La formazione di una nuova famiglia di fatto non giustifica la richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento per il figlio nato dal primo matrimonio

La piena uguaglianza giuridica tra figlio nato da una famiglia di fatto e figlio nato in un precedente matrimonio, scomparendo la categoria dei figli naturali, con riformulazione dell’art. 315 c.c., il cui testo è ora: “Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”, non viene assolutamente compromessa dalla decisione della Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza del 10 ottobre 2013, n. 23090, rigettava il ricorso di un padre che, formatosi una nuova famiglia, chiedeva una riduzione dell’assegno di mantenimento per il figlio nato dal primo amore. Richiesta giustificata dalla necessità di consentire al figlio nato da una famiglia di fatto ad avere lo stesso livello di mantenimento dei figli nati dal precedente matrimonio e affidati all’altro coniuge, lamentando la mancata considerazione da parte dei giudici di merito dell’obbligo di mantenimento gravante a suo carico in conseguenza della formazione di una nuova famiglia, nonché la sottovalutazione delle capacità reddituali della ex moglie.

Piazza Cavour, in linea con la Corte d’Appello di Catania, sostenendo che la sentenza impugnata non ha affatto affermato un principio contrario in tema di diritto al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio in relazione a quelli nati da un precedente matrimonio, ritiene inammissibile la richiesta del padre, in un giudizio che ha per oggetto il mantenimento dei figli nati dal matrimonio, di una statuizione sulla misura del mantenimento del figlio nato successivamente alla separazione da un’altra relazione, trattandosi di una richiesta palesemente estranea all’oggetto del decidere ed estranea altresì alle stesse possibilità di pronuncia del giudice rispetto ad un soggetto attualmente convivente con il padre, non ritenendo che la Corte Siciliana abbia affermato l’irrilevanza del mutamento delle condizioni economiche del soggetto obbligato in dipendenza alla formazione di una nuova famiglia, facendosi persino carico nella motivazione di valutare specificatamente tale aspetto. Ed invero, i giudici di merito rilevavano che il nuovo nucleo familiare godeva anche delle risorse della nuova compagna che risultava percepire un reddito netto di circa 22.600,00 euro, oltre ad essere proprietaria del 100% di due immobili, di cui uno ceduto in locazione, e di ulteriori quattro immobili al 33%.

Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

Zecca Maria Grazia

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