La “ineseguibilità” del provvedimento di espulsione dello straniero non è una figura di creazione giurisprudenziale, ma riposa sull’esplicito dettato normativo del TU 286/1998.
Questo quanto emerge dal provvedimento in esame (riportato in calce) che prende le mosse direttamente dalla nota Giurisprudenza della Corte Costituzionale (ved. sent. 252/2001), sottolineata e richiamata in sede di opposizione dal ricorrente.
In effetti già il Giudice delle leggi aveva chiarito, in occasione della citata pronuncia, che per gli stranieri presenti sul territorio nazionale ma non in regola con le norme sull’ingresso ed il soggiorno, l’art. 35, comma 3, del decreto 286/98 dispone che sono “assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva”.
Sempre l’articolo 35 chiarisce poi, a giudizio della Corte, che agli stessi (dunque agli stranieri “irregolari”), sono “in particolare”, garantiti la tutela sociale della gravidanza e della maternità, la tutela della salute del minore, nonché le vaccinazioni e gli interventi di profilassi con particolare riguardo alle malattie infettive, secondo una elencazione ritenuta dalla Corte medesima non tassativa.
V’è da rammentare che il comma 5 dello stesso art. 35, proprio allo scopo di tutelare il diritto alla salute dello straniero comunque presente nel territorio dello Stato, prevede che “l’accesso alle strutture sanitarie … non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”, disposizione che conferma il favor per la salute della persona che connota tutta la disciplina in materia.
La struttura dell’articolo 35 cit. dunque contiene in nuce un’affermazione di principio che tocca interessi di carattere costituzionale (diritto alla vita, diritto alla salute) e che nel caso concreto il Giudice del Tribunale di Messina ha ben riconnesso all’articolo 2 del TU 286/1998; norma questa che nel riconoscere allo straniero i diritti fondamentali della persona umana, non può non richiamare il dettato dell’art. 2 della Costituzione e con esso circa cinquanta anni di studio ed elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale.
(Avv. Massimo Nicola Marchese)
Il Giudice
Letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede;
rilevato che il ricorrente ha allegato e provato di essere affetto da una serie di patologie altamente invalidanti che lo costringono a controlli clinici e frequenti ricoveri in strutture specializzate ed allo stato necessita di ulteriori accertamenti diagnostici e cure specialistiche che difficilmente potrebbero essere eseguite nel suo paese di origine, anche per la opportunità che non venga interrotto l’iter diagnostico intrapreso;
ritenuto, pertanto, che ricorre una ipotesi di “ineseguibilità” dell’espulsione, come sottolineato dalla Corte Cost. sent. n. 252/2001, fattispecie che trova un riscontro normativo nell’art. 2 D.L.vo 286/1998 che riconosce allo straniero i diritti fondamentali della persona umana, e nell’art. 35 comma 3 D.L.vo 286/98, che afferma il diritto dello straniero presente anche irregolarmente nello Stato, fruire di tutte le prestazioni sanitarie che risultino indifferibili e urgenti;
ritenuto pertanto che il provvedimento impugnato va annullato
P.Q.M.
Annulla il provvedimento del Prefetto di Messina emesso in data 11/01/2008 cat. A11/08/Imm. Esp. N. XX con il quale è stata ordinata l’espulsione da territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera del cittadino tunisino ****** ********, nato a Tunisi, il ******** e residente in ****************.
Messina 28/01/2008
Il Giudice
Dott. Corrado Bonanzinga
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