr. 01/07/2021, n. 18711).

In applicazione dei sopra esposti principi, è stato perciò affermato che “Il giudice adito, per il principio della conservazione degli atti (art. 156 c.p.c.) deve decidere in merito alla domanda non coperta dal giudicato del decreto ingiuntivo. Al riguardo va debitamente premesso che questa Corte ha più volte ritenuto che l’inammissibilità dell’opposizione ad un decreto ingiuntivo, per mancata osservanza del termine all’uopo fissato per la sua proposizione non osta a che l’opposizione stessa produca gli effetti di un ordinario atto di citazione nel concorso dei requisiti previsti dagli artt. 163 3 163 bis cod. proc. civ., con riguardo alle domande che quella opposizione contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto (tardivamente opposto) (v. Cass., n. 3769 del 13.03.2001; Cass., n. 11235 del 2.11.1990); nonché per inciso ricordato che la domanda riconvenzionale è consentita all’opponente (v. da ultimo Cass., n. 6202 e n. 11415 del 2004). È stato chiarito come l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo preclude solo la possibilità di riproporre la domanda tendente a contrastare l’accertamento contenuto nel decreto stesso, ma non la domanda riconvenzionale avanzata con il medesimo atto di opposizione (v. Cass., 2.08.2002, n. 11602). Ed ancora si è ritenuto (Cass., 24.11.2000, n. 15178), che il giudicato sostanziale del d.i. esecutivo perché non opposto – o non tempestivamente opposto – copre non solo l’esistenza del credito azionato, ma anche la deducibile inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione; mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi della domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto ingiuntivo.” (così, Tribunale Milano, Sez. VII, Sent., 04/02/2021, n. 859).


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4. La domanda in reconventio reconventionis dell’Opposto.

L’orientamento unanime in giurisprudenza non ha mai mostrato cenni di cedimento nell’affermare il principio di diritto per cui “nel giudizio ordinario di cognizione che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può – di regola – avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, egli si venga a trovare a sua volta nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una reconventio reconventionis(cfr. Cass. Civ., Sez. II, 25/2/2019, n. 5415; Cass. Civ., sez. III, 07/11/2019, n. 28615; Cass., 30.3.2016 n. 6155; Cass. Civ., Sez. I, 22/6/2018, n. 16564; Cass. civ., Sez. III, 4/10/2013, n. 22754; Cass. Civ., Sez. III, 29/9/2006, n. 21245).

Tuttavia, una simile interpretazione, lasciava aperta una lacuna laddove, a causa delle eccezioni mosse dall’opponente, si rendeva necessaria una difesa dell’opposto (attore in senso sostanziale), analogamente a quanto previsto nell’ipotesi di cui all’art. 183, comma 5, c.p.c. che consente all’attore di replicare proponendo le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto.

Come, del resto, sancito dalla S.C., “La cd. reconventio reconventionis non è – per vero assimilabile tout court alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto ai sensi delle norme succitate, costituente un’azione autonoma che in quanto tale – per trovare ingresso nel medesimo processo – deve presentare identità di titolo con la domanda proposta dall’attore, ai sensi dell’art. 36 c.p.c., atteso che essa è caratterizzata dal fatto che viene introdotta esclusivamente per l’esigenza di rispondere ad una riconvenzionale del convenuto, ossia per assicurare all’attore un’adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale e/o alle eccezioni del convenuto. Ed è questa la ragione per cui l’art. 183c.p.c., comma 4, (nel testo applicabile ratione temporis) prevede che la cd. reconventio reconventionis debba essere formulata in conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto.” (Cass., 22/12/2016, n. 26782).

Conseguentemente, poiché “la reconventio reconventionis non è un’azione autonoma, ma può essere introdotta esclusivamente per assicurare all’attore un’adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto e deve essere consequenziale rispetto ad esse (Cass. n. 26782 del 22/12/2016; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 5 febbraio 2019, n. 3336)” (in questi termini, Corte d’Appello Napoli, Sez. II, Sent., 03/06/2022, n. 2476; Tribunale Patti, Sez. lavoro, Sent., 27/04/2022, n. 633; Corte d’Appello Milano, Sez. II, Sent., 06/04/2022, n. 1170; Tribunale Padova, Sez. II, Sent., 18/03/2022, n. 521; Tribunale Reggio Emilia, Sez. II, Sent., 09/11/2020, n. 1125; Corte d’Appello Reggio Calabria, Sent., 14/05/2020, n. 401), la logica impone di riconoscere piena ammissibilità a quelle domande che presentino il nesso di consequenzialità alle contestazioni dell’opponente “per la salvaguardia del diritto di difesa dell’opposto in relazione alle nuove o più ampie pretese avanzate dalla controparte” (in tal senso, Tribunale Udine, Sez. lavoro, Sent., 27/07/2017, n. 205; Corte d’Appello Milano, Sez. IV, Sent., 14/02/2018, n. 768; conf. Corte d’Appello Milano, Sez. IV, Sent., 15/09/2017, n. 3955).

Ed infatti, sul tema, si era già avuto modo di sancire che “l’attore contro il quale il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale ben può opporre, a sua volta, altra riconvenzionale, avendo egli qualità di convenuto rispetto alla prima, e tale principio, valido per il processo di cognizione ordinario come per quello di ingiunzione, costituisce una deroga rispetto a quello secondo cui l’attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate, nell’atto di citazione …. omissis.. (Cass., Sez. 1, sent. 22.12.2016, n. 26782, cfr., anche, Cass., Sez. 3, sent. 4.10.2013, n. 22754)” (così, Cass., 22/11/2017, n. 27828; in termini analoghi, Cass., 05/02/2019, n. 3336; Corte d’Appello L’Aquila, Sent., 14/07/2021, n. 1120; Tribunale Roma, Sez. spec. in materia di imprese, Sent., 28/05/2021, n. 9435; Tribunale Milano, Sez. VII, Sent., 27/02/2018, n. 2179; Sent., 28/11/2018, n. 11941; 27/02/2019, n. 1959).

5. La sentenza n. 9633 della S.C. ed il nesso eziologico

Con la sentenza n. 9633 del 24 marzo 2022 si va oltre, affermando il principio di diritto per cui “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”.

Sulla scorta di un conforto interpretativo così autorevole ed atteso, le pronunce di merito non sono tardate ad arrivare (Tribunale Monza, sent. del 23/06/2022, n. 1416; Corte appello Messina, sent. del 16/06/2022, n. 392; Tribunale Roma, Sez. V., sent. del 16/06/2022, n. 9522;  Tribunale Roma, Sez. VIII, sent. del 10/06/2022, n. 9240; Corte d’appello Brescia, del 27/05/2022, n. 661; Corte appello L’Aquila, sent. del 26/05/2022, n. 767; Tribunale Cosenza, sent. del 26/05/2022, n. 1021; Tribunale Ancona, sent., del 19/05/2022, n. 637; Tribunale Messina, sent. del 18/05/2022, n. 876; Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di imprese, Sent., 17/05/2022, n. 4261; Tribunale Milano, Sez. IV, sent. del 12/05/2022, n. 4125; Corte d’Appello Napoli, Sez. III, Sent., 02/05/2022, n. 1846). “Non occorre pertanto che la domanda nuova formulata da parte opposta sia conseguenza di una domanda o eccezione riconvenzionale formulata da parte opponente purché si riferisca alla medesima vicenda sottesa alla domanda originaria.” (Tribunale Cosenza, Sez. I, sent., 06/06/2022, n. 1083; sent. del 27/05/2022, n. 1024 e n. 1023; sent., 12/05/2022, n. 917).

6. Conclusioni

Si è, quindi reso necessario l’intervento dell’organo nomofilattico per sancire un diritto che faceva fatica a vedersi riconosciuto, soffocato dalle pronunce precedenti che ne negavano la cittadinanza. Un approdo ermeneutico di cui, visto l’elevato numero di decisioni emesse in un lasso di tempo così breve, gli operatori del diritto sentivano, dunque, il bisogno, e che conferma la visione di chi ha intrapreso il sentiero meno battuto, ma che, al contempo, lascia dietro di sé irreparabili pregiudizi per quanti non siano stati altrettanto fortunati da avere tempo a sufficienza per usufruire del cambiamento.

Cristina Malavolta

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