Come cambia la modalità di utilizzo
Alla firma elettronica il Legislatore si è avvicinato gradualmente. Il tema della sottoscrizione dei documenti informatici o prodotti con sistemi elettronici automatizzati, è noto fin dagli anni novanta. Un primo tentativo di digitalizzare il procedimento amministrativo ha trovato la sua risposta nel d.lgs. 39/1993 che ha introdotto nell’art. 3, comma 2, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di non firmare un documento, ammettendo che i medesimi prodotti su carta o in digitale tramite sistemi informativi automatizzati potessero semplicemente recare l’indicazione del sottoscrittore con il riferimento normativo che consentiva di omettere la firma autografa.
La firma autografa come autentificazione
Questa norma tutt’ora in vigore è utilizzabile laddove non sussista una norma speciale che imponga la firma autografa e che consente di autenticarsi ad un sistema informativo e produrre un documento informatico (ma vale lo stesso se si decide di stampare).
In pratica il Legislatore ha introdotto il principio per cui la validità di un atto amministrativo non richiede necessariamente la firma del titolare tale per cui la paternità dell’atto può essere desunto con altre modalità (esempio il sistema di autenticazione). Tale principio è stato confermato dalla Cassazione civile (sentenza n. 9394 del 1997).
Con la legge 59 del 1997 il Legislatore introdusse accanto al concetto di firma autografa omessa quello di firma equivalente. Il documento informatico su cui viene apposta una firma digitale equivale ad un documento su carta, firmato in modalità tradizionale.
La firma digitale italiana venne tuttavia ritenuta non esaustiva dal Legislatore nazionale, quando dovette recepire la direttiva europea 93/1999, ora abrogata dal Regolamento e-IDAS 910/2014…
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