Indice:
Il fatto e i motivi
Questo è quanto ha ribadito Il Tribunale di Vicenza nella recente sentenza n.1667/2021 depositata il 16.03.2022, riprendendo l’orientamento Giurisprudenziale consolidato nonché analizzando compiutamente la normativa in materia.
Prima di ripercorrere le ragioni che hanno condotto il Giudicante a ribadire la qualifica di Pubblico Ufficiale alla guardia zoofila però si rende necessaria una breve descrizione dei fatti.
Una guardia zoofila volontaria ENPA di Vicenza, in qualità di guardia particolare giurata (giusto decreto prefettizio di nomina) a seguito della segnalazione effettuata da una privata cittadina relativa alla presenza di un cucciolo di tasso in difficoltà all’interno di un tombino, si recava sul posto per recuperare l’animale e provvedere a quanto necessario per la sua salvaguardia.
Tuttavia, una volta estratto dal tombino il cucciolo e provveduto a collocarlo in un trasportino, quando la guardia zoofila ENPA si è avviata verso l’autovettura per poter prestare le cure necessarie all’animale due delle persone presenti, pur consapevoli della sua qualifica, essendosi la guardia in questione qualificata avendo esibito loro il tesserino identificativo, tentavano di impedirle l’azione di recupero, dapprima parandosi di fronte a mo di ostacolo e cercando di strapparle di mano il trasportino e, successivamente, una volta che la guardia era riuscita a raggiungere l’autovettura deponendo al suo interno l’animale e stava cercando di avviarsi, parandosi dietro all’auto, dando manate sulla capotta del veicolo, mentre compiva la manovra di retromarcia per allontanarsi costringendola a fermarsi, minacciando di denunciarla perché a loro dire si era appropriata, senza averne la competenza, di un animale selvatico.
Le suddette condotte violente e minacciose, tenute dai due uomini per opporsi alla guardia zoofila, venivano qualificati dal Tribunale come atti positivi idonei ad ostacolare ed impedire il regolare compimento dell’atto di servizio e ritenute idonee per integrare il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 337 c.p..
Ma come si giunge ad affermare che la guardia zoofila ENPA è Pubblico Ufficiale?
Il Tribunale di Vicenza nella sentenza citata prende in considerazione sia le norme succedutesi nel tempo in materia, sia alcune pronunce giurisprudenziali ritenute fondamentali per la soluzione del caso.
Si parte dalla pronuncia n.298 del Consiglio di stato del 26.01.2007 nella quale si affermava che le guardie zoofile ENPA pur non rivestendo la qualità di agenti di polizia giudiziaria sono sempre “guardie giurate volontarie di una associazione protezionistica nazionale riconosciuta”.
Secondo quanto previsto dall’art.7 della legge 611 del 1913 le guardie potevano essere nominate dalle Società protettrici degli animali e venivano riconosciute come agenti di pubblica sicurezza.
Qualifica e possibilità di nomina riconosciute anche dalla legge n.612 del 11.04.1938 istitutiva dell’ENPA.
Successivamente nel D.pr. 31.03.1979 a seguito della perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell’Ente nazionale protezione animali le guardie zoofile pur essendo state private della qualifica di agenti di pubblica sicurezza mantenevano la qualifica di guardie giurate e dunque di pubblico ufficiale.
A tal proposito va ricordato che in quanto guardie giurate di un’associazione di protezione ambientale riconosciuta (ex lege), possono esercitare i poteri di vigilanza e sorveglianza.
Inoltre non vi è dubbio che la guardia zoofila che agisce su disposizione o incarico dell’Ente locale svolga un ruolo pubblico in quanto come affermato anche dalla Cassazione Pen., VI, il 5.07.1985 con sentenza n.6767: “ è Pubblico Ufficiale chi con la sua volontà concorre a formare quella dello Stato o degli altri Enti pubblici ma anche chi è chiamato a svolgere attività avente carattere accessorio e sussidiario ai fini istituzionali degli Enti Pubblici.
La pronuncia del Tribunale
Alla luce di quanto esposto e richiamato dunque il Tribunale in questione giunge alla seguente pronuncia:
“Alla guardia zoofila volontaria ENPA va pertanto riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale ai sensi dell’art.lo 357 cp in quanto essa è chiamata dall’ordinamento, a seguito di specifica investitura amministrativa, ad esercitare poteri che attengono alla potestà statale con riguardo alla tutela degli animali. Ed invero, anche la guardia zoofila che agisce su disposizione o incarico dell’Ente locale svolge un ruolo pubblico perché “è pubblico ufficiale chi con la sua volontà concorre a formare quella dello Stato o degli altri enti pubblici ma anche chi è chiamato a svolgere attività avente carattere accessorio e sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici” (Cass. Pen., Sez. VI, 5.7.1985, n. 6767).
E’ quindi dato pacifico e incontrovertibile che (la Parte Civile) rivestisse la qualità di guardia zoofila ENPA, alla quale l’art.lo 5 del d.P.R. 31.3.1979 riconosce la qualifica di guardia privata particolare con funzioni, tra le altre, di vigilanza sui regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali; che avesse ricevuto l’investitura amministrativa con atto pubblico costituito dal decreto di nomina del Prefetto della Provincia di Vicenza, nella quale la Pubblica Amministrazione ha manifestato la volontà di incaricare soggetti privati di funzioni di vigilanza; e che agisse sulla scorta della Legge Regione Veneto 9.12.1993, n. 50, che prevede attività di soccorso con riguardo alla fauna selvatica in difficoltà (art. 5)(…)”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento