Le linee guida sul RUP sono di natura vincolante e tale disciplina verrà sostituita dal regolamento attuativo del Codice dei contratti.
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Nomina del responsabile unico del procedimento
Per ogni procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del Dirigente responsabile dell’Unità Organizzativa, individuano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
Il RUP è individuato nel rispetto di quanto previsto dall’art.31 del Codice Appalti, tra i dipendenti di ruolo inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive.
Competenze professionali del responsabile unico del procedimento
Il RUP deve possedere capacità professionali e requisiti adeguati al compito da svolgere.
In particolare, il responsabile unico del procedimento è in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità ed importo dell’intervento.
Il RUP deve avere una specifica formazione professionale ed è soggetto a costante aggiornamento.
Nello specifico le linee guida n.3 ANAC individuano i requisiti che devono essere posseduti dal RUP nel caso di affidamenti di servizi e le forniture di importo pari o inferiore alle soglie di cui all’articolo 35. Ovvero di diploma di istruzione superiore di secondo grado al termine di un corso di 5 anni ed un’anzianità di servizio di 5 anni oppure laurea triennale ed esperienza almeno triennale oppure laurea quinquennale ed esperienza biennale. L’esperienza deve essere nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.
Le linee guida n.3 ANAC individuano anche i requisiti che devono essere posseduti dal RUP per servizi e forniture di valore pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35. In tal caso il RUP è in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.
I compiti assegnati al RUP
I compiti fondamentali del RUP sono specificati all’art. 31, comma 4, per le varie fasi del procedimento di affidamento. Altri compiti assegnati al RUP sono individuati nel Codice in relazione a specifici adempimenti che caratterizzano le fasi dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto. Inoltre, per espressa previsione dell’art. 31, comma 3, il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
Nella fase di programmazione e affidamento, il responsabile del procedimento deve:
a) promuovere e sovrintendere agli accertamenti e alle indagini preliminari ea consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica e amministrativa degli interventi;
b) verificare la conformità ambientale, paesistica, territoriale e urbanistica degli interventi e promuovere l’avvio delle procedure di variante urbanistica;
c) in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell’intervento, promuovere e definire le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;
d) coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificando che siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
e) coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica;
f) effettuare, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle disponibilità finanziarie, nonché all’esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
g) stabilire criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione correlati alle caratteristiche e all’importanza dell’opera;
h) svolgere l’attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9 del Codice;
i) sottoscrivere la validazione, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP è tenuto a motivare specificatamente;
j) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accertare e attestare:
1. l’avvenuta redazione, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, del progetto preliminare di fattibilità tecnico economica dell’intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
2. la quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l’intero lavoro;
k) convocare e presiedere nelle procedure ristrette e nei casi in cui è ammesso l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l’illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
l) proporre all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori; nel caso di procedura competitiva con negoziazione, promuovere il confronto competitivo e garantire la pubblicità dei relativi atti;
m) valutare le offerte nei casi di affidamento con il criterio del solo prezzo, nei casi in cui non sia nominato altro organo (monocratico o non) dalla stazione appaltante;
n) svolgere le attività necessarie all’espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni e assicurando l’allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione e di affidamento della concessione di lavori pubblici;
o) accertare e certificare, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, l’eventuale presenza, negli interventi, delle seguenti caratteristiche:
1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
4. complessità di funzionamento d’uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
5. esecuzione in ambienti aggressivi;
6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
7. complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storicoartistici o conservativi;
8. necessità di un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;
o) raccogliere, verificare e trasmettere all’Osservatorio dell’A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 213, comma 3, del Codice;
p) dare evidenza, nell’atto con cui dispone l’affidamento diretto dei lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del Codice, delle modalità di calcolo dei corrispettivi delle prestazioni concordati con l’appaltatore;
q) dare dettagliata e motivata evidenza, nella perizia giustificativa dei lavori affidati ai sensi dell’art. 163 del Codice, delle ragioni di somma urgenza poste a fondamento dell’affidamento diretto.
Il RUP procede, inoltre, alla verifica della documentazione amministrativa. Il procedimento di aggiudicazione della gara secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basato sul rapporto qualità/prezzo, si svolge, normalmente, in tre fasi, due delle quali richiedono prevalenti competenze amministrative e l’altra prevalenti competenze tecniche. L’art. 77 del Codice assegna alla commissione giudicatrice la valutazione delle offerte tecniche. Alla stessa, quindi, non è affidato il compito di svolgere le attività preliminari di valutazione e ammissione dei concorrenti. Questa fase di controllo della documentazione amministrativa deve, quindi, essere svolta dal RUP..
Nella fase di esecuzione il RUP propone l’individuazione di un direttore dei lavori e impartisce allo stesso, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori. Il RUP autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di svolgimento degli stessi.
Nella fase di esecuzione del contratto il RUP, anche avvalendosi delle figure indicate nel richiamato art. 101 del Codice, è tenuto al corretto svolgimento delle seguenti attività,:
a) adottare gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione, previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 sentito il direttore dei lavori;
b) svolgere, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del predetto decreto legislativo, i compiti previsti nel citato articolo 26, comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c) assumere il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
1. richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;
2. provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l’esecuzione, a verificare che l’esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
d) trasmettere agli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
e) accertare, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
f) redigere la relazione di cui all’art., 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in corso d’opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti;
g) irrogare le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
h) ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 107 del Codice; 7
i) disporre la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indicare il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
j) assumere, sentito il progettista, le determinazioni in ordine alla perizia tecnica redatta dall’esecutore per proporre variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori, e, in caso di valutazione positiva, procedere alla stipula di apposito atto aggiuntivo qualora, secondo l’ordinamento della stazione appaltante di appartenenza, ne abbia il potere;
k) approvare i nuovi prezzi determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore per le lavorazioni o per i materiali non previsti dal contratto, ove non comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
l) in relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori, convocare le parti entro un termine che potrebbe essere fissato in quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e promuovere, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia;
m) attivare la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori ed essere sentito sulla formulazione della proposta di transazione da parte del dirigente competente;
n) proporre la costituzione del collegio consultivo tecnico di cui all’art. 207 del Codice;
o) proporre la risoluzione o la modifica del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
p) trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice, entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell’esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto.
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