Ai sensi del nuovo art. 2050-bis c.c. la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria, ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità pur in un nuovo assetto organizzativo.
Con atto di citazione i ricorrenti della sentenza in commento, proponevano opposizione avverso un decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Trento, su richiesta di una s.c.a.r.l., aveva ingiunto il pagamento di una determinata somma quale corrispettivo per la fornitura di merce. Il Tribunale, con sentenza n. 195 del 23.2.2009 rigettava l’opposizione ed avverso tale decisione gli opponenti proponevano appello. Nella resistenza della società appellata, la Corte di Appello di Trento rigettava l’appello, confermando integralmente la pronunzia impugnata.
Per la cassazione di tale sentenza, i soccombenti hanno proposto ricorso.
In particolare, con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 125 c.p.c., comma 1 in quanto il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso ad istanza di un soggetto giuridicamente inesistente. Infatti la richiesta monitoria è stata avanzata da un soggetto giuridico (s.c.a.r.l.) pacificamente inesistente, atteso che a seguito della riforma delle società cooperative l’acronimo in questione non può più essere utilizzato dalle cooperative a mutualità prevalente. La corretta denominazione della societa’ era quindi Società Cooperativa Agricola.
La Suprema Corte rileva l’infondatezza di tale motivo in quanto, i giudici di merito hanno osservato che risultava condivisibile la conclusione alla quale era giunto il Tribunale il quale aveva rilevato che la mancata indicazione nel ricorso monitorio dell’esatta denominazione della creditrice (Societa’ Cooperativa Agricola anziche’ Soc. coop. a responsabilita’ limitata) non aveva in ogni caso impedito di individuare il soggetto che aveva effettivamente promosso il procedimento, e conseguentemente di instaurare validamente il contraddittorio. Inoltre hanno soggiunto che la società ingiungente aveva documentato l’intervenuta incorporazione della societa’ che aveva emesso la fattura, essendo pertanto subentrata in tutti i rapporti sia attivi che passivi.
Il principio affermato dalla Corte distrettuale trova ampio conforto nella costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che in numerose circostanze ha avuto modo di affermare che (cfr. Cass. 22 aprile 1995 n. 4540) l’indicazione del soggetto contro cui è proposta l’impugnazione come società per azioni, invece che – conformemente alla realtà- come società in nome collettivo, concretizza un mero errore materiale che non determina l’invalidità dell’atto e della sua notificazione, se non influisce sulla individuazione del soggetto cui tali atti si riferiscono.
Con specifico riferimento alla denominazione di una società, si veda poi Cass. 4 maggio 2012 n. 6803, che ha affermato che la partecipazione al giudizio di società erroneamente o inesattamente indicata nella ragione sociale che ne specifichi erroneamente la forma (nella specie, di s.n.c. anziché di S.a.s.) non comporta la nullità ne’ della citazione (tanto in primo grado, quanto in appello), né della notificazione di essa, a meno che il suddetto errore non ingeneri nel destinatario dell’atto processuale un’incertezza assoluta sull’esatta identificazione della società (in termini anche Cass. 19 marzo 2001 n. 392).
Tornando al caso di specie, l’errore commesso sussisterebbe unicamente nell’erronea indicazione della denominazione del tipo sociale, restando peraltro immutata l’indicazione del nome, così che, non essendo stata allegata alcuna concreta circostanza che possa ingenerare confusione con altro diverso soggetto giuridico, la valutazione del giudice di merito circa l’inidoneità dell’errore commesso a determinare una compromissione del principio del contraddittorio rappresenta una valutazione ben condivisibile.
A ciò deve aggiungersi che la sentenza di appello ha fatto riferimento all’ulteriore circostanza secondo cui vi sarebbe stata da parte della controricorrente l’avvenuta incorporazione per fusione della società che a suo tempo aveva emesso la fattura posta a fondamento del ricorso monitorio, evento questo che avrebbe determinato l’integrale subentro della società incorporante in tutti i rapporti facenti capo all’incorporata.
In ogni caso deve osservarsi che, secondo la ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. 8 febbraio 2006 n. 2637) ai sensi del nuovo articolo 2505-bis cod. civ., conseguente alla riforma del diritto societario (Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6), la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata, ne’ crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria, ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (conf. ex multis Cass. 23 giugno 2006 n. 14526).
Pertanto poichè la fusione si e’ verificata in epoca successiva all’emissione della fattura da parte della società incorporata, che dalla sentenza risulta risalire al 2004, e quindi nella vigenza della novella del diritto societario, deve ritenersi che il ricorso monitorio proposto da parte della società scaturente dalla fusione sia stato in realtà proposto da parte della stessa società incorporata, escludendosi pertanto in radice la sussistenza della dedotta diversità soggettiva tra titolare del diritto di credito e ricorrente in sede monitoria.
Sulla base delle sovraesposte motivazioni, la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio.
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