La genericità dell’imputazione

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Sommario. 1. La richiesta di rinvio a giudizio con l’imputazione generica o indeterminata. Limiti e validità. 2. I rimedi a disposizione del G.U.P. per emendare l’imputazione: l’ordinanza che invita il Pubblico Ministero a modificare in udienza l’imputazione e (in mancanza) la restituzione degli atti all’ufficio requirente.

* In riferimento all’articolo tematico pubblicato dal Magistrato della Corte di Cassazione, Dott. Luigi Lombardo, in Cass. Pen., 2009, 2, 633.

 

 

1. La richiesta di rinvio a giudizio con l’imputazione generica o indeterminata.

Limiti e validità

1.1. La duplice questione in tema di imputazione generica o indeterminata

Nella Sent. Cass. Pen., ss. uu., n. 5307/2007, la Suprema Corte affronta due delicate questioni, che hanno visto più volte le Sezioni semplici pronunziarsi in modo contrastante in ordine ai poteri che spettano al giudice dell’udienza preliminare quando la richiesta di rinvio a giudizio (in violazione di quanto disposto dall’art. 417, lett. b, c.p.p., che prescrive l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto) presenti una imputazione generica o indeterminata.

1.2. La prima questione

La prima questione verte sulla configurabilità o meno della nullità di una richiesta di rinvio a giudizio, sulla legittimità o abnormità del provvedimento con il quale il giudice dell’udienza preliminare dichiari nulla la suddetta richiesta e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero: a) in senso affermativo, si era pronunciata parte della giurisprudenza, affermando che la richiesta di rinvio a giudizio contenente una imputazione generica o indeterminata sarebbe affetta dalla nullità di ordine generale, a regime intermedio, discendente dal combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. b-c), e 180 c.p.p. (pertanto, in tali casi, il G.U.P. ben potrebbe dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e trasmettere gli atti al pubblico ministero, senza incorrere in alcun provvedimento abnorme); b) in senso negativo, però, altra cospicua giurisprudenza aveva negato (in assenza di una espressa previsione di legge) la sussistenza della pretesa nullità, ritenendo abnorme il provvedimento che dichiari nulla la richiesta di rinvio a giudizio e disponga la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Richiamando il principio di tassatività delle nullità e l’assenza di una norma (come quella dettata dall’art. 429, comma 2 c.p.p., per il decreto che dispone il giudizio), la sanzione della nullità circa la richiesta di rinvio a giudizio che non osserva il precetto dettato dall’art. 417, lett. b), c.p.p.. appare senz’altro da condividere, per molteplici profili. Innanzitutto, va osservato che il giudice del dibattimento non conosce la richiesta di rinvio a giudizio, che non è contenuta nel fascicolo dibattimentale. Al di dei casi in cui (di fatto) le parti la producano al giudice, è chiaro che non rientra nella logica del sistema che il giudice dibattimentale sindachi la richiesta di rinvio a giudizio: egli deve sindacare soltanto il decreto che dispone il giudizio, che è l’atto con il quale viene investito della cognizione del processo. Peraltro, la omessa previsione di una nullità della richiesta di rinvio a giudizio, mancante della “enunciazione in forma chiara e precisa del fatto”, non sembra essere una svista del legislatore, ma appare coerente con la funzione della richiesta di rinvio a giudizio, che è quella di investire, non il giudice che dovrà formulare il giudizio di merito, ma solo quello chiamato a controllare il corretto esercizio dell’azione penale e, dunque, anche la corretta formulazione dell’imputazione. L’udienza preliminare è proprio la sede che serve a sanare le storture connesse alla inadeguata formulazione dell’imputazione; non v’è ragione, pertanto, di fare regredire il procedimento dalla fase dibattimentale alla fase delle indagini preliminari, per di più in assenza di una espressa previsione di legge.

Va, infine, considerato che la tesi della nullità della richiesta di rinvio a giudizio conduce a conseguenze incongrue, difficilmente accettabili nella logica del sistema. Invero, mentre la nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell’art. 429, comma 2 c.p.p., è nullità relativa, la pretesa nullità della richiesta di rinvio a giudizio contenente un’imputazione generica sarebbe invece una nullità a “regime intermedio” e, dunque, più grave rispetto a quella del decreto che dispone il giudizio (in quanto rilevabile d’ufficio e sanabile nei termini più lunghi di cui agli artt. 180 e 182 c.p.p.). Sarebbe impossibile comprendere come la violazione del medesimo precetto (relativo alla chiarezza e precisione dell’imputazione), sia pure contenuto in distinte disposizioni, possa esse sanzionata con nullità di gravità diversa. Non rimane pertanto che escludere la configurabilità di una nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità dell’imputazione e ritenere l’abnormità del provvedimento col quale il giudice dell’udienza preliminare dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per indeterminatezza dell’imputazione. Va anche ritenuto che il giudice del dibattimento deve limitarsi a dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio contenente l’insufficiente enunciazione del fatto oggetto di imputazione e deve disporre la regressione del procedimento all’udienza preliminare, e non alla fase delle indagini preliminari; è perciò abnorme il provvedimento con cui il tribunale dichiari la nullità del decreto che dispone il giudizio e ordini la restituzione degli atti (anziché al G.U.P.) al Pubblico Ministero. Occorre però avvertire che le considerazioni che precedono e la stessa pronuncia delle Sezioni unite possono valere solo nel caso di genericità o indeterminatezza dell’imputazione, e non nel caso di mancanza (assoluta) della stessa.

1.3. Definizione di imputazione generica o indeterminata

L’imputazione è “generica o indeterminata” quanto il Pubblico Ministero, nel formularla, abbia ricalcato pedissequamente la lettera della norma incriminatrice, senza provvedere ad attualizzarne (tutti) gli elementi, ossia a descriverne specificamente la condotta, l’evento e gli altri elementi costitutivi in concreto verificatisi (ad es., quando si contesti genericamente la ricettazione di “un assegno bancario” di provenienza delittuosa, senza indicarne la banca trattaria, il numero, l’importo, il luogo o la data di emissione). In simile ipotesi, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato invocata sono presenti nella contestazione, solo che essi non sono descritti con la dovuta minuziosità.

Altra è la situazione che ricorre quando, anche per mero errore materiale, la richiesta non presenti imputazione alcuna ovvero presenti una imputazione che non contenga tutti gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa, di tal che il fatto contestato non possa sussumersi in alcuna delle fattispecie di reato previste dalla legge. In questo caso, non può dubitarsi che la richiesta di rinvio a giudizio è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b) e 179, comma 1, c.p.p., in ragione della (sostanziale) mancanza di iniziativa del Pubblico Ministero.

 

2. I rimedi a disposizione del G.U.P. per emendare l’imputazione: l’ordinanza che invita il

Pubblico Ministero a modificare in udienza l’imputazione e (in mancanza) la restituzione

degli atti all’ufficio requirente

2.1. La seconda questione

La seconda questione affrontata e risolta dalle Sezioni unite è quella relativa agli strumenti a disposizione del giudice dell’udienza preliminare per emendare la genericità dell’imputazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio.

Va osservato che il problema della emendatio dell’imputazione non si pone quando dagli atti del procedimento non emergono elementi concreti che consentano di colmare la sua genericità, essendo in tal caso ovvio che il giudice sia semplicemente tenuto ad emettere sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione.

Il problema si pone invece quando l’imputazione si presenti imprecisa o generica rispetto agli elementi acquisiti a carico dell’imputato, come emergenti dagli atti, di modo che è possibile colmare la detta genericità.

In proposito, nella giurisprudenza di legittimità, era emerso un contrasto tra alcune pronunce che affermavano che il giudice dell’udienza preliminare doveva limitarsi ad un rimedio “interno” alla fase, consistente nell’invitare il pubblico ministero ad integrare l’imputazione, dovendo poi lo stesso giudice, nel caso di persistente inerzia dell’organo requirente, adottare una pronuncia secondo l’alternativa delineata dall’art. 424 c.p.p. (emissione di sentenza di non luogo a procedere o di decreto che dispone il giudizio); e altre pronunce che puntavano su un rimedio “esterno” alla fase, ossia sulla trasmissione degli atti al pubblico ministero per un nuovo esercizio dell’azione penale, in applicazione analogica dell’art. 521, comma 2, c.p.p..

2.2. La sentenza in commento e la posizione della Suprema Corte

Nella sentenza in commento, le Sezioni unite (sulla scia delle pronunzie della Corte costituzionale 15 marzo 1994, n. 88 e 14 aprile 1995, n. 131) hanno tracciato una chiara sequenza procedimentale, che privilegia, in prima battuta, l’emendatio delle lacune dell’imputazione attraverso gli strumenti di adeguamento previsti dall’art. 423, comma 1 c.p.p., all’interno della medesima fase processuale, essendo il giudice dell’udienza preliminare tenuto a rappresentare, con ordinanza motivata e interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche del vizio d’imputazione e a richiedere espressamente al Pubblico Ministero di provvedere alle opportune precisazioni e integrazioni. Solo successivamente e in caso di mancato adeguamento dell’imputazione da parte del Pubblico Ministero nei termini indicati dall’ordinanza del giudice, quest’ultimo può emettere il provvedimento conclusivo di restituzione degli atti al Pubblico Ministero, che determina la regressione del procedimento, sulla falsariga del disposto dell’art. 521, comma 2 c.p.p., onde consentire il nuovo esercizio dell’azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d’indagine.

La regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, che certamente si verifica per il fatto che il giudice dell’udienza preliminare si spoglia definitivamente del procedimento per investirne l’ufficio requirente, fa sì che quest’ultimo possa svolgere nuove indagini, a condizione però che il termine (originario o prorogato) non sia ancora scaduto. Il Pubblico Ministero è comunque reintegrato nelle sue ordinarie prerogative in ordine all’esercizio dell’azione penale; deve rivalutare gli atti del procedimento e tener conto di quanto sopravvenuto rispetto al primo esercizio dell’azione penale, degli elementi di prova acquisiti durante la fase processuale (udienza preliminare o dibattimento) e, a maggior ragione, dell’eventuale sopravvenienza di cause di estinzione del reato (morte del reo, prescrizione, amnistia, ecc.) o di abolitio criminis. Alla fine, dovrà decidere se permangano le condizioni richieste dalla legge per un nuovo esercizio dell’azione penale o se vada invece richiesta l’archiviazione del procedimento.

2.3. Il mancato adeguamento dell’imputazione da parte del Pubblico Ministero a seguito della restituzione degli atti. I profili problematici e possibili soluzioni

Rimane da stabilire se l’organo requirente, ove ritenga di esercitare nuovamente l’azione penale, sia tenuto ad adeguarsi alle sollecitazioni del giudice ovvero possa riprodurre la originaria imputazione in contrasto con quanto indicato dal giudice nell’ordinanza di trasmissione degli atti.

La giurisprudenza ha affermato che il Pubblico Ministero, cui siano rimessi gli atti del procedimento a norma dell’art. 521, comma 2, c.p.p., pur essendo libero nelle sue determinazioni circa l’esercizio dell’azione penale, una volta che ritenga di investire nuovamente il giudice deve strettamente attenersi alla configurazione del fatto definita dall’organo giudicante, valendo l’ordinanza emessa a norma di detto articolo a costituire una preclusione processuale alla riproduzione della originaria imputazione; ferma restando, ovviamente, ogni facoltà di impugnazione contro la sentenza emessa all’esito del dibattimento anche in punto di definizione del fatto.

Come riporta la nota della sentenza de quo, ad opera del magistrato Lombardo, “la questione richiede però una più attenta riflessione. Se il sistema processuale si fonda sul principio della domanda (“ne procedat iudex ex officio”) e se il pubblico ministero è il titolare esclusivo dell’azione penale, appare arduo pensare che il giudice possa imporre al pubblico ministero una certa imputazione, magari formulata nel dettaglio, divenendo così il vero autore della stessa. È chiaro, peraltro, che una assoluta subordinazione del pubblico ministero, rispetto al giudice, in ordine alla fissazione del contenuto degli atti tipici dell’organo requirente non avrebbe pari nel sistema, né sarebbe coerente con le prerogative di autonoma determinazione che spettano ad ogni magistrato, nell’esercizio dei suoi poteri-doveri. In questo senso, è stato esattamente rilevato in dottrina che, dall’art. 521, comma 2 c.p.p., non si può desumere un meccanismo in grado di imporre autoritativamente al pubblico ministero di cambiare strada e di adeguarsi alla contestazione suggerita dal giudice: si tratta invece di una situazione che semplicemente “sconsiglia” al pubblico ministero di esercitare nuovamente l’azione penale per la stessa ricostruzione del fatto già disattesa dal giudice, ma tuttavia non la preclude, ove disponga di nuovi elementi che reclamino in tali termini questa iniziativa. D’altra parte, se è vero che al giudice compete il controllo sul corretto esercizio dell’azione penale, non può ammettersi neppure che il pubblico ministero sia legittimato a non tenere conto delle indicazioni del giudice e a non adeguarsi ad esse. Dovere precipuo del pubblico ministero, nell’ottica della leale collaborazione col giudice, è quello di tener conto della prospettazione dell’organo giudicante, che è poi quello chiamato a dire l’ultima parola sul fatto per cui si procede; salvo il caso in cui le indicazioni del giudice risultino o palesemente errate o non più attuali, alla luce delle nuove emergenze processuali. Siffatto dovere, tuttavia, è di natura deontologica, non certo di natura giuridica e, tantomeno, processualmente sanzionato. In tale situazione, v’è da chiedersi se la regressione del procedimento sia veramente la via più adeguata per pervenire alla precisazione dell’imputazione o se non possa ammettersi che il giudice, dinanzi all’inerzia del pubblico ministero, sia legittimato ad apportare al fatto, nei limiti enunciati nella richiesta di rinvio a giudizio, le precisazioni che si rendano necessarie. Un ostacolo all’accoglimento di questa seconda soluzione sembrerebbe provenire dal principio giurisprudenziale secondo cui il giudice è tenuto ad astenersi dal modificare l’imputazione, che è potere attribuito esclusivamente al pubblico ministero“.

Deve ricordarsi, poi, che le Sezioni unite, sia nella sentenza in commento sia in precedenza, hanno affermato che «il giudice, nell’inerzia del pubblico ministero, può ben apportare al fatto, nei limiti enunciati nella richiesta di rinvio a giudizio, tutte le precisazioni che si rendano necessarie, considerato che il decreto che dispone il giudizio deve contenere, a norma dell’art. 429, lett. d), c.p.p., l’indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui essi si riferiscono»; e anche la Corte costituzionale, nella motivazione della Sent. C. Cost. n. 112/1994, ha affermato che «nulla vieta al g.i.p. di descrivere con la completezza che egli ritiene necessaria il fatto storico oggetto dell’accusa». In questi termini, ricorda Lombardo, “il G.U.P., senza necessità di restituire gli atti al Pubblico Ministero (determinando, tra l’altro, una seconda regressione del procedimento, rispetto a quella determinata dall’annullamento del decreto che dispone il giudizio da parte del giudice dibattimentale), avrebbe un potere sostitutivo rispetto all’ufficio requirente che rimanga inerte o dissenta dalla necessità di precisare l’imputazione; un potere che gli consentirebbe di intervenire sulla imputazione per precisare la contestazione del fatto, contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio, alla luce degli elementi emergenti dal processo. Si tratterebbe di un potere sostitutivo finalizzato alla corretta redazione dell’atto (il decreto che dispone il giudizio) di cui egli è responsabile, che non violerebbe il principio della domanda, in quanto il giudice potrebbe comunque precisare l’imputazione soltanto mantenendosi nei limiti del (medesimo) fatto contestato dal pubblico ministero“.

Perrotta Giulio

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