La giurisdizione del giudice amministrativo: i limiti per materia

Redazione 22/04/18

Il riparto di giurisdizione secondo il criterio della materia

Stravolgendo l’assetto preesistente, la legge n. 205/2000 ha così ridimensionato i poteri cognitori del Giudice ordinario nei confronti della Pubblica Amministrazione, in quanto ha attribuito al Giudice amministrativo competenza esclusiva anche in materia di illecito della P.A., illecito da intendersi come il comportamento consistente nell’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo e, comunque, attuato attraverso l’esercizio illegittimo di una pubblica funzione. I poteri di cognizione del Giudice ordinario sono rimasti, invece, invariati in ordine agli atti compiuti iure privatorum dall’Amministrazione Pubblica e alle controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità, dovute in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Il nuovo metodo del riparto per materie è conforme all’articolo 103 della Costituzione, in quanto detta norma fondamentale concede al Legislatore ordinario di riservare, in via esclusiva, al Giudice amministrativo la giurisdizione, qualora esista una stretta commistione tra attività autoritativa e attività paritetica, da parte della P.A., e tra titolarità di interessi legittimi e di diritti soggettivi, da parte del privato.
Esempio scolastico di giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, nell’ordinamento anteriore alla riforma, era costituito dalla materia del pubblico impiego.

Dal contesto generale del pubblico impiego va scorporata la materia dei concorsi.
Il riparto di giurisdizione in ordine ai rapporti di lavoro alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione è delineato dall’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, definito comunemente come il nuovo Testo unico in materia di pubblico impiego, il quale, al comma 3, stabilisce: “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall’ARAN o dalle Pubbliche Amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all’articolo 40 e seguenti del presente decreto”.
Al comma 4, lo stesso art. 63 afferma: “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
Una prima conclusione è possibile trarre da tale dato testuale, che il Legislatore ha individuato una materia, quella dei concorsi, appunto, e l’ha affidata alla cognizione del Giudice amministrativo.

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