Fino al 1975 vigeva un sistema carcerario punitivo, il quale vedeva nelle privazioni e nella sofferenza fisica gli strumenti per favorire il pentimento e la rieducazione del reo, la situazione cambia profondamente in seguito alla riforma penitenziaria avvenuta con L.354/75, la quale sostituisce definitivamente il regolamento fascista del 1931. In seguito alla riforma del 1975 la situazione muta profondamente, in quanto uno dei pilastri portanti è stata l’introduzione del trattamento penitenziario ispirato ai principi d’umanità e dignità della persona, in attuazione della funzione rieducativa sancita nel 3co. dell’art.27della Costituzione, secondo l’art.13 dell’Ordinamento Penitenziario il trattamento deve essere individualizzato, ossia deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.
Volume consigliato
L’ordinamento penitenziario
Da codesto momento, l’impianto dell’ordinamento penitenziario pone i valori dell’umanità e della dignità alla base del trattamento, al quale fa da corollario il principio dell’assoluta imparzialità nei riguardi di tutti i detenuti “senza discriminazioni in ordine di nazionalità, razza, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose”(art.1co.2, ord.penit.).
La legge si compone di 91 articoli suddivisi in due titoli: “Trattamento”, riguardante il trattamento penitenziario (artt.1-58) ed il secondo “Organizzazione” riguardante l’organizzazione penitenziaria (artt. 59-91). Molti anni sono passati affinché tutti i punti della legge fossero attuati, mutando tutto il sistema carcerario che pone al centro del trattamento il detenuto attraverso un graduale recupero e reinserimento nella società.
L’art. 15 dell’Ordinamento penitenziario individua gli elementi del trattamento, individuati nell’istruzione, la religione, il lavoro, le attività ricreative, culturali e sportive ed infine i rapporti con la società e la famiglia, tutti miranti a superare l’isolamento del mondo carcerario con la società esterna. Un ruolo fondamentale è rivestito dall’istituto penitenziario il quale deve cercare di creare un collegamento con la società attraverso un duplice contatto: da un alto consentendo l’entrata di soggetti facenti parte della collettività, es. come i volontari che promuovono progetti negli istituti tendenti alla rieducazione ed al recupero degli stessi; dall’altro lato, concedendo al detenuto la possibilità di uscire e di relazionarsi con il mondo esterno, in modo da instaurare rapporti e situazioni utili al suo reinserimento e quindi alla conseguente dimissione dall’istituto. Affinché tutto ciò sia possibile il carcere deve essere visto come parte della società e non come un mondo autonomo ed isolato.
Rieducare consiste nel procedere ad una profonda trasformazione della visione del mondo del soggetto, del suo modo d’intendere se stessi e gli altri, soprattutto del suo rapportasi con la società scegliendone il comportamento giusto. La funzione rieducativa e riabilitativa del carcere è stabilito in maniera chiara dalla nostra Costituzione, poiché la funzione principale della detenzione è quella di trasformare il comportamento del detenuto di riclassificarli socialmente e trasmettergli un nuovo quadro di valori. Si evidenzia una discordanza fra due realtà, ciò che viene normativamente sancito e la realtà dei fatti, basta guardare i dati ed i fatti che emergono quotidianamente e ci si renderà conto di questa enorme divergenza. Una sentenza celebre è stata la Sentenza Torreggiani, con la quale la Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha condannato l’Italia, la medesima aveva ad oggetto il trattamento inumano e degradanti subiti dai ricorrenti, sette persone che hanno vissuto per molti mesi nelle carceri di Busto Anzio e di Piacenza, è stata definita dagli stessi giudici come “sentenza pilota” in quando ha affrontato il problema strutturale del disfunzionamento del sistema penitenziario penale.
La carcerazione
La carcerazione, secondo gli stesi giudici, non comporta la perdita dei benefici dei diritti sanciti nella Convenzione, viceversa, in molti casi, la persona che situa in codeste situazioni ha bisogno di una maggior tutela proprio in vista della situazione in cui verte, ed in questo contesto, trovandosi totalmente sotto la responsabilità dello Stato che sorge in capo allo stesso, secondo l’art. 3, un obbligo positivo consistente nell’assicurare ad ogni detenuto una condizione compatibile con quella della dignità umana, e che il benessere e la salute siano assicurati adeguatamente. Infine, prendendo atto che il sovraffollamento carcerario in Italia non concerne il caso singolo sottoposto, ma una situazione generale, la Corte europea ha deciso di applicare la procedura della sentenza pilota al caso di specie, tenuto conto del crescente numero di persone potenzialmente interessate in Italia e delle sentenze di violazione alle quali i ricorsi in questione potrebbero dar luogo.
Quindi il carcere deve essere un luogo rieducativo ponendo in essere tutti gli elementi affinché ciò avvenga, un carcere anti-educativo dove i principi fondamentali non vengono rispettati, il diritto alla dignità, il diritto alla salute diviene un luogo dove la criminalità si espande a vista d’occhio. Infine rieducare è importante anche per la sicurezza della società stessa, perché equivale ad un delinquente in meno. Finché non viene del tutto applicato ciò che risulta normativamente disciplinato, rimarrà un qualcosa di scritto e per questo che servono interventi incisivi per la soluzione del problema, cercando in primis di abbattere quel muro di diffidenza che molto spesso ci divora e non ci rende liberi di guardare le situazioni da diverse angolazioni.
Volume consigliato
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento