Indice:
- Svolgimento dell’udienza preliminare
- I provvedimenti del G.U.P.
- La funzione dell’udienza preliminare
1. Svolgimento dell’udienza preliminare
L’udienza preliminare, rappresenta una fase intermedia tra le indagini preliminari e l’eventuale dibattimento.
L’udienza preliminare deve essere convocata dal G.U.P., entro 5 giorni dalla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.M., e comunque non superiore a 30 giorni. Almeno 10 giorni prima dell’udienza preliminare, il G.U.P. ordina la notifica all’imputato e al suo difensore del giorno dell’udienza e della possibilità di poter prendere visione degli atti d’indagine e quindi della possibilità di poter produrre prove e memorie.
L’imputato tramite il suo difensore può rinunciare all’udienza preliminare e fare richiesta di procedere con il rito del giudizio immediato, entro 3 giorni prima dell’udienza di cui sopra.
In primo luogo, prima di aprire l’udienza e procedere con la discussione, il G.U.P., deve compiere alcuni controlli su alcune questioni preliminari, come ad esempio la corretta costituzione delle parti, e quindi rinnovare gli avvisi e le comunicazioni all’imputato nel caso in cui non siano andate a buon fine; se l’assenza dell’imputato è dovuta ad un legittimo impedimento, il G.U.P., dispone il rinvio dell’udienza e il rinnovo dell’avviso all’imputato stesso.
Il G.U.P., dopo aver accertato la regolare costituzione delle parti, dichiara aperta l’udienza a cui parteciperanno il P.M., che illustra le motivazioni alla base della sua richiesta di rinvio a giudizio, l’imputato a sua volta potrà rendere delle dichiarazioni spontanee e potrà chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio.
2. I provvedimenti del G.U.P.
Il G.U.P., dopo aver terminato l’udienza e aver valutato le conclusioni delle parti in causa, se ritiene che le prove acquisite siano sufficienti per poter procedere con la decisione, pronuncerà:
- Sentenza di non luogo a procedere, quando risulta che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato, quando manca una condizione di procedibilità, quando vi è una causa di non punibilità. Se il P.M., viene a conoscenza di nuove fonti di prova che potrebbero comportare la richiesta di rinvio a giudizio, richiede al G.U.P., la revoca della sentenza e la riapertura delle indagini;
- Decreto di rinvio a giudizio, quando vi sono elementi probatori idonei a sostenere l’accusa in giudizio, quindi verrà poi formulato il fascicolo per il dibattimento che verrà poi reso a disposizione del giudice dibattimentale;
- Integrazione delle indagini, quando il G.U.P., ritiene che le indagini svolte sino a d’ora siano incomplete per sostenere l’accusa in giudizio, quindi ordina al P.M. di svolgere ulteriori indagini, oppure potrebbe essere lo stesso G.U.P. a richiedere nuove assunzioni di prova come ad esempio una testimonianza o l’acquisizione di alcuni nuovi documenti.
3. La funzione dell’udienza preliminare
In considerazione di quanto sopraesposto, è possibile dedurre che l’udienza preliminare è una fase-filtro del procedimento che ha la funzione di controllare la fondatezza dell’accusa ed è quindi una fase a garanzia dell’imputato che altrimenti verrebbe rinviato direttamente a giudizio.
Inoltre, in questa fase il G.U.P. ha la possibilità di verificare se le indagini svolte fino a quel momento siano sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio, e quindi nel caso di esito negativo, il G.U.P. può disporre lo svolgimento di nuove indagini suppletive che consentiranno al giudice di poter avere un quadro più chiaro e limpido dell’accusa e della condotta dell’imputato.
In secondo luogo, durante lo svolgimento dell’udienza preliminare, l’imputato potrà richiedere anche l’adozione di riti alternativi, quali: il giudizio immediato, il giudizio abbreviato.
In conclusione, possiamo affermare che l’udienza preliminare, è una fase del procedimento di fondamentale importanza, ed è stata istituita a garanzia dell’imputato, il quale ha la possibilità di potersi difendere già prima dell’inizio del processo, ottenendo magari la sentenza di non luogo a procedere, oppure la possibilità di poter depositare memorie e fare delle dichiarazioni spontanee o richiedere l’adozione di riti alternativi. Pertanto, è chiaro ed evidente che la funzione dell’udienza preliminare è quella di essere una fase del procedimento a garanzia e tutela dell’imputato.
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