di Elisa Giardini Avvocato
Sommario
1. Premessa e breve excursus sulle novità legislative
2. Norme della procedura monitoria
3. Fattura elettronica e opposizione al decreto ingiuntivo
1. Premessa e breve excursus sulle novità legislative
Dal mese di gennaio 2019 sono entrate in vigore, in adempimento a previsioni legislative che le avevano in parte anticipate (nei rapporti con la Pubblica Amministrazione), novità che interessano un documento fiscale in uso, quale prova o principio di prova scritta dell’esistenza di un credito di somme di denaro, nel processo civile ed, in particolare, nel procedimento monitorio, cioè la fattura commerciale ed ora la fattura elettronica (E-fattura), con la quale oggi, nelle ipotesi di obbligatorietà, ferme le eccezioni, occorre misurarsi.
La L. n. 205 del 27.12.2017 (Legge di bilancio 2018) ha disposto, infatti, l’obbligo di fatturazione elettronica dal 1.01.2019 per diverse categorie di contribuenti.
Sino al 31.12.2018, fatte salve le ipotesi che riguardano o riguardavano tipologie di operazioni effettuate in settori particolarmente soggetti al rischio di frode (come quelli dei carburanti e dei subappalti pubblici), l’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico era previsto solo per le operazioni verso la P.A. (ed estensivamente, per quanto interessa, degli Ordini professionali, quali “Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo”).
L’art. 1, commi 909 s.s. della L. 205/2017, modificando il D.lgs. n. 127/2015, ha previsto, con decorrenza da gennaio u.s., l’obbligo di fatturazione elettronica per la generalità delle operazioni anche tra soggetti privati, nei confronti di soggetti passivi IVA, nonché verso privati consumatori (comprendendo anche i condomìni, gli enti commerciali, le fondazioni) ed altri soggetti privi di partita IVA[1].
Il D.L. n. 119 del 23.10.2018 (Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. n. 136 de 17.12.2018, ha apportato modifiche all’adempimento de quo, introducendo semplificazioni, cui faranno seguito – si auspica – interventi normativi di chiarimento (nell’attesa delle prime pronunce giudiziali) per risolvere dubbi e criticità che potranno essere sollevate dalla prassi applicativa.
In attuazione del nuovo obbligo, le regole di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche sono state definite con provvedimento n. 89757 del 30.04.2018 dell’Agenzia delle Entrate (l’A.d.E.).
Trattandosi di un documento che nasce informatico e che deve essere prodotto secondo specifiche e precise norme tecniche, il cui rispetto consente di garantire autenticità, integrità, immodificabilità e leggibilità di quanto è in esso contenuto, non è (più) possibile, salve le fattispecie di facoltatività/non obbligatorietà[2], predisporla e stamparla sic et simplicter, ovvero trasformarla in formato digitale, perché abbia valore ed effetto.
Perché la fattura elettronica disponga di detti requisiti e sia tale, deve essere generata secondo le specifiche di cui al provvedimento dell’A.d.E. cit., che traccia le linee guida della E-fattura stabilendo, ad esempio, nel fornirne una definizione in linea con le Direttive europee, che trattasi di un documento informatico che deve contenere gli elementi indicati dalla normativa di riferimento (art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero, se semplificata, quelle di cui all’art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972), aggiungendo – se dovute – le informazioni presenti nell’all. A del provvedimento; che si tratta di un file .xml[3] e che deve essere prodotto soltanto in quel formato specifico, perché altrimenti verrebbe rifiutato dal Sistema di Interscambio (S.D.I.); che è un file che dispone di un codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario (c.d. codice destinatario), inserito dall’emittente, mediante il quale è possibile che il destinatario la riceva; che prima di arrivare al destinatario passa e transita, con un percorso mediato da un soggetto chiave e terzo, che si frappone tra emittente e destinatario, dal Sistema di Interscambio, appunto, un’infrastruttura informatica gestita dall’A.d.E. che traccia l’intero processo di trasmissione delle fatture e permette di effettuare le necessarie verifiche su ogni fattura attiva e/o passiva; che può (ma non deve) essere firmata digitalmente per garantire ulteriormente l’identità del soggetto che la emette[4]. Il Sistema di interscambio, dopo che si è prodotta la E-fattura, e che questa è stata inserita nello S.D.I. che la invia al destinatario, emette una ricevuta di consegna riportante la data di ricezione della fattura da parte del destinatario e mette a disposizione degli utenti un duplicato (informatico) della fattura elettronica, in un’area riservata del contribuente.
[1] Con il D.L. n. 79 del 28.06.2018 è stato rinviato al 1.01.2019 l’obbligo per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione, effettuate presso impianti stradali di distribuzione (da tale data non si usano più le carte carburante).
[2] Sono esonerate dal nuovo meccanismo di fatturazione le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti esteri, cioè soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, per le quali si potrà continuare a darne documentazione, alternativamente, mediante fattura cartacea o elettronica, nonché i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime di vantaggio ex art. 27 del D.L. 98/2011 ed i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex art. 1, commi 54-89 della L. n. 190/2014 tra cui le c.d. partite IVA nel regime dei minimi e del forfettario, oltre a medici e farmacisti, per problemi di privacy, e le associazioni sportive dilettantistiche con soglia reddituale fissata a meno di 65.000,00 euro
[3] Extensible Markup Language.
[4] La E-fattura si considera emessa al momento della trasmissione del file allo S.D.I.
2. Norme della procedura monitoria
Queste nuove modalità di emissione dell’E-fattura possono avere riflessi nel processo civile ordinario e in quello sommario d’ingiunzione[5], in considerazione del dato circostanziale che frequentemente chi è creditore di una somma di denaro è un imprenditore o un soggetto titolare di partita IVA (es. un professionista) che per le prestazioni ed i servizi resi non sia stato regolarmente e tempestivamente pagato dal debitore, al seguito dell’emissione di fattura.
Come è possibile coordinare queste nuove disposizioni e quelle contenute nel Codice di Rito alla luce dell’informatizzazione del sistema e degli adempimenti richiesti all’avvocato e/o al cliente?
Il procedimento di ingiunzione, exartt. 633 s.s. c.p.c. è uno degli strumenti (processuali) previsti dall’ordinamento giuridico per la tutela del credito.
E’ un procedimento a cognizione sommaria che prevede l’emanazione di un provvedimento giudiziale, il decreto ingiuntivo appunto, inaudita altea parte, e che è destinato, in caso di mancata opposizione ed entro un periodo di tempo relativamente breve ad acquisire efficacia esecutiva e forza di giudicato.
La prova scritta del diritto fatto valere dal creditore è la condizione di ordine generale necessaria per ottenere dal giudice la pronuncia di ingiunzione di pagamento, e l’art. 634 c.p.c. attribuisce, tra gli altri, agli estratti autentici delle scritture contabili, tenute dagli imprenditori commerciali e dai lavoratori autonomi, bollate e vidimate nelle forme di legge, uno specifico valore probatorio idoneo a fondare la pronuncia giudiziale.
Sulle scritture contabili tenute con sistemi informatici, l’art. 2215-bis c.c. prevede, poi, che l’apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, garantisce l’assolvimento degli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture.
Dalla lettura delle norme si evince che per ottenere un decreto ingiuntivo la prova da offrire è semplificata, essendo sufficiente una qualsiasi prova scritta, quando agiscono due soggetti privati senza la qualifica di imprenditori. Il primo comma indica quali prove scritte idonee “le polizze, le promesse unilaterali per scrittura privata ed i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti previsti dal Codice Civile“. Quando invece il decreto ingiuntivo è richiesto da un imprenditore verso un altro imprenditore, oppure da un imprenditore verso un soggetto non imprenditore, la prova scritta stata specificamente individuata exart. 634 c.p.c.
L’elenco riportato dalla norma è tassativo, oppure è possibile richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo anche con documenti ivi non riportati, come la fattura, o la E-fattura, che non sono menzionati, e con quali effetti nella fase di opposizione, che è a cognizione piena[6]?
Secondo la giurisprudenza[7] costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, ex artt. 633-634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale, purché ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale). Anche la fattura (e la E-fattura), allora, costituisce titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo, a favore di chi l’ha emessa, ma se o solo se ha seguito il percorso di cui alle specifiche tecniche sopra richiamate: quantificando la somma dovuta rende il credito di una somma di denaro sufficientemente certo, liquido, esigibile e determinato nel suo ammontare, come richiesto dall’art. 633, comma 1 c.p.c. per la domanda.
Solitamente la richiesta di estratto autentico formulata al notaio non riguarda solo i libri contabili ma anche le fatture che documentano la cessione o la prestazione da cui ha avuto origine il credito, quale garanzia che, pur non potendo il pubblico ufficiale controllare l’intera contabilità e la regolarità delle scritture dell’imprenditore, la fattura sia stata registrata e sia astrattamente riferibile dunque ad un rapporto in essere o che ha avuto corso tra l’emittente ed il suo destinatario, tanto è che, nonostante non sia nell’elenco dell’art. 634 c.p.c., è la fattura la prova scritta per eccellenza, necessaria (e sufficiente) per l’emissione del decreto ingiuntivo (v. supra giurisprudenza).
Tuttavia, la normativa che ha dettato l’obbligo di emissione della fattura elettronica tra privati (imprese e professionisti) non prevede e non dice che la fattura debba essere necessariamente firmata digitalmente (obbligo che sussiste ex lege, invece, per le fatture verso la P.A.) per garantire ulteriormente l’identità del soggetto che la emette, tanto che lo S.D.I. gestisce sia fatture elettroniche prive di firma elettronica, sia fatture elettroniche alle quali sia apposta firma elettronica: non è ancora chiaro (né il punto è stato definito) se tale firma (nella forma avanzata, qualificata o digitale[8]) sia in realtà necessaria per consentire al notaio autenticante (o al pubblico ufficiale) di verificare che la fattura di cui si richiede un estratto autentico sia effettivamente l’originale che documenta l’operazione da cui è sorto il credito e, in mancanza di specifiche, si può ipotizzare, cautelativamente e con i primi commentatori della riforma, che alcuni creditori saranno portati anche questo adempimento, con buona pace per la semplificazione e la riduzione di adempimenti, sottese all’introduzione delle nuove disposizioni[9].
Se fosse confermata anche tale necessità, dopo l’apposizione della firma elettronica, si dovrebbe procedere alla marcatura temporale della stessa, per garantire, in caso di successiva revoca, scadenza o sospensione della firma digitale, che al momento della formazione della fattura, questa fosse dotata di una valida sottoscrizione digitale.
Si consideri, tuttavia, e di contro, che se la E-fattura verso un’impresa, un professionista o un provato, viene firmata digitalmente, il Sistema di Interscambio effettua ulteriori verifiche, come quella di autenticità del certificato di firma, di integrità, per garantire che il documento ricevuto non sia stato modificato successivamente all’apposizione della firma. Il sistema, allora, può verificare se il certificato di firma elettronico è scaduto o revocato, se l’autorità di certificazione non è affidabile, se manca o non è coerente il riferimento temporale e, qualora l’esito dei controlli sia negativo, la fattura viene scartata e si considera non emessa. Se l’E-fattura non è firmata, detti controlli non vengono attivati, e la fattura viene considerata emessa indipendentemente dalla verifica di autenticità del documento.
Peraltro, elementi testuali fanno ragionevolmente ipotizzare che l’adempimento di firma elettronica sia superfluo. Infatti, “le ricevute di consegna di cui ai punti 4.2 e 4.3 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrare n. 89757/2018, emesse dallo S.D.I., sono documenti che, oltre ad attestare l’avvenuta corretta emissione della fattura, contengono un riferimento univoco alla fattura stessa: provenendo da un terzo “qualificato” dovrebbero ex se consentire di documentare in maniera inequivocabile la corrispondenza della fattura di cui si chiede l’estratto all’originale trasmesso tramite S.D.I.[10]“.
Si ricorda che “le ricevute inviate dallo S.D.I. consentono anche di provare l’avvenuta ricezione, o nel caso in cui il recapito della fattura non fosse possibile per i motivi indicati nel punto 3.4 del provvedimento n. 89757/2018, l’avvenuta presa visione da parte del cessionario/committente (o dell’intermediario dallo stesso incaricato) della fattura correttamente emessa, e rappresentano un ulteriore documento da esibire in estratto autentico, per supportare la richiesta di emissione e l’ottenimento del decreto ingiuntivo”.
Il duplicato che viene messo a disposizione dell’emittente/creditore dal sistema S.D.I., una volta prodotta e trasmessa l’E-fattura, è infatti esso stesso un documento informatico, conforme all’originale, avente la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui è tratto, secondo quanto dispone l’art. 23, comma 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D., istituito con D.lgs. n. 82 del 7.03.2005[11]), perché ottenuto mediante la memorizzazione, sul dispositivo, o su dispositivi diversi, della stessa sequenza di valori binari del documento originario.
In prima approssimazione, si può sostenere che quel documento non abbia bisogno, in calce, di alcuna attestazione di conformità se presentato in giudizio, a meno che non venga successivamente stampato e convertito in copia analogica o trasformato in un diverso formato, così come avviene nel P.C.T. per duplicati e copie informatiche.
L’art. 23-bis cit., infatti, dispone che “i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle linee guida”[12].
Il contribuente (creditore) avrà a disposizione il duplicato della fattura elettronica; potrà conservare e salvare il file .xml della fattura, rispettando le specifiche tecniche in materia di conservazione dei documenti informatici[13].
Una stampa del contenuto della E-fattura non sarà tuttavia mai sufficiente[14]. Occorrerà una “copia autentica” del file, essendo la fattura elettronica, come detto, un insieme di dati, il che comporta la necessità che il file sia stato prodotto e conservato secondo le procedure di legge, affinché la copia abbia valore.
Stampare la fattura, ovvero nella forma di fattura digitale, senza che sia prodotta, trasmessa e conservata come E-fattura e secondo il meccanismo descritto dalla Agenzia delle Entrate, non equivarrà all’emissione di una regolare E-fattura, con tutte le conseguenze di legge, potendo prestare il fianco anche a nuovo contenzioso e all’opposizione al decreto ingiuntivo.
L’autentica del notaio (ovvero l’autenticazione della firma digitale – art. 24 e 25 C.A.D. cit.) renderebbe la fattura una prova scritta qualificata (provenendo peraltro da un terzo, un pubblico ufficiale)[15].
Per l’A.d.E., la E-fattura è un documento informatico le cui caratteristiche fondamentali di autenticità ed immodificabilità sono derivanti ed assicurate già dalla marca temporale e dalla firma digitale qualificata, e sono tali da garantire la provenienza ed autenticità e l’assoggettabilità a controlli. A livello informatico non è dunque forse necessario ricorrere ad un pubblico ufficiale per attestarne la congruità, perché non si distingue più tra copia ed originale di un documento così formato.
Nell’ambito del procedimento monitorio, vista anche l’obbligatorietà del deposito solo telematico del ricorso in Tribunale, ove è consentito comunque allegare al ricorso per decreto ingiuntivo o ad altro ricorso, file in diversi formati[16], per provare l’esistenza del credito vantato mediante la fattura elettronica si potrà allegare il duplicato informatico della fattura elettronica generato dallo S.D.I., senza che sia necessaria sullo stesso l’attestazione di conformità all’originale perché si tratta di un documento che segue quanto stabilito dall’art. 21, comma 1-bis del C.A.D.[17]
In linea teorica, si potrebbe decidere di allegare la copia informatica della stessa fattura elettronica in .pdf, sempre che il documento sia stato portato in conservazione secondo le regole tecniche del D.M. Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17.06.2014 e del D.P.C.M. del 3.12.2013: in questo caso però la copia dovrà essere corredata dall’attestazione di conformità, che dia atto di avere seguito e percorso le linee guida, assieme alle copie informatiche delle ricevute ottenute dallo S.D.I., anche esse munite dell’attestazione di conformità all’originale che l’avvocato può effettuare in base al potere concessogli dall’art. 12 del D.L. n. 179/2012 che ha appunto esteso il potere di autentica dell’avvocato[18].
Se ciò può andare bene, forse, per il recupero crediti del legale[19], non si ritiene possa andare bene sempre e per il cliente/creditore, essendo il potere di autenticazione dell’avvocato limitato (per ora) agli atti processuali, e non ad agli atti tra privati ovvero formati da privati. E la disposizione va letta restrittivamente, essendo eccezione ad una regola generale.
Il cliente/creditore dovrebbe, allora, assumersi lui l’onere di autenticare il documento informatico (e magari anche le ricevute di trasmissione e ricezione), ove non già firmato digitalmente, con autocertificazione propria o del consulente fiscale, come ammesso dalla prassi di alcuni uffici giudiziari, o magari chiedere l’apposizione della autenticazione al segretario comunale.
Giova, allora, richiamare l’art. 18 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 (Copie autentiche) che così dispone: “1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell’atto o documenti. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. 2. L’autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale (copia autentica) o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell’attestazione di conformità con l’originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale a ciò autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio”.
Tra i commentatori, c’è chi ha ritenuto sufficiente un’autocertificazione della regolare tenuta delle scritture contabili, facendo richiamo all’art. 19 D.P.R. 445/2000 (Modalità alternative all’autenticazione di copie): “la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare a conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati”[20].
Tale assunto[21] è stato contestato da altri e dalla giurisprudenza, ritenendo che detta disposizione riguardi solo i rapporti tra il cittadino e la P.A., ai fini di “semplificare” gli adempimenti richiesti al primo, e che non possa trovare spazio nel processo. Così ad esempio, Cass. Civ., sez. 1, n. 26937 del 15.12.2006[22].
Un’interpretazione evolutiva degli artt. 633 e 634 c.p.c. porta a considerare le scritture contabili conservate digitalmente (e, quindi, rese immodificabili ed autentiche attraverso la firma digitale e la marca temporale del responsabile della conservazione) quali valide prove scritte ai fini dell’ottenimento di un decreto ingiuntivo.
La digitalizzazione di un registro contabile e la sua corretta conservazione consentirebbero così la produzione in giudizio di documenti informatici giuridicamente rilevanti, col riversamento diretto, senza necessità di ottenere necessariamente estratti autentici delle scritture contabili.
Le considerazioni ut supra valgono, a maggior ragione, qualora il ricorso ingiuntivo debba essere richiesto al Giudice di Pace: si tratta di contemperare, infatti, le nuove frontiere della digitalizzazione, con gli aspetti propri del funzionamento di questo Ufficio giudiziario, ove ancora non è possibile il deposito telematico degli atti (introduttivi o endoprocessuali) o il riversamento diretto degli stessi. Nell’attesa dei primi interventi, premesso che “la fattura [e così la E-fattura], se proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi è prova idonea scritta del credito quale richiesta ex lege per l’emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale”, si potrà optare per l’attestazione di conformità del documento fiscale, stampato in altro formato e di tutte le ricevute che ne hanno accompagnato emissione e trasmissione tramite S.D.I. ovvero per la certificazione di avere operato secondo le disposizioni tecniche ed in tutti i suoi passaggi, accompagnando il profilo probatorio di quanti più elementi utili e/o giustificativi del rapporto tra le parti, come solleciti, mancate contestazioni, riconoscimenti del debito.
[5] Ove competenza del Tribunale il ricorso per decreto ingiuntivo si deposita solo in telematico, pena il rigetto per inammissibilità.
[6] Anche perché sembrerebbe previsto esonero dalla tenuta dei registri IVA per i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica: “[…] i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall’obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972”. Così per art. 11 del D.L. 87/2018, conv. in L. n. 96/2018.
[7] Ex multis, Cass. Civ., sez. 2, n. 15332 del 21.07.2015, Giudice di Pace Campobasso n. 193 dell’8.05.2018 e Tribunale di Pordenone n. 60 del 2.02.2017.
[8] Le diverse tipologie di firma elettronica previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale sono: la firma elettronica (c.d. semplice; l’efficacia probatoria è valutabile dal giudice caso per caso), la firma elettronica avanzata (con caratteristiche di sicurezza aggiuntive; l’efficacia probatoria è di scrittura privata. Integra la forma scritta ad substantiam, tranne che per i contratti immobiliari); la firma elettronica qualificata (basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; l’efficacia probatoria è di scrittura privata ed integra forma scritta ad substantiam) e la firma elettronica digitale (“un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica ed una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata ed al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatica“. Ha l’efficacia probatoria della scrittura privata e integra forma scritta ad substantiam).
[9] Così, tra i primi commentatori, S. Genito, “Fattura elettronica e decreto ingiuntivo” in Dititto24.
[10] Autore e commento già cit. in nota 9.
[11] N.B. Modificato e integrato con il D.lgs. n. 179 del 22.08.2016, prima e con il D.lgs. n. 217 del 13.12.2017, poi in relazione ai duplicati e alle copie di documenti informatici,
[12] Così il comma 2: “le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle linee guida, hanno la stesa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte, se la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti, è attestata da n pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione originale informatico”.
[13] Sarà opportuno conservare anche gli esiti e le ricevute inviate dallo S.D.I., essendo corredate da un codice identificativo univoco, tale da provare l’inoltro al sistema della fattura e l’avvenuta consegna della stessa al destinatario.
[14] Un documento elettronico, infatti, per avere l’efficacia probatoria di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c. deve rispettare le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale e le sue regole tecniche. Pur se priva di valore fiscale, l’A.d.E., in risposta ad un quesito specifico, “per esigenze di leggibilità” ha previsto che “una copia della fattura elettronica in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E’ comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura“. Sulle copie di cortesia si è espressa anche S. Pennacini, “Fattura elettronica e copie di cortesia, quanta confusione”, Fiscal Focus del 12.10.2018.
[15] Rif. artt. 2714-2719 c.c.: per copia autentica di un atto si intende quella rilasciata dal pubblico ufficiale che l’ha formato o che ha in deposito l’originale. L’espressione copia conforme attesta invece la conformità della copia rispetto all’originale che viene esibito. Il notaio non rilascia, tecnicamente, una copia autentica delle scritture contabili, ma una copia conforme, non essendo il depositario delle medesime né il formatore delle stesse.
[16] Non solo .xml, ma anche .pdf, .rtf, txt, .jpg, .gif., .tiff.,.zip, .rar e .arj.
[17] Così A. Spedicato, “Valore probatorio della fattura in giudizio al tempo della fatturazione elettronica”, in Consulenza.it.
[18] Articolo novellato dall’art. 52 del D.L. n. 90/2014 che ha inserito il comma 9-bis all’art. 16 dello stesso D.L. 179, poi modificato dal D.L. 132/2014 (L. n. 162/2014) e dal D.L. 83/2015 (L. n. 132/2015).
[19] Ferma la disposizione dell’art. 636 c.p.c.
[20] Cass. Civ. sez. 2, n. 10830 dell’8.06.2004 e Cass. Civ. sez. 1, n. 9685 del 24.07.2000, r.v., che in massima così si esprime: “ai fini della prova richiesta dalla legge per l’emissione del decreto ingiuntivo, è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulta con certezza l’esistenza del diritto di redito fatto valere in giudizio. (Nella specie, in applicazione del riferito principio, la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il Giudice di Pace avesse emesso decreto ingiuntivo sulla base di una semplice fattura)”.
[21] Tribunale di Torino, sent. del 13.06.2002: “Ai fini della rituale richiesta di un decreto ingiuntivo, non è sufficiente da parte del ricorrente l’allegazione di copie delle fatture emesse ed un estratto conto unilateralmente predisposto, essendo viceversa necessario l’estratto autentico delle scritture contabili” Nello stesso senso Tribunale di Rossano, ord. del 29.09.2009 ma anche Cass. Civ. sez. 3, n. 8549 del 3.04.2008 e Cass. Civ. sez. 2, n. 1469 del 4.02.2002.
[22] “[…] alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà una volta prevista dall’art. 4 della L. 15/1968, attualmente dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 deve escludersi qualunque rilevanza, sia pure indiziaria, qualora costituisca l’unico documento esibito in giudizio, al fine di provare un elemento costitutivo dell’azione o dell’eccezione, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 2967 c.c. da proprie dichiarazioni”.
3. Fattura elettronica e opposizione al decreto ingiuntivo
Quale che sia la modalità di emissione della fattura (elettronica, cartacea, analogica o digitale) e superate le criticità ut supra sulle modalità di deposito e sulla documentazione da allegare, una volta che sia stato ottenuto e notificato un decreto ingiuntivo, anche nel vigore delle nuove regole, la E-fattura (come la fattura) si rivela, nell’operare dell’art. 634 c.p.c., documento necessario e sufficiente solo nella fase sommaria, non essendo – di contro – prova dal valore assoluto dell’esistenza del credito azionato nell’eventuale fase di opposizione.
Resta inteso, infatti, che qualora il debitore presenti opposizione alla richiesta di pagamento, la E-fattura, (come la fattura), non basta più a sostenere il contraddittorio.
Pertanto, il creditore, nella “nuova” veste di opposto, dovrà fare valere il proprio diritto e dimostrare la sussistenza del credito exart. 2697 c.c. e l’esatto adempimento delle prestazioni sottese, presentando idonea documentazione, per provare il dovuto, indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore potrà dimostrare l’insussistenza del preteso diritto (Cass. Civ. sez. 1, n. 9685 del 24.07.2000), quale la presenza di un ordine o di un rapporto contrattuale che giustifichi la fornitura nonché la dimostrazione dell’avvenuta esecuzione del contratto. In assenza di ulteriori prove circa l’esistenza del credito, l’imprenditore/creditore perderà il giudizio di opposizione ed il decreto ingiuntivo verrà revocato[23].
La fattura elettronica non dà garanzie aggiuntive di questi aspetti ed ha lo stesso valore di prova/indizio di prova, ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, di quella cartacea (come lo è ancora per i casi di non obbligatorietà). La E-fattura non supera, in caso di opposizione, la carenza di altri elementi a supporto del credito e non fa venire meno l’onere che ne deriva in chi agisce a sostegno della propria pretesa. L’insufficienza del valore probatorio della fattura è, peraltro, una forma di tutela per il debitore, essendo la fattura commerciale un documento di emissione unilaterale.
Preme richiamare, sul punto, la giurisprudenza recente (ma consolidata) di alcuni Tribunali di merito e della Corte di Cassazione, giurisprudenza che ha espresso principi di diritto compatibili anche oggi con la E-fattura, pur restandosi in attesa di nuovi interventi e pronunce specifiche.
Ad esempio, Tribunale di Larino, sentenza n. 177 del 5.06.2018: “la fattura è un atto di formazione unilaterale, che si inquadra nella categoria degli atti giuridici a contenuto partecipativo, attinente a rapporti contrattuali già costituiti Non incorpora alcuna convenzione, ma rappresenta, nei confronti di chi la emetta, esclusivamente prova di tale emissione e, quale modalità di esecuzione di una prestazione in favore del destinatario, fornisce elementi presuntivi (iuris tantum) circa l’avvenuta e preesistente stipula di un’obbligazione, potendo costituire piena prova tra le parti circa l’esistenza del sinallagma solo se risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione. E’, dunque, un documento idoneo e sufficiente per l’emissione di un decreto ingiuntivo, ma non è idonea a provare l’esistenza del credito nel giudizio di merito instaurato a seguito dell’opposizione”. Ed ancora “[…] in caso di contestazione, non può assurgere al rango di prova del negozio giuridico che si assuma stipulato, ma reca, al più, indizi in tale senso, con la conseguenza che contro od in aggiunta al contenuto della stessa sono ammissibili prove, anche per testimoni [nei limiti comunque degli artt. 2721 s.s. c.c.] dirette a confutarne o a confermarne il contenuto”[24].
[23] Ricorrendo, dal 1.02.2019, l’obbligo di consegnare la c.d. copia di cortesia al consumatore finale, secondo quanto chiarito dall’A.d.E., in risposta ai primi quesiti sull’argomento, per il consumatore finale quella copia ha valenza anche ai fini fiscali [e si potrebbe ritenere anche in sede di opposizione al decreto ingiuntivo come controprova del credito azionato o credito non contestato]. “E’ vero, infatti, che in caso di discordanza, il documento digitale nella disponibilità dell’A.d.E. è quello valido. Ma se il contribuente riesce a dimostrare che il contenuto è quello della copia cartacea in suo possesso (ad es. portando documentazione sul pagamento eseguito) allora è proprio tale copia ad avere la prevalenza ed a potere essere utilizzata anche ai fini delle detrazioni”. Così F. G. Poggiani, “Fattura elettronica, vale la copia di cortesia”, in Italia Oggi del 9.01.2019.
[24] Tribunale di Cassino, sent. n. 1185 del 25.10.2018; Tribunale di Brescia, sent. n. 782 del 15.03.2018; Tribunale di Ferrara, sent. n. 363 del 10.05.2018 e Tribunale di Catania, sent. n. 765 del 16.02.2018, in richiamo a Cass. Civ., sez. 6, n. 5915 dell’11.03.2011: “la fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dell’opposto”.
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