-la gravit? della colpa non derivi soltanto dalla mera violazione di norme comportamentali che disciplinano la circolazione o dalla inosservanza delle comuni regole di attenzione, diligenza e cautela cui sono tenuti tutti i soggetti che guidano veicoli circolanti su aree pubbliche, ma soprattutto dalla particolare imprudenza od imperizia del comportamento in concreto tenuto, valutabile con riferimento all’elevato grado di prevedibilit? e probabilit? di incidente-
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ed inoltre?..
-La mancanza di una concreta e determinante (ai fini dell’incidente)? anomalia dell’autovettura conforta la tesi di parte attrice che l’autovettura procedesse ad andatura non moderata in relazione alle caratteristiche e alle condizioni della strada, in palese violazione del? codice della strada.
Il danno erariale ?, poi, certo ed attuale? in quanto la somma spesa dalla Amministrazione per? la riparazione dell’autovettura danneggiata? ha determinato una deminutio del patrimonio erariale.-
PER FORTUNA? PERO??.
-non? pu? essere obnubilata la? verosimile stanchezza derivante dalla gravosit? di un servizio, come quello svolto dall’odierno convenuto, che pu? essere posta alla base dell’applicazione del potere riduttivo dell’addebito per l’ autista? responsabile di incidente stradale: da euro ? 6.063,50 a euro 1.000-
a cura di Sonia LAZZINI
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qui la sentenza
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