La figura dell’Amministratore di Sostegno introdotto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6

La legge n. 6 del 9 gennaio 2004, ha introdotto nel Codice Civile la figura dell’Amministratore di Sostegno.
L’art.1 della suddetta legge stabilisce qual è la sua finalità, consistente nel tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Si tratta, di un istituto innovativo per la realtà giuridica e sociale italiana, ed è finalizzato all’effettiva protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana.
L’amministratore di sostegno, quindi è un nuovo istituto che si aggiunge agli altri due istituti, già esistenti,  che sono quello dell’interdizione e dell’inabilitazione.
Tale istituto rappresenta un nuovo strumento giuridico, che rispetto all’interdizione ed inabilitazione è decisamente più adatto alla cura della qualità della vita della persona con disabili.
L’amministratore di sostegno prevede, nei confronti del disabile degli interventi di sostegno di carattere temporaneo o permanente.
In passato, era, comunemente, diffuso il sentimento di considerare l’interdizione come una specie di marchio che distrugge la dignità della persona, e la riduce al rango di cosa totalmente soggetta alla volontà di altri.
Per cui, il valore e le finalità dell’istituto dell’amministratore di sostegno è quello di non emarginare il soggetto disabile o meglio definito come diversamente abile, ma di aiutarlo ad integrarsi al meglio nella società civile.
Attualmente, il sistema dell’amministratore di sostegno ha un limite, cioè quello di non consentire vie di mezzo, tra una totale privazione di capacità di compiere qualunque atto giuridicamente valido, e una sorta di capacità quasi piena, salvo che per certi atti per i quali occorreva ed occorre una speciale assistenza.
I soggetti a cui si rivolge tale figura sono quelle persone che si trovano in situazioni che necessitano di protezione, oppure anziani che si trovano in una situazione di infermità grave, disabili motori, alcolisti, tossicodipendenti, malati terminali, non vedenti e per i tanti altri soggetti per i quali non è opportuno procedere ad una richiesta di interdizione o di inabilitazione, in quanto troppo invasiva.
Un limite, che grave era quello derivante dalla funzione assegnata all’inabilitazione, intesa come un semplice strumento di pura conservazione patrimoniale soprattutto inteso ad evitare pericoli di dispersione, non come mezzo capace di consentire una gestione oculata e redditizia dello stesso patrimonio.
Il procedimento dell’amministratore di sostegno è disciplinato dagli artt. 404 e 410 c.c. i quali da un punto di vista normativo, devono rispettare i bisogni, aspirazioni e limiti del proprio beneficiario.
La nomina dell’amministratore di sostegnoex art. 405 c.c.viene fatta dal Giudice Tutelare con un decreto immediatamente esecutivo, dopo un procedimento molto simile a quello per l’interdizione.
La domanda di nomina dell’amministratore di sostegno oltre che, come tradizionalmente, dal Pubblico Ministero e dai più stretti congiunti quali coniugi, genitori, fratelli, nipoti, suoceri, altri parenti entro il IV grado o affini entro il II, può essere proposta anche dallo stesso interessato, dalla persona con lui stabilmente convivente e, direttamente, dai servizi sociali ex art. 406 c.c.
Per quanto concerne, invece, la scelta dell’amministratore, quest’ultima potrà esser fatta sulla scorta delle indicazioni dello stesso beneficiando o dei suoi genitori.
In loro assenza vanno preferiti, nell’ordine, il coniuge non separato, la persona stabilmente convivente, uno dei genitori o fratelli, un parente entro il quarto grado, un’altra persona idonea.
I soggetti che non possono essere nominati a tale funzione gli operatori pubblici o privati che hanno in carico il beneficiario, in quanto incompatibili.
In assenza dei soggetti legittimati a ricoprire l’incarico di amministratore di sostegno oppure sussistono gravi motivi il giudice tutelare potrà nominare anche il legale rappresentante, o un suo delegato, di persone giuridiche, associazioni o fondazioni come previsto dall’art. 408 c.c.
Inoltre, ai sensi dell’art. 409 c.c., il beneficiario conserva la capacità di agire sia per gli atti della vita quotidiana, sia per tutto ciò che nel decreto non sia vincolato ad intervento dell’amministratore di sostegno.
Tutto quanto avviene nell’ambito dell’amministrazione è sottoposto al controllo del giudice tutelare, che può intervenire sia d’ufficio, sia provocato da uno qualsiasi dei soggetti già nominati.
Gli atti compiuti in spregio delle regole possono essere annullati e l’amministratore revocato nonché i decreti dello stesso giudice tutelare, possono a loro volta essere oggetto di impugnazione innanzi alla Corte d’Appello.
Tra i compiti dell’amministratore di sostegno vi è quello dellacontabilità dell’amministrazione, la quale va approvata ogni anno e all’esito finale.
Regole speciali disciplinano gli atti più importanti ossia quelli di amministrazione straordinaria come previsto dagli artt.380-386 c.c..
Per quanto concerne, invece, la natura economica dell’incarico di amministratore di sostegno, lo stesso è essenzialmente gratuito, salvo sporadici casi di patrimoni particolarmente consistenti, in base a quanto espressamente previsto dall’art. 379 c.c.
Si rileva, però che il terzo comma dell’art. 411 c.c. consente che "le disposizioni testamentarie e le convenzioni a favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convive".
Un ultimo aspetto della figura dell’amministratore di sostegno, non meno importante, è il regime della pubblicità.
Infatti, ai sensi dell’art. 405, commi 7 e 8, cod. civ., la fase di apertura e di chiusura del procedimento sono annotate in margine dell’atto di nascita del beneficiario; i decreti di apertura, di modifica e di chiusura sono iscritti in un apposito registro costituito presso il tribunale competente. Tale forma di pubblicità è finalizzata ad assicurare la correttezza e la trasparenza delle operazioni e relazioni con i terzi.
Inoltre, tale registro, permette al terzo, che dall’atto di nascita ha notizia dell’esistenza di un’amministrazione, di conoscere dal suddetto registro costituito presso il tribunale quali sono gli atti i quali il beneficiario dell’amministrazione può compiere da solo, e quali atti, invece, egli deve essere assistito, oppure quali atti devono essere svolti esclusivamente dall’amministratore di sostegno.
In conclusione, si ritiene che la nuova normativa in tema di amministratore di sostegno abbia assunto una particolare rilevanza sociale nell’attuale momento, contraddistinto dall’esponenziale crescita della popolazione anziana, che appare essere, anche dalle prime applicazioni giurisprudenziali, la destinataria privilegiata della nuova figura.
Infatti, la finalità principale della riforma, è quella, di superare la rigidità degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, con la quale, con l’intento di proteggere, sul piano patrimoniale, tanto il soggetto quanto la sua famiglia, si finiva per infliggere restrizioni severe e gravi, comunque non modulabili in relazione al caso concreto.
Per cui, il legislatore italiano si è dimostrato, particolarmente, sensibile ed attento alla tutela della persona del beneficiario, che viene privilegiata rispetto a quella potenzialmente contrapposta degli altri familiari i cui interessi erano invece alla base del sistema precedente, fondato appunto sulla protezione del patrimonio e sull’emarginazione della persona dell’interdetto.
In definitiva, la figura dell’amministratore di sostegno rappresenta nel panorama normativo italiano uno strumento di tutela dei soggetti diversamente abili nonché di tutti quei soggetti che necessitano di un’adeguata tutela.
 
 
Dott. Ruggiero Marzocca

Marzocca Ruggiero

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