Funzione rieducativa della pena per il detenuto sordo

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Indice

1. Il detenuto sordo e la funzione rieducativa della pena

3. Lo status dei detenuti sordi nelle carceri straniere, la comparazione con gli ordinamenti stranieri

4. Conclusioni e considerazioni

  1. [1]

    Art 27 Cost. Parte I Diritti e doveri dei cittadini, Titolo I Rapporti civili.
    La responsabilità penale è personale.
    L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
    Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [cfr. art. 13 c. 4].
    Non è ammessa la pena di morte.

  2. [2]

    Articolo 80 Legge sull’ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354), Aggiornato al 29/04/2022, Personale dell’amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

  3. [3]

    M. MOTTINELLI, Sordi in carcere: problematiche e prospettive, Videomessaggio per il Convegno
    “Pianeta giudiziario e sordità: insieme si può!”, Roma, 9 aprile 2016

  4. [4]

    Art. 1 Legge sull’ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354), Aggiornato al 29/04/2022, Trattamento e rieducazione.
    1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l’autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l’integrazione.
    2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.
    3. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.

  5. [5]

    G.DEL PRETE, L’esecuzione penale esterna. Il trattamento rieducativo nell’esecuzione penale, in sito web Polizia penitenziaria

  6. [6]

    Art. 13 Legge sull’ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354), Aggiornato al 29/04/2022, Individualizzazione del trattamento.
    Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale.
    Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l’osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento.
    Nell’ambito dell’osservazione è offerta all’interessato l’opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione.

  7. [7]

    Antigone, Oltre il virus. XVII rapporto sulle condizioni di detenzione, pg. 405

  8. [8]

    Baldridge v. Oregon Department of Corrections, Multnomah County District Court – Case No. 1204-04976.
    Kell, Alterman & Runstein, L.L.P., Deaf Prisoner Receives Settlement in Milestone Discrimination Suit Against Oregon Department of Corrections

  9. [9]

    B. STONE,  New Report Shines Light on Mistreatment of Deaf Prisoners in Oregon, in Willamette week

  10. [10]

    Failure to Accommodate Deaf Prisoner Costs Oregon DOC $400,000, in Prison Legal News, pg. 38, Maggio 2017

  11. [11]

    United States district court for the district of Oregon Portland division, Case No. 3:14-cv-00916-BR

  12. [12]

    Traduzione Sezione 504, Rehabilitation Act del 1973, Sezione 794. Non discriminazione nell’ambito di sovvenzioni e programmi federali.
    (a) Promulgazione di norme e regolamenti
    Negli Stati Uniti nessun individuo diversamente abile, come definito nella sezione 705 (20) di questo titolo, sarà escluso dalla partecipazione, gli verranno negati i benefici o sarà soggetto a discriminazione nell’ambito di qualsiasi programma o attività che riceve assistenza finanziaria federale o nell’ambito di qualsiasi programma o attività condotta da qualsiasi agenzia esecutiva o dal servizio postale degli Stati Uniti. Il capo di ciascuna di tali agenzie promulgherà i regolamenti che potrebbero essere necessari per apportare le modifiche a questa sezione apportate dal Rehabilitation, Comprehensive Services, and Development Disabilities Act del 1978. Copie di qualsiasi regolamento proposto devono essere presentate agli appropriati comitati autorizzativi di al Congresso, e tale regolamento può entrare in vigore non prima del trentesimo giorno successivo alla data in cui tale regolamento è stato sottoposto a tali comitati.

  13. [13]

    Rights of Deaf and Hard of Hearing Inmates, in National Association of the Deaf web site

  14. [14]

    S. MICHAELS, Without Interpreters, California’s Deaf Prisoners are Getting Stuck Behind Bars, in Prison Legal News, pg. 14, Marzo 2019

  15. [15]

    Ordini Caso Armstrong contro Newsom, 4:94-cv-02307, Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California

  16. [16]

    Caso Armstrong contro Newsom, 4:94-cv-02307, Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California, depositato il 29 giugno 1994

  17. [17]

    MICHAELS, Without Interpreters, California’s Deaf Prisoners are Getting Stuck Behind Bars, in Prison Legal News, pg. 14, Marzo 2019

  18. [18]

    Ibidem.

  19. [19]

    Art. 14 Legge sull’ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354), Aggiornato al 29/04/2022,
    Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati.
    I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari.
    Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l’individualizzazione del trattamento.

Cristina D’Armi

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