E’ questo il principio con cui la III Sez. del TAR Milano, con la sentenza in rassegna, ha accolto il ricorso annullando il provvedimento di DASPO, perché troppo generico e, quindi, troppo limitativo della libertà personale costituzionalmente garantita.
In particolare, per il TAR Lombardo, il provvedimento impugnato determina i limiti del divieto di accesso a manifestazioni sportive in modo talmente ampio e generalizzato da porsi in contrasto con l’art. 6 della legge 1989 n. 401 nella parte in cui prescrive che tale divieto va riferito a “manifestazioni sportive specificamente indicate”, nonché ai luoghi “specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime”.
Ed infatti, ha proseguito il GA:
– il provvedimento riferisce il divieto “a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell’Unione Europea ove si disputeranno tutte le competizioni di basket, anche amichevoli, relative ai campionati nazionali professionisti e dilettantistici, ai tornei internazionali ed alla Coppa Italia, ai tornei amichevoli e alle partite della Nazionale Italiana di basket”;
– parimenti la limitazione all’accesso nei luoghi “specificamente indicati” interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime non emerge dal provvedimento impugnato, che si limita ad effettuare un’elencazione del tutto generica di spazi pubblici e luoghi di transito, che, anziché individuare in modo sufficientemente preciso i limiti spaziali del divieto, integra una mera parafrasi del dato normativo.
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