La fattispecie delittuosa della concussione (art. 317 c.p.)

La fattispecie delittuosa della concussione (art. 317 c.p.) è disciplinata dal libro secondo del codice penale – dei delitti in particolare – titolo II – dei delitti contro la pubblica amministrazione – capo I – dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La norma è posta a presidio degli interessi patrimoniali della vittima del delitto nonché del prestigio, della correttezza e della fedeltà dei pubblici funzionari. Si tratta di un delitto procedibile d’ufficio (art. 50 c.p.p.) e di competenza del tribunale collegiale (art. 33 bis c.p.p.). L’arresto è facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.), consentito il fermo di indiziato di delitto (art. 384 c.p.p.). Sono consentite le misure cautelari personali (artt. 280 e 287 c.p.p.).

     Indice

  1. Concussione (art. 317 c.p.)
  2. La giurisprudenza in materia

1. Concussione (art. 317 c.p.)

Testualmente l’art. 317 c.p. dispone: “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni [32 quater]”.

La fattispecie delittuosa in scrutinio rappresenta il più grave tra i delitti dei funzionari pubblici avverso la Pubblica Amministrazione. La norma configura un delitto proprio dato che può essere compiuto soltanto da un funzionario pubblico.

Con riferimento all’elemento oggettivo, il comportamento criminogeno deve sempre, necessariamente, essere sostenuto dall’abuso dei poteri/qualità del funzionario pubblico, nella forma della costrizione. Quest’ultima ad avviso dell’orientamento prevalente è considerata come coazione psichica, dato che si sostanzia qualora venga delineato un male ingiusto alla persona offesa, la quale, invero, è libera di accettare la pretesa criminogena ovvero patire il male oggetto della intimidazione (chiaramente deve trattarsi di un male tale da incidere in maniera sostanziale sui processi psichici decisionali del malcapitato).

In merito all’elemento soggettivo si configura un reato a dolo generico perfezionato dalla coscienza e dalla volontà di agire contra legem, ovvero nella consapevolezza di imporre un comportamento illegittimo al soggetto passivo. Chiaramente, per quanto scritto sopra, la fattispecie delittuosa de qua  è inconciliabile con il dolo eventuale. È possibile il tentativo. A tal proposito si segnala la seguente statuizione della Corte di Cassazione: Ai fini della configurabilità del tentativo di concussione, è necessaria l’oggettiva efficacia intimidatoria della condotta, mentre è indifferente il conseguimento del risultato concreto di porre la vittima in stato di soggezione”. (Cass. n. 38658/2019).

Il reato de quo è delineato dalla dazione e/o dalla promessa di dare, indebitamente, denaro e/o altre utilità, le quali necessariamente devono risolversi nella costrizione nei confronti della persona passiva del rapporto, ovvero il “concusso”, colui che viene estorto mediante concussione. Di fatto, la concussione può essere definita come una forma di estorsione che assume rilievo per la qualifica/qualità del soggetto che la pone in essere, ovvero il pubblico funzionario (pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che sia). La fattispecie della concussione configura un delitto a consumazione frazionata dato che il reato si perfeziona per effetto della sola promessa, i conseguenziali pagamenti, postergano la consumazione del delitto con l’effetto di posticipare ad esempio il decorso del termine di prescrizione.


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2. La giurisprudenza in materia

La fattispecie delittuosa in scrutinio viene analizzata sapientemente nel seguente arresto giurisprudenziale: “Il delitto di concussione, di cui all’art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno “contra ius” da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all’alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall’art. 319 quater c.p. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico”. (Cass. pen. n. 9429/2016).

Dottrina maggioritaria qualifica la fattispecie de qua come un delitto plurioffensivo dato che la nostra è posta a presidio del delitto nonché del prestigio, della correttezza e della fedeltà dei pubblici funzionari oltre a tutelare gli interessi patrimoniali della vittima. L’abuso, così come descritto testualmente dalla norma, si manifesta attraverso due differenti modalità: 1) abuso delle qualità (in tal senso il funzionario pubblico usa la propria qualifica con la finalità di conseguire somme do danaro o altre utilità); 2) abuso di poteri (si concretizza mediante un uso distorto dei poteri di cui gode in relazione all’assunzione di un determinato ufficio che ricopre). Sul punto si segnala il seguente arresto giurisprudenziale: “Nel delitto di concussione, rientra nell’abuso dei poteri da parte del soggetto agente anche l’atto che, pur formalmente legittimo, sia tuttavia posto in essere quale mezzo per conseguire fini illeciti, in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione”. (In tale fattispecie l’abuso è stato ricondotto nella minaccia di revoca di deleghe ad un assessore da parte del Sindaco). (Cass. n. 35901/2017).

Secondo autorevole dottrina l’abuso può configurarsi sia nel mancato svolgimento di un atto dovuto, sia nel mancato svolgimento di un atto di natura discrezionale, tuttavia è bene evidenziare che in quest’ultima circostanza verrà più difficile dimostrare in sede giudiziaria la lesione di un proprio diritto nonché la distorsione tra il comportamento posto in essere dal concussore e dalla finalità prevista dal legislatore.

La finalità del delitto de quo può conseguirsi attraverso la violenza nonché tramite la minaccia, ossia il manifestare al soggetto passivo un danno ingiusto e rilevante. In merito alla costrizione non è indispensabile che l’azione posta in essere dal concussore sia illegale o vietata, essendo la costrizione integrata anche mediante la manifestazione di un atto dovuto, nel momento in cui si acquisisca un indebito tornaconto per non compierlo, deviando dalla finalità a cui è preposto il funzionario pubblico. Non è elemento costitutivo della fattispecie in scrutinio il timore reverenziale e ciò determina la configurabilità del reato qualora il soggetto concusso (parte passiva) non abbia notizie in merito alla qualifica/qualità rivestita dal soggetto concussore (parte attiva).

Non sussiste la concussione quando la prestazione promessa o eseguita dalla parte passiva, dovuta alla costrizione effettuata dal soggetto attivo, persegua – esclusivamente –  i fini istituzionali dell’Amministrazione giovando esclusivamente ad essa. Sul punto si segnala il seguente, consolidato, orientamento giurisprudenziale: “In tema di concussione, deve essere esclusa la sussistenza del reato quando la prestazione promessa od effettuata dal soggetto passivo, a seguito di induzione o costrizione da parte dell’agente, giovi esclusivamente alla Pubblica Amministrazione e rappresenti un’utilità per il perseguimento dei relativi fini istituzionali, poiché in tal caso non si determina lesione per l’oggetto giuridico del reato (buon andamento della P.A.), e per altro verso il fatto manca di tipicità, non potendosi l’agente identificare nell’Ente e non potendo questo – dato il rapporto di rappresentanza organica che lo lega al funzionario operante – considerarsi alla stregua di “terzo” destinatario della promessa od effettuata. (Fattispecie riguardante pressioni esercitate da dipendenti comunali affinché il destinatario di un’ordinanza di sgombero per motivi di pubblica incolumità rinunciasse al ricorso amministrativo interposto avverso l’ordinanza stessa. La Corte ha specificato che in casi del genere la tutela del cittadino è affidata ai rimedi previsti dalla legislazione amministrativa). (Cass. n. 45135/2001).

Con riferimento al funzionario pubblico sussiste continuità normativa tra la fattispecie, ante riforma, di concussione per induzione e la nuova fattispecie delineata dalla riforma del 2012. Le due figure sono sovrapponibili sotto il livello strutturale, da ciò discende che, in relazione a fatti passati, deve applicarsi il trattamento sanzionatorio più favorevole al reo. (Cass. Sez. Un., n. 12228/2013).

Sotto il profilo processuale Viola il principio di correlazione con l’accusa la sentenza di condanna che, a fronte di una contestazione ben definita (nella specie, per i reati di concussione e omissione di atti d’ufficio), formuli una serie di imputazioni alternative, ciascuna connotata da oggettiva incertezza nella ricostruzione del fatto storico, optando per quella più favorevole all’imputato, anziché concludere per una decisione di tipo accusatorio”. (Cass. n. 3550/2012). Ed ancora: “Il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell’imputato; ne consegue che la violazione di tale principio è ravvisabile quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d’imputazione non contiene l’indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in via induttiva”. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistere la violazione del principio nella condanna per il delitto di abuso d’ufficio in luogo della contestata concussione, in quanto il capo d’accusa non conteneva alcuna indicazione in ordine alla norma di legge violata, né all’ulteriore requisito, richiesto dall’art. 323 cod. pen., dell’ingiustizia del vantaggio patrimoniale procurato o del danno arrecato). (Cass. n. 10140/2015).

Da ultimo, si evidenza che all’esito del procedimento penale, nel caso di condanna per la fattispecie delittuosa de qua troverà attuazione l’applicazione della misura accessoria dell’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 32 quater c.p.

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