Tra le funzioni proprie ope legis del segretario comunale va inclusa sicuramente quella rogatoria, comunemente annoverata tra quelle indefettibili già presente nel precedente ordinamento e nell’arco della genesi storica di questa figura istituzionale.
Il ruolo del segretario comunale
Il ruolo e le funzioni del segretario comunale e provinciali vengono trattate dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000, stabilendo che ogni comune e provincia hanno un segretario titolare dipendente (oggi) del Ministero dell’interno (ex Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali) e iscritto in un apposito Albo di categoria.
Il segretario comunale e provinciale svolge una serie di compiti, i principali dei quali, sono di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi elettivi organi dell’ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il comma quarto, dell’art. 97 del t.u.e.l., stabilisce che il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando è nominato un direttore generale, rilevando – in prima analisi – che tale compito sovraordinato non può essere inteso nel senso che allo stesso sia concesso un potere di sostituzione dei dirigenti nell’emanazione dei provvedimenti amministrativi di loro competenza, non essendo assegnata tale attribuzione.
La parte finale del comma quarto, precisa che le funzioni aggiuntive (con l’avverbio “inoltre”) attribuite o attribuibili al segretario comunale sono:
la partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
l’espressione del parere, di cui all’art. 49 «pareri dei responsabili dei servizi» del t.u.e.l., in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi;
la funzione rogatoria, su richiesta dell’ente, dei contratti nei quali l’ente è parte e l’autenticazione delle scritture private e degli atti unilaterali nell’interesse dell’ente;
l’esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
l’esercizio delle funzioni di direttore generale qualora siano allo stesso conferite.
Le funzioni
In via generale, è pacifico, quindi, che al segretario comunale non sono affidati compiti di amministrazione c.d. attiva, limitandosi a sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e a coordinarne l’attività qualora non sia stato nominato un direttore generale.
Tale attribuzione di competenze nettamente separate risulta però temperata nei comuni di minori dimensioni demografiche, generalmente privi di personale di qualifica dirigenziale; prevede, infatti, l’art. 109, secondo comma, del t.u.e.l. che nei comuni privi di dirigenti le funzioni dirigenziali possono essere attribuite ai responsabili degli uffici, oppure demandate al segretario comunale.
Il comma cinque individua nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la possibilità di prevedere un vicario del segretario comunale (il c.d. vicesegretario) per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento; mentre, l’ultimo comma si occupa di stabilire che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi.
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