La giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento danni per occupazione di fatto di un’area

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L’occupazione di fatto

Nell’ipotesi di occupazione di fatto di un immobile da parte della Pubblica Amministrazione ,in carenza di una procedura espropriativa legittimante, la domanda del proprietario per il risarcimento del danno e il ripristino dell’area illegittimamente occupata va proposta innanzi al Giudice ordinario.

E infatti, secondo giurisprudenza consolidata, rientrano in via residuale nella giurisdizione ordinaria tutti i  comportamenti della Pubblica Amministrazione posti in essere in carenza di potere ,senza il preventivo esercizio dell’attività amministrativa ,mirata al trasferimento del diritto reale, che inizia con l’apposizione del vincolo sul bene e si snoda attraverso l’emanazione del decreto di occupazione fino al decreto di esproprio.

Va, in particolare, ricordato che la Corte Costituzionale, con decisione n° 191 del 2006, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la devoluzione in materia al Giudice amministrativo prevista dall’art.53  del D.P.R. n°327/2001.

A seguito di tale pronunzia di incostituzionalità, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario anche l’esame della domanda  di risarcimento  formulata in relazione a un’occupazione effettuata dall’Amministrazione a seguito di sconfinamento rispetto alle aree originariamente previste dai provvedimenti amministrativi ablatori.

Si segnala,a riguardo,  l’Ordinanza n° 27994 del 2013 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha esaminato  una fattispecie in cui un ‘opera viaria era stata realizzata in una zona diversa da quella individuata nel progetto,avendo subìto una traslazione che ne aveva comportato lo spostamento lineare in altra parte del fondo  di proprietà della ricorrente, estranea al piano particellare individuato nella dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e,quindi,  ubicata in zona diversa da quella su cui si era svolto il procedimento ablatorio, con ulteriori danni per i terreni rimanenti, le cui utilizzazioni avevano subito una notevole compressione.

Nel dirimere la competenza giurisdizionale, le Sezioni unite hanno specificato che rientrano  in via residuale nella giurisdizione ordinaria i “comportamenti” posti in essere in carenza di potere, ovvero in via di mero fatto per averne la Consulta dichiarato costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva ad opera dell’art. 53  del D.P.R. 327/2001.

Le Sezioni Unite  hanno enunciato  che  nell’ipotesi c.d. di sconfinamento, ricorrente in caso di collocazione di un’opera di pubblica utilità in un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai presupposti provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilità ,pure emessa, è  però riferibile ad aree diverse da quelle di fatto trasformate, e la occupazione e/o trasformazione del terreno non può che ritenersi di mero fatto o effettuata in carenza assoluta di poteri autoritativi della P.A., configurando un comportamento illecito comune a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo  e non diverso da quello di un privato che leda diritti dei terzi.

Le tutele esperibili

Conseguentemente,  il proprietario interessato può reagire davanti al Giudice ordinario, sia invocando la tutela restitutoria sia attraverso un’abdicazione implicita al diritto dominicale, optando per il risarcimento del danno ex art.2043 e 2058 cod. civ. ( si cfr anche Cassazione, Sezioni Unite, n° 7442/2008; 3723/2007; 27192/2006).

Più di recente, le Sezioni Unite , con Ordinanza n° 1642/2017, hanno confermato  che , nel caso di  “occupazione usurpativa”, ovvero di manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza di dichiarazione di pubblica utilità,  si verifica un comportamento di fatto dell’Amministrazione, in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, che è ravvisabile anche per i terreni nei quali si sia verificato uno sconfinamento, nel corso dell’esecuzione dell’opera pubblica su aree legittimamente occupate.

In particolare, la domanda di risarcimento del danno del proprietario, di area contigua a quella in cui è realizzata l’opera pubblica, appartiene alla giurisdizione ordinaria ove, nella prospettazione dell’attore, fonte del danno non siano né il “se” né il “come” dell’opera progettata, ma le sue concrete modalità esecutive, atteso che la giurisdizione esclusiva amministrativa si fonda su un comportamento della P.A. (o del suo concessionario) che non sia semplicemente occasionato dall’esercizio del potere, ma si traduca, in base alla norma attributiva, in una sua manifestazione e,cioè, risulti necessario, considerate le sue caratteristiche in relazione all’oggetto del potere, al raggiungimento del risultato da perseguire (Cassazione, Sezioni  Unite, 3 febbraio 2016, n. 2052, m. 638281).

 

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