La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale

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Il fatto

Con sentenza del 6 aprile 2017 la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 21 aprile 2015, aveva assolto W. M. dall’imputazione del reato di falso materiale di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. perché il fatto non sussiste.

All’imputato era stata contestata la formazione della falsa fotocopia di un’autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di S. S. in favore della “P. I.” s.n.c., società della quale egli era amministratore, esibita al capo dell’ufficio tecnico di quel Comune (ing. G. D.) da un perito (geom. G. M.) incaricato della valutazione di un terreno di proprietà della società “P. I.”, in relazione ad una pratica di leasing finanziario oggetto di un rapporto instaurato fra la predetta società, quale fornitrice del lotto interessato dall’autorizzazione, la locataria “A.” s.n.c., della quale lo stesso M. era socio, e la “U. L.”.

All’esito del giudizio di primo grado, celebrato con le forme del rito abbreviato, l’imputato era stato dichiarato responsabile del delitto ascrittogli e condannato alla pena di mesi 4 di reclusione oltre al risarcimento del danno e ad una provvisionale immediatamente esecutiva in favore della parte civile.

La sentenza di appello aveva integralmente riformato la decisione di condanna ritenendo il fatto inidoneo a configurare il reato di falso materiale in quanto avente ad oggetto una mera fotocopia di un atto pubblico inesistente utilizzata come tale dall’imputato.

Volume 

I motivi formulati nel ricorso per Cassazione

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari aveva proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo incentrato sulla violazione di legge in ordine alla configurabilità del reato di falso materiale e aveva richiamato, al riguardo, l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il reato sarebbe in effetti ravvisabile in un caso, come quello in esame, nel quale la fotocopia sia stata prodotta al fine di attestare falsamente l’esistenza di un corrispondente documento originale.

Il ricorrente rilevava in particolare come la sentenza impugnata avesse omesso di considerare il fatto che la falsa fotocopia aveva ad oggetto un atto (un’autorizzazione edilizia mai rilasciata) destinato ad esplicare efficacia esterna in quanto necessario al completamento di una pratica di finanziamento attivata dallo stesso imputato e, come tale, idoneo a trarre in inganno il pubblico ufficiale sull’effettiva esistenza del documento riprodotto.

Avverso la decisione della Corte di appello aveva proposto a sua volta ricorso per cassazione, ex art. 576 cod. proc. pen., il difensore della parte civile che aveva formulato motivi sostanzialmente analoghi, deducendo vizi di inosservanza o erronea applicazione degli artt. 476 e 482 cod. pen. e vizi della motivazione sull’assunto che l’atto sarebbe stato presentato dall’imputato come riproduzione fotostatica di un documento originale inesistente del quale, pertanto, si era inteso artificiosamente attestare l’esistenza e i correlati effetti probatori, atteso che la fotocopia esibita risultava dotata di un’evidente idoneità decettiva della pubblica fede fermo restando che, da un lato, con memoria depositata in data 25 ottobre 2018, il difensore della parte civile aveva illustrato ulteriori argomenti a sostegno dei su indicati motivi di ricorso richiamando i principi enunciati da recenti pronunzie di questa Suprema Corte nelle quali era stata affermata la sussistenza del reato in relazione alla falsificazione di una fotocopia di un atto pubblico inesistente, dall’altro, con memoria depositata il 14 marzo 2019, il difensore della parte civile aveva esposto ulteriori argomenti a sostegno dei motivi già dedotti nel ricorso richiamando ulteriori pronunce della Cassazione ed insistendo sulla richiesta di annullamento della sentenza impugnata

La questione prospettata nell’ordinanza di rimessione

Con ordinanza del 21 novembre 2018, la Quinta Sezione penale aveva rimesso il ricorso alle Sezioni Unite prospettando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale.

Rilevava al riguardo la Sezione rimettente che, secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, cui aderiva anche la sentenza impugnata, la mera utilizzazione della fotocopia contraffatta di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale in assenza di determinate condizioni individuate nella presenza di requisiti di forma e di sostanza tali da far apparire l’atto in fotocopia come il documento originale o come la copia autentica di esso.

Un diverso orientamento interpretativo, seguito da entrambi i ricorrenti, viceversa, ritiene integrato il reato di falso nel caso in cui si verifichi la formazione di un atto presentato come riproduzione fotostatica di un documento in realtà inesistente del quale, invece, s’intendano attestare artificiosamente l’esistenza e gli effetti probatori.

Delineati in tal modo i tratti salienti dei due orientamenti, l’ordinanza di rimessione aveva sottolineato il fatto che essi si ponesseo in netto contrasto nel caso in cui la fotocopia di un atto inesistente non sia utilizzata facendola figurare come originale o come copia autentica di esso ma sia presentata come tale in luogo dell’originale onde dimostrare, attraverso la sua produzione, l’esistenza dell’originale stesso atteso che, secondo la prima opzione ermeneutica, è necessario, al fine di ritenere la sussistenza del reato, che nella copia vi siano particolari attestazioni o che il documento sia confezionato in modo tale da risultare dimostrativo dell’esistenza dell’atto mentre, secondo l’altro indirizzo, è sufficiente l’utilizzazione della copia fotostatica quale falsa rappresentazione dell’esistenza dell’atto originale.

Le argomentazioni sostenute dalla difesa dell’imputato

Con memoria depositata il 5 marzo 2019, il difensore dell’imputato aveva diffusamente illustrato una serie di argomentazioni volte a sostenere l’infondatezza dei motivi dedotti nei rispettivi ricorsi osservando che: a) alcun contrasto giurisprudenziale sarebbe rilevabile quando la copia – com’è avvenuto nel caso di specie – sia presentata come tale e non per dimostrare l’esistenza di un originale invero inesistente; b) l’indirizzo che sostiene la rilevanza penale della falsificazione della fotocopia consentirebbe un’inammissibile creazione giurisprudenziale del diritto in via analogica perché finirebbe col costruire una nuova fattispecie incriminatrice sulla base dell’identità di ratio costituita dall’analoga finalità lesiva della fede pubblica riscontrabile nella condotta di falsificazione materiale di un atto pubblico e nella creazione di una copia di un atto pubblico inesistente; c) tanto troverebbe ostacolo sia nel disposto dell’art. 478 cod. pen. – che tratta espressamente delle copie di atto pubblico che simulano un atto presupposto inesistente, impedendo la possibilità di attribuire rilievo, quale falso materiale in atto pubblico, alle copie che non siano rilasciate in forma legale – sia nella previsione dell’art. 492 cod. pen., che ricomprende nella denominazione di atto pubblico, oltre gli originali, le sole copie autentiche di essi ove tengano luogo, a norma di legge, degli originali mancanti, derivandone, pertanto, l’impossibilità di equiparare agli originali le copie non autentiche presentate come tali.

Entrambi i ricorsi, inoltre, ad avviso di questo legale, erano inammissibili poiché, pur denunciando apparentemente una violazione di legge, miravano ad offrire, in sostanza, una diversa lettura degli elementi di fatto già vagliati dalla Corte d’appello.

Nella memoria si eccepiva, infine, il difetto di legittimazione della parte civile atteso che la stessa non sarebbe stata titolare di una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo lesa dal fatto oggetto d’imputazione deducendosi al contempo l’intervenuta prescrizione del delitto in contestazione per essere tale causa estintiva già maturata all’udienza del 21 novembre 2018 quando la questione fu per la prima volta sollevata dinanzi alla Sezione rimettente.

Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite, prima di entrare nel merito della questione ad Ella proposta, delimitavano il tema oggetto del contrasto denunciato nei seguenti termini: “se la formazione di una copia di un atto inesistente integri o meno il reato di falsità materiale”.

Premesso ciò, si prendeva atto della sussistenza di due diversi orientamenti nomofilattici.

Secondo un primo indirizzo interpretativo la mera utilizzazione della fotocopia contraffatta non integra il reato di falsità materiale in assenza di determinate condizioni, ossia di requisiti di forma e sostanza tali da farla apparire come il documento originale o come la copia autentica dello stesso (ex multis, Sez. 5, n. 2297 del 10/11/2017, dep. 2018, omissis, Rv. 272363; Sez. 5, n. 8870 del 09/10/2014, omissis, Rv. 263422; Sez. 5, n. 10959 del 12/12/2012, dep. 2013, omissis, Rv. 255217; Sez. 5, n. 42065 del 03/11/2010, omissis, Rv. 248922; Sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007, dep. 2008, omissis, Rv. 239112), facendosi presente a tal proposito che, entro tale prospettiva, si fa riferimento, in particolare, all’esigenza che la fotocopia risulti idonea a documentare l’effettiva esistenza del documento originale, individuando in concreto tale condizione sulla base della rilevata presenza di attestazioni formali che la facciano figurare come estratta da un documento originale, riconducendola di fatto alla categoria delle copie autentiche (Sez. 5, n. 2297 del 10/11/2017, dep. 2018, omissis, cit. e Sez. 5, n. 8870 del 09/10/2014, omissis, cit.) laddove la mancanza di attestazioni confermative dell’autenticità della copia è ritenuta tale da escludere di per sé la ravvisabilità del reato (Sez. 5, n. 10959 del 12/12/2012, dep. 2013, omissis, cit.).

Gli ermellini evidenziavano altresì, per un verso, come siffatto orientamento prendesse le mosse dal presupposto secondo cui la copia di un atto assume il carattere di documento solo in seguito alla pubblica autenticazione del contenuto dell’atto con il logico corollario secondo cui, tutelando le norme sul falso materiale l’autenticità degli atti in relazione al loro contenuto e/o alla loro provenienza, la falsificazione di una copia priva di attestazione di autenticità non dà luogo ad un illecito penale in quanto la contraffazione viene, in tal caso, effettuata ex novo su un oggetto cui sono attribuite le sembianze di ciò che lo stesso non è nella realtà (Sez. 5, n. 11185 del 05/05/1998, omissis, Rv. 212130; Sez. 5, n. 4406 del 04/03/1999, omissis, Rv. 213125), per altro verso, come, in talune decisioni, si ponesse in rilievo l’esigenza che «la formazione della fotocopia sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l’esistenza di un originale conforme» (Sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007, dep. 2008, omissis, cit.) richiedendosi comunque la presenza di connotazioni ulteriori rispetto all’esibizione della fotocopia di un atto inesistente, in sé ritenuta inidonea per la configurabilità del reato.

Tal che se ne faceva conseguire – una volta dedotto che la formazione ad opera del privato di una falsa fotocopia di un documento originale inesistente, presentata come tale e priva di qualsiasi attestazione che confermi la sua originalità o la sua estrazione da un originale esistente, non integra alcuna ipotesi di falso documentale anche nell’eventualità in cui la stessa abbia, in astratto e per la sua verosimiglianza, attitudine a trarre in inganno i terzi, potendo il suo uso essere, in tal caso, sanzionato eventualmente a titolo di truffa – che l’offesa al bene tutelato ricorre soltanto nell’ipotesi in cui la falsificazione riguardi un documento provvisto di contenuto giuridicamente rilevante dotato cioè della specifica funzione probatoria assegnatagli dall’ordinamento, e la riproduzione sia fatta passare come prova di un atto originale che non esiste, del quale intende attestare artificiosamente l’esistenza e i connessi effetti probatori, non potendo quella funzione essere riconosciuta ex se alla mera riproduzione di un documento originale, atteso che la copia fotostatica, se presentata come tale e priva di qualsiasi attestazione che ne confermi l’autenticità, non può mai integrare il reato di falso, anche nel caso di inesistenza dell’originale, essendo per sua natura priva di valenza probatoria (Sez. 5, n. 3273 del 26/10/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 274628).

Un diverso orientamento, viceversa, ritiene che il reato di falso è integrato dalla formazione di un atto presentato come riproduzione fotostatica di un documento in realtà inesistente, del quale si intendano viceversa attestare l’esistenza e gli effetti probatori (ex multis, Sez. 5, n. 4651 del 16/10/2017, dep. 2018, omissis, Rv. 272275; Sez. 5, n. 40415 del 17/05/2012, omissis, Rv. 254632; Sez. 6, n. 6572 del 10/12/2007, dep. 2008, omissis, Rv. 239453; Sez. 5, n. 33858 del 24/04/2018, omissis, Rv. 273629).

Si sottolineava a tal proposito come la linea ermeneutica tracciata da tali decisioni si fondasse essenzialmente su due ordini di argomentazioni: a) da un lato, l’esibizione di una fotocopia recante il contenuto apparente di un atto pubblico implica la falsa formazione di tale atto al fine di trarne la copia; b) dall’altro, non si ritiene necessario, ai fini della punibilità della condotta di falso, un intervento materiale su un atto pubblico, essendo invece sufficiente, perché il fatto sia lesivo della pubblica fede, che con la falsa rappresentazione offerta dalla fotocopia l’atto appaia, contrariamente al vero, esistente.

Si rimarcava dunque il fatto che la falsità, all’interno di tale diversa opzione esegetica, non è integrata tanto dalla modificazione di una realtà probatoria preesistente, che in concreto può anche difettare per l’inesistenza o il mancato rinvenimento del documento originale quanto, piuttosto, dalla mendace rappresentazione di tale realtà (la fotocopia) che risulta intrinsecamente idonea a ledere il bene giuridico tutelato, costituito dalla pubblica affidabilità di un atto proveniente dall’amministrazione rilevandosi al contempo come non fosse mancato di far presente che una fotocopia presentata come prova di un originale inesistente del quale si intenda artificiosamente attestare l’esistenza e i connessi effetti probatori, integra una falsità penalmente rilevante ai sensi dell’art. 476 cod. pen. (Sez. 6, n. 6572 del 10/12/2007, dep. 2008, omissis, cit.; Sez. 5, n. 14308 del 19/03/2008, omissis, Rv. 239490; Sez. 5, n. 24012 del 12/05/2010, omissis, Rv. 247399).

Per la sussistenza del delitto di falsità materiale, dunque, alla stregua di questo approdo ermeneutico, non è necessario che vi sia un intervento materiale su un atto pubblico ma è sufficiente che, attraverso la falsa rappresentazione della realtà veicolata dalla fotocopia, tale atto appaia sussistente con la conseguente lesione recata al bene della fede pubblica mentre nessun rilievo assume la mancata attestazione di autenticità allorché la copia falsificata abbia l’apparenza di un originale e sia utilizzata come tale.

Tal che se ne faceva discendere che, ove la falsa fotocopia esibita risulti divergente, in uno o più punti, dall’originale, essa acquisisce un’evidente capacità decettiva autonoma (Sez. 5, n. 24012 del 12/05/2010, omissis, cit.) fermo restando la necessità che la fotocopia sia stata realizzata con modalità tali da creare un’apparente esistenza dell’atto pubblico riprodotto (Sez. 5, n. 5452 del 18/01/2018, omissis) dal momento che sono le concrete circostanze dell’utilizzo a far presumere la conformità della fotocopia all’originale e ad indurre a ritenere che l’atto pubblico esista (Sez. 5, n. 40415 del 17/05/2012, omissis, cit.).

Evidenziati questi due diversi filoni interpretativi, i giudici di piazza Cavour denotavano come ì due orientamenti indicati, come rilevato nell’ordinanza di rimessione, si ponessero in contrasto su un profilo strettamente delimitato, ma determinante, per il caso in cui la fotocopia di un atto inesistente non sia utilizzata facendola figurare come originale e come copia autentica dello stesso ma venga semplicemente presentata come tale in luogo dell’originale al fine di dimostrarne, con tale sola produzione, l’esistenza.

Si riteneva in particolare non sussistente il contrasto nelle ipotesi in cui la falsa fotocopia, ancorché priva di attestazione di conformità all’originale, sia presentata «… con l’apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede…» (così, testualmente, Sez. 5, n. 8870 del 09/1.p/2014, dep. 2015, omissis, cit.), ritenendosi, anche da parte del primo orientamento, che in tale eventualità il reato sia configurabile.

Al contrario,ad avviso della Corte, se il primo indirizzo, accolto nella sentenza impugnata, richiede la presenza nella fotocopia di particolari attestazioni o, quanto meno, di modalità di confezionamento del documento che lo rendano specificamente dimostrativo dell’esistenza dell’atto, reputando inidonea a tal fine la mera presentazione di una copia avente l’apparenza della riproduzione fotostatica dell’originale, il secondo dei richiamati orientamenti giurisprudenziali, nella specie propugnato dai ricorrenti, ritiene di contro sufficiente l’utilizzazione della fotocopia quale falsa rappresentazione dell’esistenza dell’atto originale così come, se la prospettiva seguita dal primo orientamento valorizza le esigenze legate alla destinazione probatoria dell’atto e muove dal presupposto che la copia, priva di attestazione di conformità all’originale in quanto inidonea a svolgere una funzione probatoria, non ha valore giuridico di documento derivato, con il logico corollario secondo cui la falsa fotocopia, se presentata come tale, non assume rilevanza sul piano penale perché intrinsecamente priva di capacità decettiva, anche nel caso di inesistenza dell’originale, diversa è l’impostazione delineata dal secondo indirizzo secondo cui assurge a fattore determinante non già la formale attestazione di conformità all’originale ma il dato sostanziale che la fotocopia abbia l’apparenza di un originale e sia utilizzata come tale o, quantomeno, che il suo utilizzo faccia apparire come esistente un atto pubblico che, viceversa, non esiste, così attribuendo un rilievo decisivo a qualsiasi manipolazione che incida sul significato comunicativo dell’atto documentato per la quale è irrilevante la circostanza che la fotocopia stessa sia o meno autentica.

Ciò posto, il Supremo Consesso, a questo punto della disamina, evidenziava che, nell’alveo delle falsità materiali, si suole ricondurre sia la condotta di contraffazione che quella di alterazione, anche se il legislatore, come è noto, non fornisce una definizione legale di tali concetti, peraltro equivalenti ai fini della tipicità del fatto, evidenziandosi a tal riguardo che i tipi delle condotte punibili, descritte nella norma di cui all’art. 476 cod. pen., riguardano la «non genuinità» dell’atto e possono avere ad oggetto la formazione, in tutto o in parte, di un atto falso ovvero l’alterazione di un atto vero: nella prima modalità di lesione rientra la cosiddetta contraffazione di provenienza consistente nel confezionamento di un documento che si caratterizza per la discordanza tra autore reale ed autore apparente e che determina un inganno sull’identità avendo quale oggetto precipuo la sottoscrizione apposta sul supporto documentale e poi vi è la contraffazione di data e di luogo le quali, facendo parte integrante della rappresentazione documentale, contribuiscono ad individuare la provenienza topica e cronologica del documento fermo restando che, alla fenomenologia della falsità materiale, si ritiene ascrivibile, a detta della Suprema Corte, anche la documentazione di un atto inesistente che si verifica allorquando l’atto proviene da un soggetto competente e risulta, dunque, materialmente genuino, ma non esistono i presupposti per la sua formazione (come nel caso del cancelliere che forma un verbale di udienza mai celebrata).

Oltre a ciò, si faceva presente come, con la condotta di formazione, si possa far venire ad esistenza un atto che nasce, viene cioè formato, non genuino, in tutto o nella parte interessata dalla contraffazione mentre nell’alterazione la condotta cade su di un atto preesistente ed originariamente genuino che l’autore del falso manipola in vario modo, mediante aggiunte, sostituzioni, soppressioni, ecc.

Da ci se ne faceva conseguire che, nel primo caso, la falsità può riguardare l’esistenza stessa dell’oggetto documentato e l’autore – reale – fa apparire come esistente un atto che in realtà non è stato mai formato posto che la condotta di contraffazione consiste nel porre fisicamente in essere un atto o parte di un atto che non preesisteva laddove l’alterazione si verifica quando il documento subisce una modificazione di qualsiasi specie (aggiunte, cancellature, sostituzioni, ecc.), apportatavi dopo la sua definitiva formazione, compresa quella eventualmente apposta dall’autore del documento senza esservi autorizzato dagli aventi diritto; in altri termini, il falso materiale può realizzarsi creando l’esistenza documentale dell’oggetto (tipo di condotta corrispondente all’espressione normativa contenuta nell’art. 476 cod. pen. «forma in tutto o in parte un atto falso») ovvero modificando un atto genuino preesistente (secondo l’altra espressione, «altera un atto vero»).

Di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte – una volta ribadito che la formazione di un falso è totale quando investe l’atto nella sua interezza, è parziale se ad una parte genuina se ne aggiunge illegalmente un’altra – si addiveniva a postulare che la contraffazione sussiste anche nell’ipotesi in cui, pur non riscontrandosi alcuna divergenza tra autore apparente ed autore reale, la falsità investa l’atto intero nella sua realtà fenomenica facendosi apparire esistente un atto in realtà mai formato (Sez. 5, n. 6754 del 01/06/1984, omissis, Rv. 165367) mentre, all’opposto, nessuna rilevanza può assegnarsi al mezzo in concreto usato per porre in essere la condotta, che può essere realizzata anche dallo stesso autore apparente del documento, avvalendosi materialmente degli strumenti più vari, ivi compresa la formazione di una falsa copia.

Chiarito ciò, gli ermellini altresì osservavano che, nella diversa ipotesi del rilascio di copia autentica di un originale inesistente, prevista dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 478 cod. pen., si ritiene che il falso sia materiale perché il pubblico ufficiale o il pubblico impiegato ha inventato un originale inesistente di cui la falsa copia autentica costituisce la prova: vale a dire che il falso è materiale in quanto il documento non doveva sorgere.

Pur tuttavia, ad avviso della Cassazione, se la legge, però, ha ravvisato una ipotesi di falsità materiale nella simulazione di copia autentica di originali inesistenti, a maggior ragione deve ritenersi, come si è osservato in dottrina, che integri un falso materiale la formazione di un documento pubblico relativo ad un rapporto avente importanza giuridica che non è mai esistito atteso che tale interpretazione trae sostegno dalle indicazioni desumibili dai lavori preparatori del codice penale ove, per differenziare la falsità materiale dalla falsità ideologica, si è prospettato il caso del presidente di un consiglio di amministrazione di una società commerciale il quale redige il verbale di una riunione di tale consiglio che non è in realtà avvenuta concludendosi nel senso che in tale ipotesi deve ravvisarsi una condotta di falsità materiale perché costui non poteva redigere il verbale di una riunione inesistente (Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, vol. IV, parte 3, pag. 301).

Il Supremo Consesso, inoltre, rilevava che le condotte di falsità materiale descritte nell’art. 476 cod. pen. non presuppongono la corrispondenza dell’atto ad un preesistente dato naturalistico, poiché di tale ulteriore elemento non v’è alcuna traccia nella disposizione normativa posto che, nella  struttura della condotta, non figurano termini di riferimento, siano essi un elemento naturalistico, e cioè la realtà da riprodurre nell’atto, o un titolo che richiede un atto di un determinato tenore, per definirlo falso.

Di talché se ne faceva conseguire che, nelle ipotesi di falsità materiale, non è un elemento essenziale la difformità dal vero poiché la rispondenza ad un dato naturalistico, che dovrebbe essere riprodotto nell’atto, non è un requisito compreso nella descrizione normativa e non assume anzi alcuna rilevanza tanto che si ritengono falsità materiali anche le modifiche o le aggiunte apportate in un atto pubblico dopo che lo stesso è stato definitivamente formato, ancorché il soggetto abbia agito per ristabilire la verità effettuale, salva l’ipotesi in cui esse si risolvano in mere correzioni di errori materiali o integrazioni che, lungi dal modificarne l’elemento contenutistico, siano invece dirette ad un completamento essenziale del relativo procedimento di formazione (ex multis, Sez. 5, n. 9840 del 16/01/2013, omissis, Rv. 255224) e pertanto, alla stregua di ciò, le falsità materiali possono incidere su ogni tipo di atti e dunque non soltanto su quelli precostituiti a fini probatori ed istituzionalmente indirizzati a provare la verità dei fatti in essi attestati atteso che, nelle norme sulle falsità materiali, come posto in rilievo dalla dottrina, non solo non si rinviene alcun riferimento al fatto che l’atto falsificato deve esser destinato alla prova, ma v’è un’assoluta indifferenza rispetto al tipo di documento preso di mira dal comportamento criminoso.

Si rilevava per contro come fosse essenziale la natura dell’atto per la configurabilità di una falsità ideologica dove l’autore riceve o forma un atto destinato a provare la verità dei fatti in esso attestati e il disvalore dell’azione è dalla legge indicato nella violazione dei doveri di fedeltà inerenti all’esercizio della pubblica funzione di certificazione, violazione che consiste, appunto, nello sviamento dell’atto dal suo scopo istituzionale, facendovi cioè risultare fatti diversi da quelli che invece dovevano esservi legittimamente raccolti tanto più se si considerano le implicazioni sottese all’introduzione, nel tessuto codicistico, della nozione di documento informatico (ex art. 491-bis cod. pen.) e alla possibilità stessa di individuare un “originale” di riferimento con un definitivo contenuto comunicativo: individuazione che può in effetti diventare particolarmente difficoltosa in considerazione della caratteristica tecnica — intrinseca alla tipologia dei dati sottoposti a, o risultanti da, processi di elaborazione informatica — consistente nella costante modificazione, sostituzione e connessione con altri dati, senza che tale trattamento incida sulla materialità del documento tenuto conto altresì del fatto che  anche la stampa del risultato finale dell’elaborazione su un supporto cartaceo non garantisce, con la sua funzione di “cristallizzazione“, la completezza ed integrità della rappresentazione rispetto ai dati precedentemente immessi ed elaborati sul supporto informatico, potendo gli stessi essere agevolmente mascherati, omessi o modificati posto che l’attività di contraffazione, consistendo in una attività di manipolazione di dati o segnali ricevuti da un sistema basato sulla immaterialità del supporto di memoria elettronico, può individuarsi già a livello della semplice immissione di dati non genuini.

Diversa dalla ipotesi della formazione di una falsa copia di un atto materialmente inesistente, che viene qui in rilievo, deve ritenersi, invece, ad avviso della Corte, quella, più volte esaminata dalla giurisprudenza, della inesistenza giuridica del documento.

Difatti, l’inesistenza si verifica quando non è possibile identificare alcuna fattispecie negoziale, mancando addirittura gli elementi necessari perché si possa avere una figura esteriore di negozio giuridico, come nel caso, ad esempio, dell’atto privo di firma (Sez. 6, n. 2453 del 21/04/1978, dep. 1979, omissis, Rv. 141389) posto che il manifestarsi di tale evenienza, impedendo qualsiasi riconoscibilità dell’atto, non consente di ritenere anche la sussistenza del falso documentale mentre la nullità o annullabilità, per carenza di un requisito, non esclude l’affidamento, sia pure provvisorio, della pubblica fede.

Si evidenziava a tal riguardo che l’orientamento comunemente seguito ritiene, sulla base di categorie ed istituti di stretta derivazione civilistica, che solo la formale inesistenza (ad es. nell’ipotesi dell’incompetenza assoluta), non già una semplice ipotesi di nullità o annullabilità, comporta l’esclusione della tutela penale nel caso di falsità (Sez. 5, n. 7911 del 22/06/1982, omissis, Rv. 155045; Sez. 5, n. 10335 del 07/10/1983, omissis, Rv. 161507; Sez. 5, n. 4520 del 19/06/1987, dep. 1988, omissis, Rv. 178123; Sez. 6, n. 5321 del 22/11/1989, dep. 1990, omissis, Rv. 183997; Sez. 5, n. 1474 del 20/11/1991, dep. 1992, omissis, Rv. 189087; Sez. 5, n. 11714 del 10/10/1997, omissis, Rv. 209271) fermo restando che siffatta linea interpretativa è stata criticata dalla dottrina per la sua scarsa incisività nelle ipotesi di inesistenza dell’atto causata dalla stessa condotta di falsificazione (esempio assai frequente è quello della formazione su carta intestata e con falsa sottoscrizione del funzionario competente di un atto in realtà mai emanato): in questi casi, invero, è visibile nell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, pur sottolineandosi in linea di principio l’importanza del tradizionale criterio fondato sulla classica distinzione inesistenza-invalidità, uno sforzo volto ad individuare altri criteri giustificativi dell’affermazione di responsabilità, per lo più incentrati sulla pericolosità delle modalità di falsificazione sotto il profilo della tutela dell’affidamento nella genuinità e veridicità del documento, posto che, in talune decisioni, dopo essere stato richiamato il tradizionale principio dell’irrilevanza penale del falso in atti inesistenti, è stato precisato in sede nomofilattica  che ciò che rileva non è l’effettiva validità del rapporto giuridico documentato bensì l’apparenza di tale validità (Sez. 5, n. 9777 del 06/07/1994, Rv. 199853; Sez. 5, n. 1474 del 20/11/1991, dep. 1992).

Entro tale prospettiva, dunque, abbandonando i consueti schemi concettuali di diretta derivazione civilistica, si rilevava come la stessa Corte di Cassazione avesse progressivamente precisato la sua linea interpretativa e avesse affermato che il problema della rilevanza penale della falsità in atti nulli o annullabili o inesistenti si pone in relazione a vizi, diversi dalla falsità, inerenti all’atto quale appare dopo l’avvenuta falsificazione (Sez. 5, n. 8203 del 20/06/1979, omissis, Rv. 143029), precisando (Sez. 5, n. 12091 del 01/04/1987, omissis, Rv. 177148) che nel falso materiale in atto pubblico, ed in specie nelle ipotesi di formazione di un atto pubblico falso da parte di un privato, il criterio della invalidità o dell’inesistenza giuridica dell’atto è del tutto inidoneo a segnare il confine della rilevanza penale del falso — quantomeno per le cause di invalidità o di inesistenza determinate dalla falsità stessa — dal momento che la carenza assoluta di potere del privato, causa di inesistenza giuridica dell’atto, è elemento dello stesso reato, che assurdamente non sarebbe mai configurabile.

Per il Supremo Consesso, pertanto, ciò che conta è che l’atto, al momento in cui è posto in essere, sia apparentemente valido, assumendo al riguardo un rilievo decisivo la possibilità, valutata ex ante, della lesione della pubblica fede (Sez. 5, n. 13588 del 05/07/1990) evidenziandosi tra l’altro come siffatto orientamento fosse stato successivamente avallato anche dalle Sezioni unite (v., in motivazione, Sez. U, n. 32009 del 27/06/2006, omissis, Rv. 234214) le quali aveva affermato che per la configurazione del reato non occorre che l’atto, al momento della sua falsificazione, possa ritenersi valido per istituire o provare un rapporto, bensì che «mercé la falsificazione risulti idoneo a provare la sussistenza sia pure apparente, nei confronti dei terzi, della situazione documentata».

Ciò posto, e richiamato il complesso delle considerazioni dianzi svolte, la Corte rilevava come la contraffazione, che si realizza mediante la formazione di un atto in realtà inesistente, ben potesse avvalersi dello strumento materialmente rappresentato dall’utilizzo di una falsa copia documentando una volontà solo apparente perché non viene in realtà espressa neppure per simulazione mentre, al contrario, nel caso della simulazione, viene documentata una volontà che è stata effettivamente espressa, anche se con l’intento di evitarne gli effetti giuridici.

Il problema della rilevanza della contraffazione attraverso l’utilizzo di una copia, dunque, ad avviso della Corte, si pone quando il soggetto attivo l’abbia direttamente prodotta discendendo il titolo del reato dalla natura del documento che vi è falsamente rappresentato (se trattasi di atto pubblico, dunque, ex artt. 476-482 cod. pen., se di certificato amministrativo ex artt. 477-482 cod. pen.) mentre, qualora egli avesse alterato una fotocopia che non ha materialmente prodotto, costui dovrebbe invece rispondere di un diverso reato ossia del falso in scrittura privata ex art. 485 cod. pen. che, nelle more, è stato però abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.

A tal proposito si evidenziava come uno degli indirizzi ermeneutici in contrasto (inaugurato da Sez. 5, n. 7717 del 17/06/1996, omissis, Rv. 205547 e poi ribadito da Sez. 5, n. 11185 del 05/05/1998, omissis, cit., nonchè da Sez. 5, n. 4406 del 04/03/1999, omissis, cit.) avesse affermato, richiamando a tal fine la norma incriminatrice disegnata dall’art. 478 cod. pen., che non sussiste il reato di falso documentale per inesistenza dell’oggetto ex art. 49 cod. pen. quando la falsificazione ha ad oggetto una copia fotostatica, presentata come tale, atteso che quest’ultima non ha, di per sé, valore di documento e può essere produttiva di effetti giuridici solo se autenticata o non espressamente disconosciuta, secondo quanto previsto dall’art. 477 cod. pen. e dall’art. 2719 cod. civ. e, pertanto, entro tale prospettiva, si giungeva a postulare che la creazione della mera copia fotostatica non integri una falsità punibile in difetto di una sua autenticazione.

Ipotesi diversa, invece, nella quale siffatto orientamento ritiene invece ravvisabile il reato di falso documentale, veniva rammentata dalle Sezioni Unite in quella inerente la riproduzione che, realizzata mediante un fotomontaggio fraudolento e con particolari caratteristiche di forma e di dimensioni, determina, oggettivamente e nell’intenzione dell’agente, l’apparenza di un documento originale configurando il reato previsto dagli artt. 482 e 476 cod. pen. per la sua sostanziale assimilazione all’alterazione dell’originale del documento rilevandosi però al contempo come fosse stato osservato, in senso contrario, che nessuna norma processuale richiede la certificazione ufficiale di conformità per l’efficacia probatoria delle copie fotostatiche (Sez. 5, n. 21024 del 28/04/2006, omissis) atteso che per aversi un documento è sufficiente che la dichiarazione appaia destinata alla prova.

Si evidenziava oltre tutto come l’orientamento richiamato, inoltre, da un lato rischasse di sovrapporsi alla peculiare ipotesi di reato disciplinata dall’art. 478 cod. pen. che punisce il falso in copia autenticata laddove l’ipotesi che viene qui in rilievo investe la mera riproduzione fotostatica non oggetto di autenticazione, dall’altro lato, sembrasse confondere, alla luce dei rilievi al riguardo criticamente formulati dalla dottrina, il problema della falsificabilità del documento-fotocopia con la diversa questione attinente alla contraffazione di un documento mediante la fotocopia dove la questione dell’autenticazione non assume alcun rilievo.

Gli ermellini facevano altresì presente che, secondo l’impostazione ricostruttiva delineata dal diverso orientamento giurisprudenziale dianzi esaminato (e risalente, in particolare, al tracciato argomentativo delineato da Sez. 5, n. 7566 del 15/04/1999, omissis, Rv. 213624), per un verso, la formazione di una copia fotostatica può integrare gli estremi della falsità materiale quando le modalità di utilizzo siano tali da farla apparire come un originale, così traendo in inganno i terzi di buona fede, per altro verso, si esclude che, a tal fine, possa assumere rilievo l’assenza della attestazione di autenticità la quale non incide sulla rilevanza penale del fatto allorché il documento abbia l’apparenza di un originale e come tale sia utilizzato considerato anche il notevole grado di sofisticazione raggiunto dai macchinari che possono essere oggi utilizzati, in quanto capaci di formare copie fedeli all’originale e idonee a consentire un uso in grado di trarre in inganno la pubblica fede (Sez. 5, n. 5401 del 02/12/2004, dep. 2005, omissis, Rv. 231171; Sez. 5, n. 14308 del 19/03/2008, omissis, Rv. 239490; Sez. 5, n. 8900 del 19/01/2016, omissis, Rv. 267711).

Le Sezioni Unite ritenevano pur tuttavia come anche tale indirizzo sembrasse prestare il fianco ad obiezioni che parte della dottrina aveva mosso in relazione a più profili problematici rilevando che l’utilizzo di una fotocopia non comporta di per sé l’alterazione della paternità ma determina semmai un inganno, creando in tal modo i presupposti non di una vera e propria falsità, ma, ove tutti gli estremi ne ricorrano, di una condotta truffaldina e, di conseguenza, ad avviso della Corte, senza esprimere una reale capacità selettiva dell’area di rilevanza penale del falso in fotocopia; tale diversa opzione esegetica, sempre secondo la Cassazione, in effetti, rischia, da un lato, di limitare il suo ambito di operatività ad una scontata verifica della natura grossolana del falso – in relazione alla “qualità” della copia -, dall’altro lato, e soprattutto, di trasferire l’accertamento della condotta di falsità materiale su un piano eccentrico rispetto al giudizio di tipicità, rinviando all’utilizzo che in concreto è stato fatto della copia, e così attribuendo rilievo ad un profilo irrilevante nella struttura tipica del fatto.

A fronte di ciò, si stimava maggiormente condivisibile quel filone interpretativo che, secondo il Supremo Consesso, meglio ne definisce l’ambito di estensione incentrando la sua attenzione sulle ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l’apparenza, ovvero la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l’esistenza di un originale conforme: in tal caso la contraffazione si ritiene sanzionabile ex artt. 476 o 477 cod. pen. secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente (cfr., in motivazione, Sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007, dep. 2008, omissis, Rv. 239112; v., inoltre, Sez. 5, n. 9366 del 22/05/1998, omissis, Rv. 211443) dato che siffatta impostazione ricostruttiva poggia su un criterio di riferimento oggettivo per cui lo stesso soggetto, che produce la copia, deve compiere anche un’attività di contraffazione che vada ad incidere materialmente sui tratti caratterizzanti il documento in tal modo prodotto attribuendogli una parvenza di originalità, così da farlo sembrare, per la presenza di determinati requisiti formali e sostanziali, un provvedimento originale o la copia conforme, originale, di un tale atto ovvero comunque documentativa dell’esistenza di un atto corrispondente.

La volontà di sorprendere la fede pubblica, in tal modo, così strutturata, si realizza attraverso un comportamento ontologicamente inquadrabile nella ipotesi di falso per contraffazione perché, almeno apparentemente, creativo di un atto originale in realtà inesistente, sì da determinarne oggettivamente, nelle intenzioni dell’agente, un’apparenza esterna di originalità rilevandosi al contempo come entro tale prospettiva, a ben vedere, dovesse ritenersi indifferente la circostanza di fatto legata alla materiale esistenza o meno dell’atto “originale” rispetto al quale dovrebbe operarsi il raffronto comparativo con la copia perché l’intervento falsificatorio, effettuato con la modalità della contraffazione, assume come riferimento non tanto la copia in sé quanto il falso contenuto dichiarativo o di attestazione apparentemente mostrato dalla natura della copia formata ed esibita dall’agente laddove l’atto originale non esiste affatto ovvero, se realmente esistente, rimane inalterato e comunque estraneo alla vicenda.

Si denotava a tal riguardo come non fosse configurabile un problema di indebita estensione degli effetti della previsione di cui all’art. 2719 cod. civ. in tema di efficacia delle fotocopie di atti poiché il richiamato quadro di principi non si fonda affatto sulla norma civilistica ora menzionata, ma sull’individuazione del documento che risulta effettivamente oggetto dell’attività di contraffazione, e del cui inesistente originale la copia è, nell’intenzione dell’agente, destinata a provare artificiosamente l’esistenza, e ciò stante il fatto che, nell’ipotesi qui considerata, la falsità materiale si concentra sull’esistenza stessa dell’oggetto documentato ma non investe, nella realtà, un documento pubblico, bensì solo una copia informe.

Allo stesso modo, per le medesime ragioni, i giudici di piazza Cavour ritenevano infondata la evocata disparità di trattamento a fronte del più severo regime sanzionatorio che deriverebbe, per la ipotesi di contraffazione della copia semplice, rispetto a quella della fotocopia autentica, costituente il meno grave reato di cui all’art. 478 cod. pen.: oggetto reale del delitto di cui all’art. 476 cod. pen. è infatti il documento “originale” del quale viene contraffatta l’esistenza, non una copia dello stesso (cfr. Sez. 5, n. 28723 del 25/05/2015, omissis) richiamandosi, a sostegno di quanto appena esposto, quell’orientamento nomofilattico  (Sez. 5, n. 3023 del 23/11/1979, dep. 1980, omissis, Rv. 144545; Sez. 6, n. 5342 del 10/02/1984, omissis, Rv. 164706) elaborato in ordine alla struttura della norma contenuta nell’alt 478, primo comma, cod. perì. che punisce la formazione ed il rilascio in forma legale della pretesa copia di un atto inesistente sicché l’autenticazione del pubblico ufficiale e cioè la falsa attestazione di conformità costituisce un elemento integrativo della fattispecie incriminatrice e non l’autonoma figura delittuosa di cui all’art. 476 cit.

Invece, se, di contro, la copia semplice non può costituire l’oggetto materiale della fattispecie di cui all’art. 478 cod. pen. che contempla, fra l’altro, due ipotesi di falsità in copia autentica (da intendersi, a sua volta, quale atto derivativo e complesso, costituito dalla riproduzione fedele e completa di una dichiarazione contenuta in un documento originale e da una dichiarazione di conformità all’originale resa da un pubblico ufficiale), e segnatamente: a) la formazione della copia autentica di un atto inesistente (simulazione di copia di atto inesistente); b) la formazione della copia autentica di un atto diverso da quello esistente (rilascio di copia diversa dall’originale), al contrario, il presupposto per l’applicazione della particolare ipotesi della formazione di una copia autentica è l’inesistenza assoluta di un originale (che non deve essere mai esistito) ovvero l’esistenza di un originale che viene “copiato” in modo difforme laddove la disposizione contenuta nell’art. 492 cod. pen. si riferisce propriamente alla diversa ipotesi della falsificazione di copie autentiche già formate, a sua volta punibile ai sensi dell’art. 476 cod. pen. anche se quelle copie non tengono luogo degli originali mancanti posto che la falsità dell’atto di autenticazione è sempre preceduta, nello schema normativo delineato dall’art. 478 cit., da un’altra falsità che si consuma attraverso la formazione della falsa copia: falsità, questa, la cui natura, come osservato dalla dottrina, è materiale non solo quando viene simulato un atto inesistente, ma anche nell’ipotesi in cui si forma una copia difforme dall’originale, perché il documento copia, prima dell’autenticazione, non è rappresentativo di alcun atto del suo confezionatore, che possa dirsi ideologicamente falso.

Tal che, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, gli ermellini risolvevano il contrasto giurisprudenziale summenzionato formulando il seguente principio di diritto: “La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale”.

Conclusioni

La sentenza in esame è assai interessante in quanto viene affermato che non integra il reato di falsità materiale la formazione della copia di un atto inesistente se semplice, essendo per contro necessario che la copia assuma l’apparenza di un atto originale, ossia il caso in cui si falsifichi una copia autentica già formata.

Di conseguenza, questa sentenza, proprio poiché ha determinato un arresto giurisprudenziale su tale questione, deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di stabilire se la falsificazione di una copia integri o meno una condotta penalmente rilevante alla stregua di quanto previsto dall’art. 476 e seguenti del codice penale.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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