Il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, contenente il Codice dell’amministrazione digitale (CAD), è stato modificato e integrato dal D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010. Iniziamo l’esame dell’articolato del rinnovato Codice, dunque, partendo da uno degli strumenti più importanti in esso disciplinati, la firma digitale, in modo da individuare le principali novità rispetto alla disciplina precedente.
Art. 1: definizioni.
Nella nuova definizione di firma digitale cambia l’inquadramento di genere: la firma digitale non è più un particolare tipo di firma elettronica qualificata, ma di firma elettronica avanzata.
Nell’incrocio delle tre definizioni si perde, a livello definitorio, il riferimento della firma digitale al dispositivo sicuro, contenuto solo nella definizione di firma elettronica qualificata.
Inalterate rimangono le definizioni di chiave privata e chiave pubblica, nonché di certificato qualificato, tutti connessi alla firma digitale che, pertanto, già a livello definitorio, continua ad essere l’unico tipo di firma elettronica legata ad una determinata tecnologia.
Art. 20: documento informatico.
Trattandosi di un articolo dedicato al documento informatico non sottoscritto, è stato opportunamente abrogato il comma 2, che riguardava appunto il documento informatico sottoscritto con firma digitale.
Nel comma 3 sono stati inseriti, invece, i riferimenti di rinvio alle regole tecniche sulle firme elettroniche avanzate che, per ragioni di coerenza sistematica, avrebbero potuto essere collocati più opportunamente nell’articolo successivo (analogamente si potrebbe sostenere per il rinvio alle regole tecniche sulla validazione temporale).
Art. 21: documento informatico sottoscritto con firma elettronica.
Il comma 2 cambia con l’aggiunta delle firme elettroniche avanzate e dei riferimenti alle regole tecniche (mutuati dal precedente art. 20): pertanto, il documento informatico sottoscritto anche con firma elettronica avanzata, e non più soltanto qualificata o digitale, ha l’efficacia di cui all’art. 2702 c.c..
Per quanto concerne il rinvio alle regole tecniche, crediamo si sia persa l’occasione di eliminare l’ambiguità del tipo di riferimento, già contenuto nel testo precedente: infatti, la norma dispone, come prima, che il documento con firma digitale abbia la suddetta efficacia, purché sia formato nel rispetto delle regole tecniche “che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento”. Ciò presuppone che vi possano essere regole tecniche che non garantiscano tali indispensabili requisiti, altrimenti tale riferimento non avrebbe significato o, quanto meno, sarebbe del tutto superfluo. Poiché non sono ammissibili regole tecniche che non garantiscano ciò che la legge loro impone, né si può ipotizzare una estemporanea valutazione di idoneità delle regole tecniche a soddisfare i predetti requisiti, riteniamo che questo riferimento sia da eliminare.
La superiore dignità della firma digitale riemerge nel nuovo comma 2 bis, ove le scritture private di cui all’art. 1350 c.c., primo comma, numeri da 1 a 12, se fatte con documento informatico, devono essere sottoscritte con firma digitale (o qualificata); rimane salva l’eccezione di cui al successivo art. 25.
Art. 24: firma digitale.
Nessuna novità in questo articolo: la firma digitale, pertanto, continua a riferirsi univocamente a un solo soggetto e a un documento o insieme di documenti, ed è imprescindibilmente subordinata alla validità e completezza del certificato qualificato, secondo quanto disciplinato nelle relative regole tecniche.
Art. 25: firma autenticata.
La rilevante novità consiste nell’aver allargato l’area delle firme autenticabili, sganciandole dalla necessaria sussistenza di un certificato qualificato (o addirittura da qualsivoglia certificato elettronico). Nel precedente testo l’autenticazione poteva avere ad oggetto solo la firma digitale o elettronica qualificata, con una verifica del relativo certificato da parte del notaio. La nuova autenticazione, invece, può riguardare qualsiasi firma elettronica, inclusa l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa. D’altro canto, il nuovo art. 52 bis della legge 89/1913 (come introdotto dal D.Lgs. n. 110/2010 sull’atto pubblico informatico notarile) ha già previsto che la parti possano sottoscrivere l’atto pubblico informatico, in presenza del notaio, anche con una semplice firma elettronica consistente nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa. Occorre rilevare, inoltre, che il nuovo art. 68 bis della legge 89/1913 rimanda a successivi decreti per individuare le tipologie di ulteriori firme elettroniche che potranno essere utilizzate per la firma dell’atto pubblico. In mancanza di tali decreti, l’area di tali firme elettroniche non appare concretamente identificabile; analogamente potrebbe ritenersi per le firme elettroniche prive di certificato qualificato o elettronico di cui all’art. 25 del nuovo CAD.
Art. 35: dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma.
Nel nuovo comma 3 si ammorbidisce il requisito di validità delle firme con procedura automatica: scompaiono i riferimenti alla “chiara riconducibilità alla volontà del titolare” e al “singolo documento”, che sono sostituiti da un generico “previo consenso” del titolare all’adozione della procedura automatica.
Art. 65: istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.
L’art. 65 prevede una elencazione di strumenti informatici che conferiscono validità alle suddette istanze e dichiarazioni. Tra questi strumenti, la firma digitale figura al primo posto: nessun cambiamento su questo punto. La novità risiede nell’eliminazione della facoltà, per la pubblica amministrazione, di stabilire i casi in cui è necessaria la firma digitale (in luogo o in aggiunta agli altri strumenti). A seguito del nuovo comma 1 bis, infatti, sarà un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa ad individuare i casi in cui sarà necessaria la firma digitale.
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