La figura del datore di lavoro come garante della sicurezza

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La prevenzione è definita dall’art. 2, comma 1, lett. n) come “il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno”.

Indice

1. La delega di funzioni

Recependo i consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia, l’art. 16 del d.lgs. n. 81/2008 definisce per la prima volta sul piano legislativo i requisiti di validità ed efficacia della delega di funzioni, nei casi in cui non sia espressamente esclusa, e non deve essere confusa con la nomina formale del Dirigente per la Sicurezza o del Preposto per la Sicurezza.
Con l’art. 16, d.lgs. 81/2008 il legislatore della recente novella in materia antinfortunistica ha optato per una compiuta positivizzazione dell’istituto della delega delle funzioni di garante in tale settore, al fine di conseguire una, tendenzialmente definitiva, stabilizzazione dei limiti di operatività e dei requisiti di validità dello stesso.
È necessario precisare che le delega di funzioni non è da considerarsi alla stregua di uno scarico di responsabilità, atteggiamento che sarebbe inammissibile, ma al contrario, è uno strumento organizzativo mediante il quale il datore di lavoro, ovvero il titolare dei poteri decisionali e di spesa all’interno della propria azienda, interviene per migliorare l’organizzazione attraverso il trasferimento delle proprie funzioni ad altro soggetto capace e competente, al fine di meglio assolvere le proprie responsabilità[1].
La ratio della delega di funzioni si riviene nella necessità di agevolare il datore di lavoro, permettendogli la possibilità di richiedere la cooperazione di altri soggetti, come ad es. in caso di strutture aziendali complesse, la cui gestione può essere favorita dall’individuazione di delegati al compimento di quelle azioni dirette ad assicurare il rispetto della normativa prevenzionistica[2].
Un primo intervento legislativo era già contenuto nel d.lgs. n. 242/1996 che ha modificato il d.lgs. n. 626/1994. Era stato escluso che il datore di lavoro potesse delegare l’adempimento degli obblighi relativi alla valutazione dei rischi e alla conseguente elaborazione del documento, nonché alla designazione del Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi.
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2. Il potere direttivo

L’impossibilità di delegare gli obblighi di valutazione dei rischi e di designazione del Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi è stata confermata dal d.lgs. n. 81/2008 modificato dal d.lgs. n. 106/2009.
Ciò non comporta, però che il datore di lavoro debba adempiere personalmente a quegli obblighi, pertanto la conseguenza del divieto di delega si traduce nella mera imposizione al datore di lavoro di adempiere ai due obblighi non attraverso una delega di funzioni, bensì per il tramite del potere direttivo.
Naturalmente rimane in capo al datore di lavoro l’obbligo di vigilare che il tecnico o i tecnici incaricati abbiano effettivamente adempiuto in maniera completa e secondo i criteri formali stabiliti dalla legge (obbligo di vigilanza). Solitamente la delega di funzioni è utilizzata nell’ambito di strutture complesse, ma può essere impiegata anche in realtà di modesta entità organizzativa.
L’art. 16 richiede che alla delega sia data adeguata e tempestiva pubblicità (funzione meramente informativa e può essere attuata con l’iscrizione nel Registro delle Imprese)  e ciò, secondo la dottrina, ad ulteriore dimostrazione della invalidità ed inefficacia di deleghe di fatto o implicite, inoltre, è necessario ricordare che per il valido conferimento della delega deve essere adottato un atto scritto avente data certa, il cui fondamento normativo si riviene nell’art. 2704 del Codice Civile[3].
Il delegato deve essere soggetto specificamente idoneo allo svolgimento delle funzioni conferitegli, con riferimento alla sua preparazione su un piano di carattere tecnico-professionale[4]. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale competenza non deve essere intesa con riferimento ad una generica ed astratta qualificazione, quale ad esempio il possesso di un titolo di studio, quanto piuttosto avendo riguardo ad una dimostrata competenza che si configura come insieme di esperienze e capacità acquisite dalla persona medesima nell’esercizio di attività in merito alle quali verranno assegnate le funzioni. Inoltre, il d.lgs. n. 106/2009 ha stabilito che il soggetto delegato può a sua volta e previa intesa con il datore di lavoro, delegare, alle medesime condizioni, specifiche funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
Il soggetto al quale sia stata conferita tale delega, non può, però, a sua volta, delegare ulteriormente le funzioni a lui delegate (comma 2 aggiunto dall’art. 12 del d.lgs. n. 106/2009), la ratio di tale scelta legislativa è quella di evitare che si verifichi il fenomeno delle cosiddette deleghe a cascata.
Il conferimento della delega di funzioni, infine, non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

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A cura di Vincenzo Ferrante | Maggioli Editore 2023

  1. [1]

    A cura di A. Rotella, Sicurezza sul lavoro 2019. Manuale normo-tecnico, Ipsoa, 2019, p. 36

  2. [2]

    G. Catalisano, Sicurezza sul lavoro mobbing e responsabilità del datore di lavoro, Aracne, 2018, p. 68

  3. [3]

    L’art. 2704 c.c. stabilisce che: la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento. La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova. Per l’accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova.

  4. [4]

    F. Mazara Grimani, La responsabilità del datore negli infortuni sul lavoro, Maggioli Editore, 2019, p. 183

Orlando Pittelli

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